I regali di nozze salvano dall’accertamento sintetico

Le prove documentali consentono di superare l'accertamento sintetico. Ecco il principio sancito dalla recente Ordinanza numero 21783/2018 della Corte di Cassazione.

I regali di nozze salvano dall'accertamento sintetico

L’accertamento sintetico del maggior reddito basato sulla spesa per incrementi patrimoniali può essere superato se il contribuente, che dimostra la disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, fornisce anche la prova documentale che l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con quei redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.

Il principio è stato enunciato dalla Corte di Cassazione nell’Ordinanza numero 21783/2018.

Ordinanza Corte di Cassazione numero 21783/2018
Le prove documentali consentono di superare l’accertamento sintetico

I fatti – Il ricorso presentato dal contribuente attiene l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate per la rettifica di un maggior reddito imponibile relativo al 2002 sinteticamente determinato in base alla spesa per incrementi patrimoniali.

A fronte della richiesta di delucidazioni da parte dell’Ufficio il contribuente, la cui attività consisteva nella compravendita di terreni agricoli e partecipazioni mobiliari, aveva dichiarato che l’operazione controllata era stata finanziata attraverso una donazione ricevuta dal padre, da regalie matrimoniali, da risarcimenti assicurativi e mediante l’utilizzo di redditi agrari derivanti dalle proprietà agricole.

La prova fornita dal contribuente non era stata considerata sufficientemente convincente dall’Ufficio che aveva proceduto all’emissione dell’atto impositivo, impugnato dall’imprenditore.

La controversia giungeva in CTR i cui giudici accoglievano l’appello proposto dell’Agenzia delle entrate ritenendo la quota di finanziamento derivante dalla donazione paterna non documentata, perché la sola dichiarazione giurata del padre-donante non aveva alcuna valenza in tal senso, trattandosi di prova testimoniale non ammissibile nel processo tributario.

A parere dei giudici di merito per superare la presunzione, sia riguardo alla donazione che alle regalie, il contribuente avrebbe dovuto presentare quanto meno un atto pubblico, anche per dimostrare in quale periodo le somme erano state effettivamente erogate.

Il contribuente ha presentato ricorso per cassazione, denunziando violazione dell’articolo 38, comma 5 del DPR 600/1973, vigente ratione temporis, per essere stata respinta la prova degli accrediti bancari attestanti il ricevimento delle somme asseritamente utilizzate per effettuare l’investimento sottoposto a controllo da parte dall’Ufficio finanziario.

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso e cassato con rinvio la sentenza impugnata.

La decisione – Il tema ruota attorno alla corretta interpretazione del disposto di cui all’articolo 38 del DPR 600 del 1973 che, al quinto comma, sanciva che in caso di determinazione sintetica del reddito “in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell’anno in cui è stata effettuata e nei cinque precedenti.”

Si tratta, quindi, di una presunzione legale relativa a cui il contribuente può opporre la dimostrazione, fornita anche prima dell’emissione dell’avviso di accertamento, che il maggior reddito determinato sinteticamente sia costituito, in tutto o in parte, da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, con l’accortezza di documentare in maniera adeguata l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso.

Sul punto la Corte di legittimità ha confermato quanto già affermato con la Sentenza numero 25104 del 2014 secondo cui, “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dall’art. 38, sesto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nella versione vigente ratione temporis, non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.”

I giudici di merito, pertanto, non hanno applicato in maniera corretta tale principio quando, senza dare alcuna giustificazione, hanno respinto la prova contraria offerta dal contribuente per superare la presunzione di maggior reddito costituita dalla donazione paterna, dai regali di nozze e dalla somma derivante dal risarcimento assicurativo, “redditi tutti asseritamente risultanti da idonea documentazione.”

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