Niente sanzioni se la norma è incerta e i chiarimenti del Fisco arrivano tardi

Niente sanzioni se si verificano obiettive condizioni di incertezza su contenuto, oggetto, destinatari della norma tributaria, anche se dopo anni il Fisco fornisce chiarimenti con un documento di prassi. Lo ribadisce la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 10126 del 2019.

Niente sanzioni se la norma è incerta e i chiarimenti del Fisco arrivano tardi

Se si verificano obiettive condizioni di incertezza che investono il contenuto, l’oggetto o i destinatari della norma tributaria non sono dovute le sanzioni amministrative, anche se l’Amministrazione finanziaria abbia chiarito i dubbi con un documento di prassi emanato solo dopo anni dall’emanazione della norma incerta. L’accertamento di tali condizioni spetta al giudice, che è l’unico soggetto a cui l’ordinamento ha attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione.

Questi gli organici principi contenuti nell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 10126/2019.

Corte di Cassazione - Ordinanza n. 10126 dell’11 aprile 2019
Niente sanzioni se la norma è incerta e i chiarimenti del Fisco arrivano tardi. Lo stabilisce la Corte di Cassazione con l’Ordinanza numero 10126 del 2019.

La sentenza – La vicenda riguarda la corretta assoggettabilità ad ICI di alcune componenti meccaniche (“paratorie e canale di derivazione”) insistenti su un suolo di proprietà di una società che non risultavano accatastate, con conseguente contestazione da parte del comune per la rideterminazione dell’imponibile sulla base del valore venale accertato.

La società ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado lamentando - per quanto qui di interesse - violazione degli artt. 6 del d.lgs n. 472/97, 8 del d.lgs. 546/92 e 10 comma 3 L. n. 212/2000, avendo i giudici confermato l’applicazione delle sanzioni irrogate dal comune, nonostante l’oggettiva incertezza sulla portata applicativa delle disposizioni inerenti la determinazione della base imponibile ICI di cui all’art. 5, co. 3 e 5 del d.lsg n. 504/1992.

La Corte di Cassazione ha accolto il motivo di ricorso e ha deciso nel merito dichiarando non dovute le sanzioni applicate relativamente agli impianti e agli immobili non dichiarati.

In merito alla questione relativa alle sanzioni per violazioni tributarie, la Cassazione ha ribadito il principio in base al quale “l’incertezza normativa oggettiva” costituisce una causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, si verifica una condizione di inevitabile incertezza sul “contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria”.

In buona sostanza l’incertezza oggettiva costituisce una situazione giuridica oggettiva, obiettivamente esistente e accertata dal giudice di merito, unico soggetto che può accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione, che rende impossibile individuare con certezza ed univocità la norma giuridica di riferimento di un caso specifico.

L’incertezza normativa oggettiva, pertanto, “non ha il suo fondamento nell’ignoranza giustificata, ma nell’impossibilità, abbandonato lo stato d’ignoranza, di pervenire comunque allo stato di conoscenza sicura della norma giuridica tributaria”.

Nel caso di specie il giudice ha ravvisato un caso di incertezza normativa oggettiva, derivante dalla indeterminatezza relativa alla individuazione dei beni da assoggettare ad ICI, tenuto conto che l’Amministrazione finanziaria aveva risolto i dubbi interpretativi attraverso un documento di prassi emanato solo molti anni dopo l’entrata in vigore della norma interpretativa.

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