Domanda iperammortamento 2026: istruzioni e documenti necessari

Francesco Rodorigo - Incentivi alle imprese

Dopo la firma sul decreto attuativo dell’iperammortamento 2026 è arrivato anche il via libera alle domande. Istruzioni e requisiti per ottenere l’incentivo per gli investimenti

Domanda iperammortamento 2026: istruzioni e documenti necessari

Il “nuovo Piano Transizione 5.0” è finalmente partito.

Dopo la firma di MIMIT e MEF sull’attesissimo decreto attuativo e l’apertura delle domande è finita l’attesa delle aziende che a cinque mesi dall’introduzione con la Legge di Bilancio 2026 possono accedere agli incentivi sugli investimenti attraverso il nuovo iperammortamento.

Dallo scorso 12 giugno è possibile inviare la prima comunicazione per l’accesso al beneficio. Il decreto definisce criteri e modalità di accesso all’agevolazione, con la procedura che prevede ben 5 diverse comunicazioni al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) oltre alla documentazione di rendicontazione.

A pochi giorni dall’apertura della finestra sono state presentate pratiche per un totale di quasi 900 milioni di euro di investimenti prenotati.

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Iperammortamento 2026, via libera alla domanda: quali sono i beni agevolati?

Nell’ambito del rivisitato Piano Transizione 5.0, la Manovra 2026 ha reintrodotto l’iperammortamento come forma di incentivo agli investimenti delle imprese. Una misura che ora, a circa 6 mesi di distanza, è finalmente in partenza.

Dopo la pubblicazione del decreto attuativo, arrivato in netto ritardo per via della tanto discussa clausola che limitava l’acquisto dei beni a quelli made in Europe, è arrivato anche il via libera all’invio delle domande.

A partire dal 12 giugno, le imprese interessate possono inviare la prima comunicazione necessaria per la prenotazione delle agevolazioni previste dal Piano Transizione 5.0, a supporto degli investimenti in beni strumentali tecnologicamente avanzati e impianti FER effettuati dal 1° gennaio 2026 e fino al 30 settembre 2028.

Come annunciato da Marco Calabrò, capo del Dipartimento per le politiche per le imprese del ministero delle Imprese e del made in Italy, nel corso dell’incontro “Accelerare la crescita” organizzato da Confindustria, in questi primi giorni dall’apertura della piattaforma sono state presentate 2.510 pratiche per un totale di quasi 900 milioni di euro di investimenti prenotati.

La comunicazione preventiva va inviata attraverso il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell’apposita sezione “Area Clienti” del sito del GSE, accessibile tramite SPID o CIE. Qui sono disponibili anche tutti i modelli da utilizzare, con le relative istruzioni per la compilazione, approvati dal MIMIT.

L’agevolazione, ricordiamo, prevede una maggiorazione del costo dei beni che segue una programmazione a scaglioni, secondo i valori seguenti.

Tabella con aliquote delle maggiorazioni per investimenti

Percentuale di maggiorazioneImporto dell’investimento
180% fino a 2,5 milioni di euro
100% tra 2,5 e 10 milioni di euro
50% tra 10 e 20 milioni di euro

Dopo la querelle degli ultimi mesi, ora non ci sono più dubbi sui beni oggetto di agevolazione, che sono quelli funzionali:

  • alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, indicati agli allegati IV e V della Legge di Bilancio 2026;
  • all’autoproduzione e autoconsumo da fonti di energia rinnovabile.

In relazione ai beni degli allegati IV e V non è più richiesto l’acquisto di tecnologie made in EU. Resta, invece, il vincolo già previsto per i pannelli fotovoltaici.

Almeno per il momento, invece, è saltata l’inclusione nell’elenco dei beni strumentali agevolabili dei software in cloud erogate in modalità as-a-service, cioè quelli concessi tramite canoni di abbonamento.

Iperammortamento 2026: la procedura di accesso all’agevolazione

La comunicazione che si può cominciare ad inviare dale ore 12.00 di oggi, da sola non garantisce l’accesso alle agevolazioni. Il decreto che definisce le regole operative che le aziende devono seguire per poter accedere al beneficio, infatti, prevede ben 5 diverse comunicazione da inviare al GSE.

Si parte appunto con l’invio della comunicazione preventiva. Questa deve essere trasmessa per ogni struttura produttiva a cui si riferiscono gli investimenti e deve contenere tutti i dati sull’azienda, la struttura produttiva e la tipologia e l’ammontare degli investimenti agevolabili.

Entro 60 giorni dalla notifica di verifica positiva effettuata dal GSE, l’impresa deve procedere, per ciascuna comunicazione preventiva, con la comunicazione di conferma dell’investimento con la data e l’importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20 per cento del costo di acquisizione di ciascun bene e i dati identificativi delle fatture relative ai costi agevolabili.

I due passaggi aggiuntivi, rispetto a quanto previsto dalla Manovra, riguardano la fase di monitoraggio che comincia subito dopo l’invio della comunicazione preventiva e si conclude al termine della fruizione dell’agevolazione. Sono 2 gli adempimenti previsti:

  • una comunicazione periodica con tutti i dettagli sugli investimenti effettuati, i costi sostenuti e la previsione di utilizzo di beneficio, da trasmettere entro il 20 gennaio di ogni anno;
  • una comunicazione integrativa della precedente con il relativo piano di ammortamento e l’indicazione delle quote relative all’incentivo imputate in ciascun esercizio, da inviare entro il successivo 30 giugno.

Infine, la comunicazione conclusiva, quella di completamento, che va inviata una volta completati gli investimenti e una volta avvenuta l’interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Questa non può essere trasmessa oltre il 15 novembre 2028.

Tutte le comunicazioni vanno trasmesse tramite l’apposita piattaforma informatica sul sito del GSE.

Gli altri documenti necessari: la perizia tecnica asseverata e la certificazione contabile

Oltre alle comunicazioni obbligatorie si aggiunge anche l’altra documentazione necessaria:

  • la perizia tecnica asseverata;
  • la certificazione contabile, rilasciata da un revisore legale dei conti.

La prima deve comprovare le caratteristiche tecniche dei beni (per l’accesso all’agevolazione), l’interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura così come il rispetto delle caratteristiche previste dal decreto in relazione ai beni finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo.

Questa deve essere rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali oppure mediante una attestazione, corredata di un’analisi tecnica, rilasciata da un ente di certificazione accreditato, dotati di idonee coperture assicurative.

Per il settore agricolo la perizia tecnica, può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.

La certificazione contabile, invece, deve comprovare l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa e può essere rilasciata da un revisore legale dei conti.

Quando si decade dall’agevolazione?

L’impresa decade totalmente o parzialmente dal diritto al beneficio quando si verificano una o più delle seguenti circostanze:

  • nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione oppure se il bene è destinato a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, senza che l’impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori nello stesso periodo d’imposta del realizzo;
  • assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili all’impresa beneficiaria e non sanabili;
  • mancata conservazione della documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili e del relativo beneficio;
  • false dichiarazioni rese nella procedura di cui al presente decreto;
  • impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari;
  • altre violazioni o inadempimenti da cui consegua la non spettanza anche parziale del beneficio.

Nel caso in cui all’esito dei controlli sia rilevata l’indebita fruizione dell’agevolazione, il GSE ne dà comunicazione all’Agenzia delle Entrate che provvede al recupero.

Decreto MEF-MIMIT - Iperammortamento
Scarica il testo del decreto attuativo