Terzo settore: arriva il nuovo delegato del rappresentante legale. Come funziona e cosa può fare? Le novità nel decreto correttivo della disciplina del Runts
Ufficiali le modifiche alla disciplina che regola il Runts, il Registro unico nazionale del Terzo settore.
Il nuovo decreto del Ministero del Lavoro aggiorna le regole previste dal decreto 106/2020 in ottica di semplificazione, trasparenza e pubblicità dei dati del registro.
Il decreto n. 2/2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale recepisce le nuove regole introdotte, con particolare attenzione all’inedita figura del delegato del rappresentante legale.
Il decreto, inoltre, introduce diverse disposizioni per snellire alcuni adempimenti, con l’obiettivo della semplificazione e della sempre maggiore digitalizzazione dei processi.
Terzo settore: iscrizione al Runts anche con delega, le novità nel decreto correttivo
La principale novità disciplinata dal nuovo decreto n. 2/2026, come anticipato, riguarda l’introduzione di una nuova figura all’interno del codice del terzo settore, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze operative degli enti.
Si tratta del delegato del rappresentante legale, un soggetto fiduciario che può essere delegato a gestire nel Runts le pratiche affidate dal rappresentante legale dell’ente o dal rappresentante legale della rete associativa cui l’ente aderisce (su specifico mandato).
La delega può essere di due diversi tipi:
- delega alla compilazione e invio;
- delega alla compilazione, sottoscrizione e invio.
Nel primo caso, il delegato può limitarsi a compilare le istanze e inviare telematicamente la pratica; è in capo al delegante la sottoscrizione della distinta assumendosi la responsabilità di quanto dichiarato e documentato.
Nella seconda ipotesi, invece, il delegato, se espressamente autorizzato può compilare, sottoscrivere digitalmente e inviare egli stesso l’istanza.
In quest’ultimo caso, il delegato assume in prima persona la responsabilità in relazione alla veridicità di quanto attestato e la conformità agli originali delle copie dei documenti allegati (nell’ipotesi in cui questi non siano stati prodotti e sottoscritti direttamente con firma digitale).
La delega affidata a questa nuova figura può riguardare diverse operazioni:
- istanze di iscrizione, variazione (ad esempio di modifiche statutarie o di cariche sociali), cancellazione al Runts;
- accreditamento al 5x1000;
- deposito dei bilanci.
La delega si può conferire, così come revocare, esclusivamente online, utilizzando l’apposito portale, che genera automaticamente il documento allegandolo alla pratica.
Il Ministero ha messo a disposizione degli utenti un video tutorial sulla funzionalità di delega. Le nuove funzionalità legate al decreto n. 2/2026 saranno operative a partire dal 9 aprile 2026, per consentire il necessario adeguamento del sistema informatico.
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Le altre novità nel decreto
Come si legge anche nel comunicato diffuso dal Ministero del Lavoro, il nuovo decreto introduce anche altre disposizioni con l’obiettivo di snellire alcuni adempimenti. L’ottica degli interventi resta sempre quella della semplificazione e del miglioramento della digitalizzazione dei processi.
Nello specifico, le altre novità riguardano la modifica dei termini per il deposito dei bilanci, per cui la scadenza non è più fissata alla data fissa del 30 giugno, ma viene stabilita in 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. L’obiettivo è quello di favorire gli enti che hanno un esercizio finanziario non coincidente con l’anno solare.
Si prevede, poi, l’aggiornamento annuale dei dati sociali, nel senso che le informazioni relative al numero di associati, volontari, dipendenti e lavoratori parasubordinati possono essere aggiornate una sola volta l’anno, entro il 30 giugno. L’aggiornamento è obbligatorio solo se si sono verificate variazioni rispetto ai dati già presenti nel sistema. Inoltre, per favorire la trasparenza, l’obbligo di fornire informazioni sulla base associativa e sul numero di volontari/lavoratori viene esteso a tutti gli ETS (non solo ad APS e ODV). Per gli enti già dotati di personalità giuridica che si iscrivono al Runts, inoltre, la relazione giurata sulla composizione e il valore del patrimonio può essere sostituita da una situazione patrimoniale aggiornata e certificata dal revisore legale dell’ente (per gli enti dotati di organo di controllo del quale faccia parte almeno un revisore legale o se l’ente sia soggetto a revisione legale).
