IMU e TASI 2018, esenzione per anziani e disabili: ecco come funziona

Redazione - IMU

Imu e Tasi 2018, esenzione anziani e disabili condizionata dalle scelte del Comune: ecco quando si paga e quali invece le agevolazioni per chi è ricoverato in case di riposo o di cura.

IMU e TASI 2018, esenzione per anziani e disabili: ecco come funziona

Esenzione Imu e Tasi per anziani o disabili ricoverati: facciamo il punto su come funziona, chi ne ha diritto e chi invece paga per il 2018.

Quando anziani e disabili hanno diritto all’esenzione? Non esiste una risposta univoca perché a stabilire se l’anziano ricoverato in una casa di riposo o il disabile residente in una struttura sanitaria paga o meno le due imposte è il singolo comune.

In vista della prima scadenza dell’anno per Imu e Tasi, fissata al 18 giugno 2018, per capire se sono previste agevolazioni per anziani o disabili bisogna far riferimento a quanto previsto dalla delibera del proprio comune.

Prima di capire nel dettaglio come funziona la specifica agevolazione per i soggetti ricoverati in maniera permanente, è bene ricordare che con la Legge di Stabilità 2016 è stato introdotto l’esonero dal pagamento per la prima casa, eccetto che in specifici casi, ovvero per immobili di categorie catastali di lusso.

Nel caso di cui ci occupiamo di seguito sarà necessario controllare quali sono i casi di assimilazione ad abitazione principale previsti dal proprio comune: l’agevolazione per gli anziani ricoverati rientra tra queste ipotesi ed è, in sostanza, un esonero facoltativo.

Esenzione IMU e Tasi 2018 per anziani e disabili ricoverati: chi ne ha diritto?

L’esenzione dal versamento di Imu e Tasi 2018 per gli anziani e i disabili ricoverati in case di riposo ovvero in strutture appositamente predisposte, rientra tra i casi di assimilazione facoltativa stabiliti dal comune.

In caso di approvazione dell’agevolazione, la casa posseduta viene considerata come abitazione principale anche quando non risultano rispettate le due regole previste per l’esenzione prima casa: dimora abituale e residenza anagrafica.

Questi casi si verificano, ad esempio, quando l’anziano risiede in una casa di riposo in quanto ricoverato in maniera permanente, ovvero quando la medesima situazione riguarda un disabile che vive in una struttura sanitaria per motivi di assistenza e cura.

Tuttavia, come abbiamo precedentemente ricordato, l’esenzione Imu e Tasi per soggetti ricoverati e con residenza nella struttura si applica soltanto nei comuni che hanno approvato con delibera l’“assimilazione ad abitazione principale dell’unità abitativa in possesso o usufrutto dell’anziano”.

Per tutti i casi di esonero e le agevolazioni previsti si invitano i lettori a consultare i due approfondimenti dedicati rispettivamente ad IMU 2018 e TASI 2018.

Imu e Tasi anziani e disabili ricoverati: i requisiti per l’esonero

Oltre a controllare la delibera del comune, anziani e disabili ricoverati e che hanno acquisito la residenza nella casa di riposo o nella struttura sanitaria non dovranno pagare le due imposte in scadenza il 18 giugno 2018 qualora le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto non siano stati date in affitto.

In sostanza, l’agevolazione Imu e Tasi 2018 si applicherà nelle seguenti fattispecie:

  • delibera comunale dalla quale deve risultare l’assimilazione ad abitazione principale per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
  • immobile non locato.

Quando anziani e disabili pagano Imu e Tasi

L’esonero dal pagamento di Imu e Tasi per l’anziano ricoverato in casa riposo o struttura di cura in cui abbia trasferito la propria residenza anagrafica è previsto quindi soltanto nei casi in cui il Comune stabilisca l’assimilazione ad abitazione principale dell’unità abitativa e quando la stessa non risulti data in affitto.

Nei casi contrari e soprattutto quando la casa data in locazione sarà obbligatorio il pagamento di Imu e Tasi nel 2018, poiché l’immobile non sarà più considerato prima casa ma seconda abitazione.

Inoltre, l’esonero non si applica nel caso di abitazione di lusso, ovvero appartenente alle categorie catastali A1, A8 ed A/9.

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