Cos’è e come funziona l’indennità di discontinuità per lavoratori e lavoratrici dello spettacolo? Le regole per fare domanda alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026
I lavoratori e le lavoratrici del settore dello spettacolo che subiscono interruzioni dell’attività lavorativa possono inviare all’INPS la domanda per beneficiare dell’indennità di discontinuità.
Si tratta della prestazione economica riconosciuta per le interruzioni dell’attività nel corso dell’anno precedente.
L’istanza può essere trasmessa annualmente online dal sito dell’INPS accedendo con SPID, CIE o CNS, oppure tramite Patronati o Contact Center.
Da quest’anno si applicano le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 e che riguardano i requisiti di accesso alla prestazione.
Quali sono i nuovi requisiti di accesso e i termini da segnare in calendario per l’invio?
Indennità di discontinuità lavoratori dello spettacolo 2026: a chi spetta e quali sono i requisiti
L’indennità di discontinuità (IDIS) è la prestazione INPS in vigore dal 2024 e riconosciuta ai lavoratori e alle lavoratrici dello spettacolo per i periodi di interruzione dell’attività lavorativa.
L’obiettivo dell’indennità è quello di fornire un sostegno ai lavoratori dello spettacolo durante le interruzioni dell’attività, dato che si tratta di un settore caratterizzato da alti livelli di frammentarietà e discontinuità della posizione reddituale e contributiva.
L’IDIS spetta ai soggetti iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo:
- autonomi, anche con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- subordinati a tempo determinato (che prestano attività artistica o tecnica connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo);
- subordinati a tempo determinato:
- operatori di cabine di sale cinematografiche;
- impiegati amministrativi e tecnici dipendenti:
- da enti e imprese esercenti pubblici spettacoli;
- da imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi;
- da imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
- maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti:
- da enti e imprese esercenti pubblici spettacoli;
- da imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi;
- da imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
- impiegati e operai dipendenti da imprese di spettacoli viaggianti;
- lavoratori dipendenti da imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film;
- intermittenti a tempo indeterminato, non titolari della indennità di disponibilità.
Per poter accedere all’agevolazione è necessario il possesso di specifici requisiti, come modificati da ultimo dalla Legge di Bilancio 2026:
- essere cittadino dell’Unione europea;
- essere residente in Italia da almeno un anno;
- reddito non superiore a 35.000 euro nell’anno di imposta precedente (lo scorso anno il limite era 30.000 euro);
- aver maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno 51 giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro che deriva prevalentemente dall’attività lavorativa per la quale è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente (ad eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non è prevista l’indennità di disponibilità);
- non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.
La Legge di Bilancio 2026, inoltre, è intervenuta in merito al requisito delle 51 giornate minime di contribuzione accreditata al FPLS nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda. Nello specifico, ha previsto che, per i soli attori cinematografici o dell’audiovisivo, il medesimo requisito è soddisfatto anche se sono state maturate almeno 15 giornate di contribuzione accreditata al Fondo nell’anno precedente o almeno 30 giornate complessive nei 2 anni precedenti a quello di presentazione della domanda
Indennità di discontinuità lavoratori dello spettacolo: durata calcolo e importo della prestazione
Per quanto riguarda la durata della prestazione, l’indennità è riconosciuta per un numero di giornate pari ad un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno precedente la presentazione della domanda nel limite di 312 giornate annue complessive (si detraggono le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo).
L’indennità di discontinuità non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali. Pertanto, non si possono considerare utili le giornate indennizzate con le indennità di maternità, malattia e infortunio. Come previsto dalla Legge di Bilancio 2025 sono, invece, compatibili i periodi contributivi già utilizzati ai fini dell’erogazione di altre prestazioni di disoccupazione come la NASpI.
L’indennità è erogata in unica soluzione nella misura del 60 per cento del valore calcolato secondo le modalità previste. In ogni caso, l’importo giornaliero non può superare l’importo del minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente dall’INPS.
Indennità di discontinuità lavoratori dello spettacolo: come fare domanda
La domanda deve essere presentata annualmente. Nel 2026, quindi, è possibile inviare la richiesta relativa ai periodi di competenza del 2025.
Per l’anno in corso, come specificato dall’INPS nel messaggio n. 154/2026, la finestra per l’invio si è aperta il 19 gennaio. Sul sito istituzionale è pertanto nuovamente disponibile il servizio per la presentazione della domanda di IDIS.
Chi è in possesso dei requisiti previsti può inviare l’apposita domanda all’INPS esclusivamente in modalità telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione.
La richiesta si può trasmettere accedendo all’apposita sezione del portale istituzionale tramite il seguente percorso:
““Sostegni, Sussidi e Indennità” - “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” - selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti - “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.”
Una volta effettuato l’accesso con credenziali SPID, CIE o CNS è necessario selezionare “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”.
In alternativa è possibile richiedere l’indennità tramite i Patronati oppure tramite il Contact Center multicanale, chiamando:
- il numero verde 803 164 da rete fissa (gratuito);
- il numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
La richiesta deve essere inviata entro la scadenza fissata per il 30 aprile di ogni anno. Anche per quest’anno, dunque, il termine per l’invio è quello del 30 aprile 2026.
L’INPS ricorda che l’istruttoria delle domande sarà avviata a partire dal mese di maggio, dopo la chiusura del servizio di presentazione della domanda.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Indennità di discontinuità lavoratori dello spettacolo 2026: requisiti e domanda