Isopensioni fino al 2026 nel decreto Milleproroghe all’esame delle Camere

Vanda Soranna - Pensioni

Proroga isopensioni al 2026 in arrivo con il Decreto Milleproroghe

Isopensioni fino al 2026 nel decreto Milleproroghe all'esame delle Camere

Il Decreto Milleproroghe 2023 sarà approvato in via definitiva lunedì 27 febbraio dalla Camere dei Deputati, ma ha già ricevuto il via libera del Senato con alcune modifiche al testo licenziato dal Governo a dicembre scorso.

Tra le novità, sul fronte pensioni, la proroga al 2026 delle Isopensioni, la cui scadenza era prevista nel 2023.

Gli emendamenti proposti nelle Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio del Senato prevedono, infatti, che dopo il comma 5 dell’art.1 del ddl 452 (Milleproroghe 2023) venga aggiunto il comma 5 bis:

all’articolo 1 comma 160 della legge 27 dicembre 2017 n.205, le parole 2018 - 2023 sono sostituite dalle seguenti 2018 – 2026

Si tratta della proroga delle Isopensioni, introdotte per la prima volta nel 2012 ed oggi presumibilmente confermate fino al 2026.

Vediamo di cosa si tratta.

Previste per la prima volta dalla riforma Fornero (legge 92/2012) e poi estese dalla legge di bilancio del 2017 da 4 a 7 anni, l’Isopensione è

una forma di anticipo pensionistico che consente ai lavoratori delle aziende private con più di 15 dipendenti, di uscire dal mondo del lavoro 7 anni prima rispetto ai normali requisiti contributivi ed anagrafici previsti dalle leggi

Ma ad una condizione:

che l’azienda esodante raggiunga un accordo con INPS e sindacati maggiormente rappresentativi e si faccia carico di corrispondere al lavoratore un assegno di importo pari alla pensione a cui il lavoratore avrà diritto successivamente

Il pagamento è a totale carico del datore di lavoro, per tutto il periodo dei 7 anni di anticipo, fino alla data della pensione di anzianità o di vecchiaia, ed include anche il versamento dei contributi figurativi che il lavoratore avrebbe maturato se avesse continuato a lavorare.

Le condizioni per l’Isopensione

Prevista come forma di incentivo all’esodo per favorire il ricambio generazionale, l’Isopensione è attivabile anche in caso di licenziamenti collettivi ai sensi della legge 223/1991 ma deve rispettare alcune condizioni:

1) l’azienda deve sottoscrivere un accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel quale indicare il numero dei lavoratori in esubero ed il termine di conclusione dell’esodo incentivato;
2) il lavoratore resta libero di aderire o meno all’anticipazione della pensione;
3) la domanda, redatta utilizzando il modello AP97, deve essere sottoscritta dal lavoratore e dal legale rappresentante dell’azienda e viene gestita telematicamente dall’Inps.

Limiti di applicazione dell’isopensione

Lo strumento consente dunque di anticipare di 7 anni la pensione anticipata ordinaria o la pensione di vecchiaia ma non si applica al pensionamento con quota 100 o quota 102.

Stipulato l’accordo sindacale, il datore di lavoro trasmette all’Inps una proposta di esodo.

L’Istituto valuta la consistenza numerica dell’azienda e i requisiti anagrafici e contributivi dei lavoratori e trasmette il prospetto di esodo al datore di lavoro.

Quest’ultimo attiva una fideiussione bancaria di garanzia che interviene nel caso di insolvenza nei pagamenti.

L’isopensione consente, dunque, ai lavoratori in esubero di aziende private con almeno 15 dipendenti di anticipare di sette anni l’uscita dal mondo del lavoro ma con alcuni limiti:

  • gli importi dell’isopensione non sono oggetto di rivalutazione automatica per perequazione,
  • non sono reversibili ai superstiti e non possono essere decurtati per il pagamento di oneri come il riscatto di laurea o la ricongiunzione.

L’isopensione non dà diritto ad assegni al nucleo familiare.

Il lavoratore può in qualunque momento optare per altre forme di anticipo come quota 100/102, cumulo, totalizzazione e opzione donna o continuare a percepire il pagamento dal datore di lavoro fino al raggiungimento dei requisiti previsti dalla legge per la pensione ordinaria di vecchiaia o anticipata.

La circolare INPS 119 del 2013 ha infine chiarito che i percettori di isopensione possono svolgere altre attività di lavoro dipendente, prestazioni occasionali o lavoro autonomo con partita IVA senza perdere il diritto al trattamento.

Circolare INPS n. 119/2013
Legge n. 92 del 28 giugno 2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, e successive modifiche ed integrazioni. Articolo 4, commi da 1 a 7-ter, “Ulteriori
disposizioni in materia di mercato del lavoro”. Prestazione a favore di lavoratori prossimi alla pensione al fine di incentivarne l’esodo.

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