Cambiano le regole per la gestione in azienda dei permessi della legge 104 e dei congedi straordinari. Da settembre bisogna seguire le nuove indicazioni per ottenere i conguagli
Da settembre cambiano le regole per ricevere i conguagli relativi ai permessi della legge 104 e ai congedi straordinari.
Le aziende e i loro intermediari dovranno obbligatoriamente compilare l’elemento “BaseRif” del flusso Uniemens, finora rimasto facoltativo.
Nel messaggio n. 2287/2026, l’INPS fornisce le nuove istruzioni da seguire e i codici conguaglio da utilizzare. Indicazioni precise anche nel caso di lavoratori assunti e licenziati nel mese di rilevazione.
Permessi 104 e congedo straordinario: dall’INPS novità per i datori di lavoro
A partire da settembre datori di lavoro e intermediari dovranno adeguare le procedure per ottenere i conguagli relativi ai permessi della legge 104 e ai congedi straordinari.
Si tratta, ricordiamo, dei permessi retribuiti a cui hanno diritto lavoratori e lavoratrici con disabilità grave riconosciuta o che prestano assistenza ai loro familiari, anch’essi con disabilità. I primi sono disciplinati dall’articolo 33 della legge n. 104/1992, mentre i permessi straordinari sono regolati dalle disposizioni presenti all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001.
Durante il periodo di assenza dal lavoro, i dipendenti che usufruiscono del congedo hanno diritto ad un’indennità economica calcolata sull’ultima retribuzione e che viene anticipata dal datore di lavoro. Quest’ultimo, poi, recupera a conguaglio dall’INPS le somme anticipate, esponendo i dati nel flusso Uniemens.
Ebbene, come annunciato dall’Istituto, a cambiare da settembre è proprio la procedura che i datori di lavoro devono seguire per ottenere i conguagli.
Nello specifico, dal mese di competenza di settembre 2026, diventa obbligatoria la compilazione dell’elemento “BaseRif” (un passaggio che finora è stato facoltativo) che si trova all’interno della sezione a valenza contributiva “InfoAggCausaliContrib” del flusso Uniemens.
I datori di lavoro o i loro intermediari dovranno valorizzare tale elemento con la retribuzione teorica del mese di riferimento dell’evento nel caso dei permessi legge 104. Nel caso di congedo straordinario o di prolungamento del congedo parentale, invece, andrà indicata la retribuzione teorica del mese precedente a quello dell’evento.
I codici causale interessati dalla novità sono i seguenti:
- “L300” (da utilizzare a seguito dell’esposizione del codice evento “YA1”) che indica il conguaglio per il prolungamento del congedo parentale giornaliero fruito fino a 8 anni di vita del bambino con disabilità grave o fino a 8 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento”;
- “L301” (da utilizzare a seguito dell’esposizione del codice evento “YA2”) che indica il conguaglio per il prolungamento del congedo parentale giornaliero fruito tra gli 8 e i 14 anni di vita del bambino con disabilità grave o tra gli 8 e i 14 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento”;
- “L302” (da utilizzare a seguito dell’esposizione del codice evento “XB3”) che indica il conguaglio per i permessi orari per figli con disabilità grave fino al terzo anno di vita del bambino;
- “L303” (da utilizzare a seguito dell’esposizione del codice evento “RA1”) che indica il conguaglio per i permessi mensili in forma giornaliera/oraria per assistere coniuge, convivente di fatto, persona legata da unione civile, parenti e affini entro il terzo grado con disabilità grave;
- “L306” (da utilizzare a seguito dell’esposizione del codice evento “QB5”) che indica il conguaglio per i permessi orari fruiti dal lavoratore con disabilità grave;
- “L307” (da utilizzare a seguito dell’esposizione del codice evento “TA1”) che indica il conguaglio giorni di permesso mensile fruiti dal lavoratore con disabilità grave”;
- “L308”(da utilizzare a seguito dell’esposizione del codice evento “MD1”) che indica il conguaglio per il congedo straordinario per assistere coniuge, convivente di fatto, persona legata da unione civile, parenti e affini entro il terzo grado con disabilità grave.
Per i lavoratori assunti e licenziati nel mese di rilevazione, specifica l’INPS, si dovrà considerare la retribuzione teorica del mese interamente lavorato.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Permessi 104 e congedo straordinario: nuove regole per il conguaglio