ISA, pubblicati i primi 69 indicatori che sostituiranno gli studi di settore

Redazione - Studi di settore

Gli ISA, indici sintetici di affidabilità fiscale, sostituiranno definitivamente gli studi di settore a partire dal 2019: in Gazzetta Ufficiale il Decreto MEF del 23 marzo 2018 con i primi 69 indicatori.

ISA, pubblicati i primi 69 indicatori che sostituiranno gli studi di settore

Gli ISA, indici sintetici di affidabilità fiscale, prenderanno ufficialmente il posto degli studi di settore a partire dal 2019.

Con il decreto MEF del 23 marzo 2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 2018 sono stati resi noti i primi 69 indicatori che andranno ad applicarsi ai settori del commercio, delle manifatture, dei servizi e delle attività professionali.

Gli ISA, ricordiamo, sono stati introdotti dalla Legge di Bilancio 2017 ma l’ultima Manovra ne ha prorogato l’entrata in vigore, inizialmente prevista già dal periodo d’imposta 2017. Saranno utilizzati soltanto per gli accertamenti sui redditi prodotti dal 2018.

Con il DM del 23 marzo 2018 vengono fornite le prime istruzioni su come funzionerà il nuovo meccanismo per “scovare” casi di evasione fiscale, nonché le modalità di attribuzione del punteggio da 1 a 10 che consentirà di determinare il grado di affidabilità fiscale del contribuente e l’accesso al regime premiale previsto dal DL 50/2017.

ISA al posto degli studi di settore dal 2019: i primi 69 indicatori di affidabilità fiscale

Gli ISA approvati con il DM del 23 marzo 2018 saranno in vigore a partire dal 2019 e si applicheranno in riferimento al periodo d’imposta 2018.

Si tratta degli indici sintetici di affidabilità fiscale, introdotti dalla Legge di Bilancio 2017, così come modificati dal DL 50/2017 e da ultimo prorogati con la Legge di Bilancio 2018 pensati per abolire e superare il meccanismo degli studi di settore, da tempo ritenuti inidonei a fotografare l’attuale situazione economica.

Il decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 2018 individua i primi 69 indicatori: tra i settori interessati vi sono le attività professionali, così come il settore del commercio, dei servizi e delle manifatture.

Decreto MEF 23 marzo 2018 - Gazzetta Ufficiale n. 85 del 12 aprile 2018
Scarica il DM del 23 marzo 2018 con i primi 69 indici sintetici di affidabilità che sostituiranno gli studi di settore dal 1° gennaio 2019

Con gli ISA arriva la “pagella dell’imprenditore”: punteggio da 1 a 10 per l’affidabilità fiscale

In base agli indici sintetici di affidabilità approvati con il decreto del MEF a ciascun contribuente verrà riconosciuto uno specifico grado di affidabilità fiscale, espresso con un punteggio su scala da 1 a 10.

La “pagella dell’imprenditore” consentirà, sulla base dei dati dichiarati, l’accesso al regime premiale previsto dal comma 11 dell’articolo 9 bis del DL 50/2017, tra cui:

  • esclusione dagli accertamenti analitici e presuntivi;
  • riduzione dei termini per l’accertamento;
  • esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti, nonché dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA fino a 50.000 euro di importo.

I contribuenti potranno adeguarsi ai parametri in dichiarazione senza l’applicazione di sanzioni e interessi qualora il versamento delle imposte dovute sia effettuato entro la scadenza per il saldo delle imposte sui redditi.

Il punteggio verrà attribuito sulla base degli indicatori relativi alla tipologia di attività prevalente esercitata: verrà verificata la normalità, la coerenza della gestione aziendale o professionale, relativa alle diverse basi imponibili, i ricavi, ovvero i compensi dichiarati da confrontare con quelli presunti in base agli indicatori elementari.

Ecco i contribuenti esclusi dall’applicazione degli ISA

L’articolo 2 del decreto MEF elenca le categorie di contribuenti alle quali non si applicheranno gli ISA:

  • contribuenti che hanno dichiarato ricavi di cui all’art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero, compensi di cui all’art. 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569;
  • contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato ovvero del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
  • contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all’attività prevalente superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
  • Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa;+
  • organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario;
  • imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017;
  • società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

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