Indennità Covid pescatori autonomi, domanda entro il 31 dicembre 2021: le istruzioni INPS

Eleonora Capizzi - Leggi e prassi

Indennità Covid per pescatori autonomi, lavoratori soci di cooperative e armatori: domanda al via fino alla scadenza del 31 dicembre. Nella circolare INPS n. 173 del 19 novembre 2021 il riepilogo dei requisiti e le istruzioni per richiedere l'assegno.

Indennità Covid pescatori autonomi, domanda entro il 31 dicembre 2021: le istruzioni INPS

Indennità Covid per pescatori autonomi, lavoratori soci di cooperative della piccola pesca e armatori: disponibile la domanda da presentare all’INPS entro la scadenza del 31 dicembre 2021.

Con la circolare numero 173 del 19 novembre 2021 l’Istituto fornisce le istruzioni per richiedere il trattamento previsto dalla Legge di Bilancio 2021 per coloro che hanno subito perdite di reddito dovute all’emergenza epidemiologica.

Si tratta dell’indennità Covid riconosciuta ai pescatori autonomi dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, pari a 40 euro al giorno e spettante per un massimo di novanta giorni.

Nel fornire le istruzioni su come presentare domanda, la circolare INPS n. 173/2021 riepiloga i requisiti di accesso al beneficio e le cause di incompatibilità del trattamento con altre misure.

Indennità Covid pescatori autonomi, domanda entro il 31 dicembre 2021: le istruzioni INPS

Le istruzioni operative contenute nella circolare INPS numero 173 sono destinate ai lavoratori autonomi del settore della pesca che nel primo semestre 2021 (1° gennaio 2021- 30 giugno 2021) hanno subito, a causa del Covid, una riduzione di reddito pari almeno 33 per cento rispetto al reddito del primo semestre 2019.

Per questa categoria di contribuenti la Legge di Bilancio 2021, con il comma 315 dell’articolo 1, ha previsto il riconoscimento di un contributo giornaliero di 40 euro netti, erogato dall’INPS per la durata massima di novanta giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

A poter presentare domanda sono:

  • i pescatori autonomi;
  • gli armatori e i proprietari armatori imbarcati sulla nave dai medesimi gestita;
  • i soci lavoratori autonomi di cooperative della piccola pesca.

Gli interessati che rispettano requisiti sono tenuti a inoltrare la richiesta all’INPS entro la scadenza del 31 dicembre 2021 esclusivamente in via telematica, attraverso i seguenti canali:

  • il portale MyINPS (accessibile tramite SPID, CIE e CNS);
  • rivolgendosi ad Istituti di patronato;
  • chiamando il servizio di Contact Center integrato al numero verde 803164 (da rete fissa) o al numero a pagamento 06 164164 (da rete mobile).

Per quanto riguarda l’ordine di valutazione delle domande, essendoci un tetto di spesa per il 2021 pari al 31,1 milioni di euro, l’INPS provvederà al monitoraggio del rispetto dei limiti lasciando fuori quelle “fuori budget”.

Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande”.

Si legge infatti nel documento di prassi.

Indennità Covid pescatori autonomi, quando spetta? Il riepilogo dei requisiti

L’accesso al trattamento di cui alla circolare numero 173 è riconosciuto a coloro che hanno subito una riduzione del reddito per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid.

Come sopra anticipato, la diminuzione necessaria per richiedere il beneficio deve riferirsi al primo semestre 2021 (1° gennaio 2021- 30 giugno 2021) e deve risultare almeno pari almeno 33 per cento rispetto al primo semestre 2019.

L’INPS precisa che questo requisito deve essere individuato secondo il principio di cassa come differenza tra ricavi e compensi percepiti, da una parte, e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività dall’altra.

In sede di inoltro della domanda l’interessato è tenuto ad autocertificare il possesso di questo requisito.

Indennità Covid pescatori autonomi, le regole sulle incompatibilità

Nel delineare i confini della misura in favore dei lavoratori sopracitati, l’INPS fornisce anche un quadro generale sulle incompatibilità previste con le altre prestazioni.

In particolare, questo trattamento di sostegno al reddito è incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata e APE sociale.

Inoltre, l’indennità Covid citata è incompatibile con altre prestazioni periodiche, riconosciute nel periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021.

Si tratta, in particolare, delle seguenti misure di integrazione salariale:

  • cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga;
  • trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario e trattamento di integrazione salariale in deroga di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del DL n.18/2020;
  • trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA);
  • prestazioni di cassa integrazione in deroga;
  • prestazioni del Fondo di integrazione salariale e di altri Fondi di solidarietà bilaterali.

Viceversa, questo contributo è cumulabile con le seguenti prestazioni:

Infine, la suddetta indennità è riconosciuta anche a coloro che rivestono cariche elettive e/o politiche, ma solo se per le stesse è previsto come compenso il solo gettone di presenza.

INPS - circolare numero 173 del 19 novembre 2021
Articolo 1, commi da 315 a 319, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”. Disposizioni in materia di trattamento di sostegno al reddito a favore dei soci lavoratori di cooperative della piccola pesca, degli armatori e dei proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, e dei pescatori autonomi. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti

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