Iva ridotta per consegna a domicilio o asporto dei ristoranti: la novità nella Legge di Bilancio 2021

Iva ridotta al 10% per consegna a domicilio o asporto dei ristoranti: la Legge di Bilancio 2021 mette un punto sulla questione. Dopo il via libera temporaneo del MEF sull'applicazione di un'aliquota agevolata e la linea rigida dell'Agenzia delle Entrate sulla differenza tra cessione e somministrazione, arriva una norma di interpretazione autentica a stabilire le regole.

Iva ridotta per consegna a domicilio o asporto dei ristoranti: la novità nella Legge di Bilancio 2021

Iva ridotta al 10% per consegna a domicilio o asporto dei ristoranti: tra il via libera temporaneo all’applicazione dell’aliquota agevolata da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze a causa dell’emergenza coronavirus e la linea rigida sulla differenza tra somministrazione e cessione di cibi e bevande dell’Agenzia delle Entrate ribadita nella risposta all’interpello numero 581 del 14 dicembre 2020, arriva la Legge di Bilancio 2021 a mettere un punto sulla questione.

Con gli emendamenti approvati il 20 dicembre 2020 dalla Commissione Bilancio della Camera, nel testo della Manovra si inserisce una norma di interpretazione autentica che inserisce la consegna a domicilio e l’asporto di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati nella lista dei casi a cui è applicabile l’IVA agevolata.

Iva ridotta per consegna a domicilio e asporto o aliquota ordinaria? La novità nella Legge di Bilancio 2021

L’emergenza coronavirus con le misure restrittive imposte ai ristoranti ha portato alla diffusione dei servizi di asporto e consegna a domicilio e ha riacceso i riflettori su un vecchio nodo della normativa IVA, che le novità della Legge di Bilancio 2021 potrebbero sciogliere definitivamente.

Il DPR numero 633 del 1972, infatti, impone a chi opera nel campo della ristorazione di applicare l’imposta sul valore aggiunta in maniera diversa rispetto al servizio effettuato:

  • per la somministrazione si applica l’aliquota ridotta del 10%;
  • per la vendita di cibi e bevande è necessario applicare l’aliquota specifica del bene ceduto oppure ordinaria, quindi pari al 22%.

Si crea un bivio. A rendere difficile l’orientamento sono i confini incerti della somministrazione.

La stessa Agenzia delle Entrate è intervenuta più volte sul tema e nella risposta all’interpello numero 581 del 14 dicembre 2020, indicando alcuni fattori determinanti di cui tener conto, ha anche sottolineato: “nell’ordinamento fiscale nazionale non esiste una compiuta definizione di somministrazione di alimenti e bevande che consente di individuare incontrovertibilmente tale tipologia di prestazioni di servizi”.

In questi mesi di emergenza coronavirus da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze è arrivato il via libera all’applicazione di un’aliquota unica per i servizi di ristorazione, che permette di superare qualsiasi ostacolo interpretativo.

Durante le interrogazioni a risposta immediata presso la Commissione Finanze della Camera del 18 novembre 2020, il sottosegretario al MEF Alesso Mattia Villarosa si è espresso sul trattamento IVA per asporto e consegna a domicilio con queste parole:

“Allo stato attuale, tenuto conto della riduzione dei coperti per il rispetto degli ingenti vincoli igienico sanitari per la somministrazione in loco degli alimenti, la vendita da asporto e la consegna a domicilio rappresentano modalità integrative mediante le quali i titolari dei suddetti esercizi possono svolgere la loro attività anche se dotati di locali, strutture, personale e competenze astrattamente caratterizzanti lo svolgimento dell’attività di somministrazione abitualmente svolta dagli stessi.

Alla luce di quanto suesposto entrambe le ipotesi possono rientrare nell’applicazione delle aliquote ridotte”.

Iva ridotta al 10% per consegna a domicilio o asporto: la novità nella Legge di Bilancio 2021

La possibilità di applicare l’IVA ridotta al 10% da parte dei ristoranti per consegna a domicilio o asporto, nelle indicazioni fornite dal MEF, è strettamente connessa all’andamento dell’emergenza coronavirus e delle restrizioni imposte.

In altre parole si tratta di una eccezione alla regola che prevede comunque una differenziazione tra somministrazione e vendita, quindi asporto e consegna a domicilio.

A distanza di un mese dai chiarimenti forniti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, infatti, l’Agenzia delle Entrate si è espressa sull’aliquota IVA da applicare all’asporto e alla consegna a domicilio e ha ribadito che, se mancano i presupposti per stabilire che si tratta di una somministrazione, è necessario applicare l’aliquota ordinaria del 22% o comunque specifica del prodotto per la vendita di cibi e bevande.

Nella risposta all’interpello numero 581 del 14 dicembre 2020, inoltre, non si accenna neanche all’aliquota unica prevista in questo momento di crisi epidemiologica.

Tra eccezioni temporanee e difficoltà interpretative, però, arriva la Legge di Bilancio 2021 a mettere il punto sull’aliquota da applicare ad asporto e consegna a domicilio.

Con il pacchetto di emendamenti approvativi in Commissione Bilancio il 20 dicembre 2020, nel testo dell’articolo 8 si inserisce il nuovo comma 1-ter che “assoggetta ad IVA al 10 per cento, con una norma di interpretazione autentica, le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto.

Per concludere definitivamente questo lungo capitolo, ora, non resta che attendere l’approvazione ufficiale della Legge di Bilancio 2021.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network