IVA viaggi in barca, quale tassazione si applica?

Tommaso Gavi - IVA

IVA viaggi in barca, la tassazione da applicare dipende dai servizi offerti e da altri fattori. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 530 del 6 agosto 2021. Nel caso di trasporto urbano di persone, non meramente strumentale ad altre attività, si applica l'aliquota del 5 per cento.

IVA viaggi in barca, quale tassazione si applica?

IVA viaggi in barca, qual è la corretta tassazione da applicare?

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 530 del 6 agosto 2021.

Nel caso di trasporto pubblico all’interno del Comune si applica l’aliquota del 5 per cento.

Tale tassazione deve essere applicata anche se al trasporto viene aggiunto un servizio di audioguida, fruibile tramite app dello smartphone attraverso un QR code.

Nel caso in esame il trasporto non assume la caratteristica di mera strumentalità rispetto al nuovo servizio, quindi si può accedere al regime agevolato.

IVA viaggi in barca, quale tassazione si applica?

Qual è la corretta tassazione IVA da applicare ai viaggi in barca? Per definirla è necessaria una valutazione che prende in esami diversi aspetti.

I chiarimenti sui fattori da considerare sono arrivati con la risposta all’interpello numero 530 del 6 agosto 2021 dell’Agenzia delle Entrate.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 530 del 6 agosto 2021
Corretta qualificazione Iva relativa alla prestazione di trasporto pubblico di passeggeri per vie d’acqua - IVA - Tabella A, parte II-bis, n. 1-ter), allegata al DPR n. 633/72.

Come di consueto lo spunto nasce dal caso concreto presentato dall’istante, una società che svolge l’attività di trasporto pubblico urbano di linea nel Comune per mezzo di barche.

Nello specifico il comune ha concesso l’autorizzazione a due linee di navigazione con determinati punti di imbarco, orari e tariffe che possono essere modificati esclusivamente con l’autorizzazione comunale.

I servizi consistono nel trasporto passeggeri per tratte brevi e all’interno del comune, con biglietti di validità di 24 o 48 ore.

A tali servizi la società intende affiancare un servizio di audioguida fruibile tramite smartphone attraverso la scansione di un QR code con la specifica app dedicata.

L’istante chiede chiarimenti sulla corretta tassazione da applicare considerando che il servizio lascia invariati i costi dei biglietti.

Al momento la tassazione IVA applicata è stata la seguente:

  • fino al 31 dicembre 2016 l’esenzione, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, n. 14) del Dpr 633/1972, ovvero il decreto IVA;
  • dal 1° gennaio 2017 l’aliquota IVA ridotta del 5 per cento ai sensi della Tabella A, parte II-bis, n. 1-ter) allegata al decreto IVA.

Nel fornire gli opportuni chiarimenti l’Agenzia delle Entrate richiama l’articolo 1, commi 33-35 della Legge di Bilancio 2017 che modifica alcune disposizioni relative alle prestazioni del trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare di persone per i tratti urbani.

Per taxi, gondole o motoscafi, ossia “veicoli da piazza” è prevista l’esenzione IVA.

Per il trasporto acqueo tramite barche o mezzi non equiparabili ai taxi è prevista la tassazione IVA del 5 per cento.

Infine, per il trasporto di persone e bagagli si applica l’aliquota del 10 per cento.

IVA viaggi in barca, cosa si intende per “trasporto di persone” e i chiarimenti del caso specifico

Dopo aver ricapitolato qual è la corretta tassazione da applicare in relazione al tipo di servizi offerto, l’Agenzia delle Entrate si sofferma sul concetto di “trasporto di persone”.

La nozione è ricavata dalla giurisprudenza e dagli articoli 1678 e seguenti del codice civile.

Il trasporto prevede il trasferimento di persone da un luogo all’altro, attraverso un vettore.

Sul tema la risoluzione numero 8 del 2021 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito quanto segue:

"l’obbligo assunto riguardi l’esecuzione di un diverso e più articolato servizio, comprensivo dell’offerta di differenti e ulteriori prestazioni con finalità turistico-ricreativa, rispetto alla cui realizzazione il trasporto di persone da un luogo a un altro appaia meramente strumentale", non può considerarsi sussistente una prestazione di trasporto vera e propria ma una c.d. «prestazione complessa».

In altre parole, se al trasporto di persone vengono affiancate altre prestazioni e il trasporto diventa un’attività meramente strumentale, secondo l’articolo 3 del decreto IVA si applica l’aliquota al 22 per cento.

Nel caso in esame, tuttavia, l’Amministrazione finanziaria ritiene che il servizio di audioguida non rientri nel caso appena riportato, in quanto la prestazione mantiene la natura di trasporto urbano di persone.

Inoltre il prezzo del biglietto resta lo stesso e rappresenta quindi un corrispettivo unitario.

In conclusione, nel documento viene messo in evidenza quanto di seguito riportato:

“Pertanto, qualificata la complessiva prestazione in quella di trasporto urbano di persone, si ritiene corretto mantenere l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 5 per cento, ai sensi della Tabella A, parte II-bis, n. 1-ter), allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.”

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