Per quanto riguarda la cancellazione dal Runts, il decreto introduce l’ipotesi di un ente che, deliberato lo scioglimento, non abbia la necessità di attivare una procedura di liquidazione al fine di definire rapporti e chiudere le posizioni debitorie e creditorie. In questo caso, la cancellazione opera una volta fornita la prova dell’avvenuto adempimento degli obblighi di devoluzione in conformità al parere dell’Ufficio Runts.
Dal lato della devoluzione del patrimonio vengono dettagliate le procedure distinguendo i casi di cancellazione e se l’ente sia tenuto all’obbligo devolutivo dell’intero patrimonio residuo o dell’incremento patrimoniale. Per quest’ultima ipotesi viene specificato il principio per cui l’incremento patrimoniale da devolvere si riferisce non solo al periodo d’iscrizione al Runts ma si estende a quello riguardante gli esercizi in cui l’ente risultava iscritto, senza soluzione di continuità con l’iscrizione al Runts, nei registri pregressi (ODV, APS, Onlus).
Al momento della presentazione della richiesta di cancellazione dell’ente va allegata contestualmente una richiesta di parere devolutivo e la documentazione economico-patrimoniale dell’ente. Anche su questo tema è stato previsto un regime semplificato per gli enti di più piccole dimensioni (con entrate annue non superiori a 60.000 euro), i quali potranno presentare, al posto della suddetta documentazione economico-patrimoniale, una dichiarazione sostitutiva. In tutti i casi di sussistenza di un patrimonio da devolvere, la richiesta di parere dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione di accettazione della devoluzione da parte dell’ETS (o degli ETS) beneficiari.
Infine, si prevedono novità per:
- le comunicazioni e notifiche. Il portale Runts resta il canale prioritario di comunicazione tra gli enti e gli uffici del Runts; viene ammesso l’uso della PEC per le interlocuzioni necessarie con gli enti già cancellati dal registro (ad esempio per completare la devoluzione del patrimonio). Inoltre, viene introdotto l’obbligo per gli enti di dotarsi di un proprio indirizzo di posta certificata, non potendosi più indicare quello appartenente a un diverso soggetto;
- i comitati. Gli articoli 15, 16 e 17 novellati, nel recepire la circolare MLPS n. 5/2025, includono, accanto alle forme giuridiche delle fondazioni e delle associazioni, anche quella del comitato che assumendo la qualifica di ETS potrà anche acquisire, a norma dell’art. 22 CTS, la personalità giuridica;
- i modelli standard di statuto. Per beneficiare della riduzione dei tempi procedimentali, l’ente dovrà semplicemente indicare espressamente nell’istanza di aver adottato un modello statutario standard. Viene chiarito inoltre che un ente non può essere iscritto contemporaneamente nella sezione “Reti Associative” e in quella residuale “Altri ETS”, dato che la prima è considerata un ETS tipico. Tra i documenti da depositare sono aggiunti a quelli già indicati all’art. 20 co.1. lett. b) DM106/2020 anche le relazioni dell’organo di controllo e del revisore, ove istituiti e per le fondazioni anche la delibera di approvazione del bilancio ad uso dell’ufficio Runts.
Si ricorda che il 31 marzo 2026 segna il termine di scadenza entro il quale gli enti già iscritti nell’anagrafe delle Onlus possono presentare la domanda di iscrizione al Runts.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Terzo settore: iscrizione al Runts anche con delega, le novità nel decreto correttivo