IVA alimentari: per i prodotti di panetteria non tutti gli ingredienti fanno la differenza sull’aliquota

IVA alimentari: per i prodotti di panetteria non tutti gli ingredienti fanno la differenza. I grissini conservano l'aliquota ridotta al 4 per cento anche se sono all'aglio o alla cipolla. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 547 del 17 agosto 2021.

IVA alimentari: per i prodotti di panetteria non tutti gli ingredienti fanno la differenza sull'aliquota

IVA alimentari: ci sono ingredienti che non fanno la differenza, almeno da un punto di vista fiscale.

Nei prodotti di panetteria l’aggiunta delle erbe aromatiche all’impasto cambia il sapore, ma non fa crescere l’aliquota ridotta al 4 per cento. Anche ai grissini all’aglio o alla cipolla, infatti, è applicabile la riduzione.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 547 del 17 agosto 2021.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 547 del 17 agosto 2021
Aliquota IVA prodotti della panetteria.

IVA alimentari: anche i grissini tra i prodotti di panetteria ordinaria

Come di consueto, lo spunto per fare luce sull’aliquota IVA da applicare ad alcune categorie di prodotti alimentari arriva dall’analisi di un caso pratico.

Protagonista è una società che, tra le altre cose, produce grissini all’aglio e alla cipolla. E si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare la possibilità di applicare l’aliquota agevolata del 4 per cento in base al numero 15 della tabella A, parte II, allegata al Decreto IVA.

Il testo prevede una riduzione dell’IVA ordinaria per “paste alimentari; crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio”.

Sono due i dubbi da sciogliere: i grissini possono rientrare tra i prodotti menzionati? L’aggiunta di aglio e cipolla compromette la possibilità di applicare l’agevolazione?

Alla prima domanda risponde l’Agenza delle Dogane e dei Monopoli che, analizzando i prodotti alimentari, li ritiene classificabili “nell’ambito del Capitolo 19 della nomenclatura combinata tra le preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria”.

Come si legge nella risposta all’interpello numero 547 del 17 agosto 2021, quindi, in linea generale i grissini possono rientrare tra i prodotti di panetteria ordinaria a cui è applicabile l’aliquota IVA al 4 per cento.

IVA alimentari: aliquota ridotta al 4 per cento anche per i grissini all’aglio o alla cipolla

Per quanto riguarda gli ingredienti aggiuntivi, poi, l’Agenzia delle Entrate fornisce la sua risposta riferendosi alla norma di interpretazione autentica dettata dall’articolo l’articolo 75 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, comma 2 e modificata dalla Legge di Bilancio 2019:

“2. Ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai cracker ed alle fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580 del 1967, ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, i cereali interi o in granella e i semi, i semi oleosi, le erbe aromatiche e le spezie di uso comune....”

Con questo passaggio normativo, si chiarisce cosa si intende per prodotti di panetteria ordinaria a cui si applica l’aliquota IVA ridotta al 4 per cento e specifica, ma non in maniera tassativa, quali sono gli ingredienti che non compromettono l’agevolazione:

  • zuccheri già previsti dalla legge n. 580 del 1967, ovvero destrosio e saccarosio;
  • grassi e oli alimentari industriali ammessi dalla legge;
  • cereali interi o in granella e semi;
  • semi oleosi;
  • erbe aromatiche e spezie di uso comune.

Nel testo della risposta all’interpello si legge:

“Per quanto riguarda l’espressione erbe aromatiche e spezie di uso comune, si osserva che la stessa non fa riferimento a un elenco tassativo ben definito. Non può dunque che essere intesa come espressione atecnica, finalizzata a comprendere tutte quelle comunemente usate nell’alimentazione nel periodo storico di riferimento, a prescindere dall’aliquota IVA ad esse singolarmente applicabile in base alla relativa classificazione doganale. Ciò ovviamente in considerazione dell’esiguità della quantità impiegata nella panificazione”.

Ma per avere una visione più chiara sulle erbe aromatiche viene in soccorso ancora una volta l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

L’espressione comprende prodotti che, dal punto di vista della classificazione merceologica, appartengono a diverse categorie:

  • ortaggi e piante mangerecce come prezzemolo, olive, maggiorana coltivata, aglio, cipolla, peperoncino;
  • piante utilizzate in profumeria come basilico, borragine, le diverse specie di menta, origano, rosmarino, ruta, salvia, e altri;
  • altre ancora tra le spezie come timo e alloro.

A questo punto non c’è dubbio: l’aggiunta di aglio o cipolla ai grissini permette di applicare comunque l’aliquota IVA ridotta al 4 per cento.

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