Inapplicabile all’accertamento IRAP la disciplina del raddoppio dei termini

Emiliano Marvulli - Imposte

Per l'accertamento IRAP non può valere disciplina del raddoppio dei termini, dal momento che non è un'imposta per la quale sono previste sanzioni penali. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 6668 del 9 marzo 2020.

Inapplicabile all'accertamento IRAP la disciplina del raddoppio dei termini

Non essendo l’IRAP un’imposta per la quale siano previste sanzioni penali, in relazione alla stessa non può operare la disciplina del raddoppio dei termini di accertamento prevista in tema di IRPEF e IVA, ratione temporis, alla ricorrenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l’obbligo di denuncia penale, indipendentemente dall’effettiva presentazione della stessa, dall’inizio dell’azione penale e dall’accertamento del reato nel processo. Questo il contenuto dell’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 6668/2020.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 6668 del 9 marzo 2020
inapplicabile all’accertamento IRAP la disciplina del raddoppio dei termini.

La sentenza – La controversia attiene al ricorso proposto da una società avverso un avviso di accertamento, relativo a una rettifica delle imposte ai fini IRPEF, IRAP e IVA relativo ai periodi 2004 e 2005, perché notificato in data 13 marzo 2013, oltre i termini decadenziali previsti dalla legge senza che si fosse verificato il presupposto del raddoppio dei termini di decadenza, stabilito nel caso di violazione penale che comportasse l’emissione di una comunicazione di notizia di reato.

Il ricorso è stato accolto dalla CTR e avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione degli art. 43 co. 3 del DPR 600/73 e dell’art. 57, co. 3 del DPR 633/72, vigenti all’epoca dei fatti.

In tema di raddoppio dei termini di accertamento ai fini delle Imposte Dirette e dell’Imposta sul Valore Aggiunto, in base all’art. 37, co. 24 del d.l. n. 223/2006 (che ha integrato il terzo comma dell’art. 43, del d.P.R. n. 600 del 1973), in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia per uno dei reati penal-tributari previsti dal d.lgs. n. 74/2000, “gli ordinari termini di decadenza per l’accertamento sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione”.

Questo assunto si è tradotto nel principio secondo cui i termini ordinari d’accertamento “sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza”.

Più che di raddoppio dei termini in senso proprio il Collegio di legittimità preferisce parlare di un nuovo termine decadenziale, applicabile nell’ipotesi in cui sussistano seri indizi di reità, “che è un dato obiettivo non lasciato alla discrezionalità del funzionario dell’ufficio tributario ma che deve essere accertato dal giudice”.

È importante precisare che sono estranee al perimetro del giudizio le modifiche introdotte dall’art. 2, primo e secondo comma, del d.lgs. 3 agosto 2015, n. 128, che ha limitato il raddoppio dei termini di accertamento per violazioni penali solo ai casi in cui la denuncia è effettivamente presentata e trasmessa all’autorità giudiziaria entro il termine ordinario di decadenza dal potere di accertamento, in quanto per l’apposita norma di salvaguardia (prevista dall’art. 2, d.lgs. n. 128 del 2015), la nuova disciplina non si applica alle violazioni punibili constatate in processi verbali notificati prima del 2 settembre 2015 e seguite dalla notifica di atti impositivi entro il 31 dicembre 2015.

Nel caso di specie, quindi, in cui la notifica dell’avviso di accertamento è intervenuta in data 13 marzo 2013 si applica la formulazione della norma ante-modifica e il raddoppio dei termini deriva, pertanto, dal mero riscontro di fatti comportanti l’obbligo di denuncia penale, indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia, dall’inizio dell’azione penale e dall’accertamento penale del reato.

Importante sottolineare che detto principio è irrilevante per quanto riguarda l’IRAP, alla luce del principio per cui “non essendo l’IRAP un’imposta per la quale siano previste sanzioni penali è evidente che in relazione alla stessa non può operare la disciplina del raddoppio dei termini di accertamento, quale applicabile ratione temporis”.

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