IMU 2026, vecchie aliquote per l’acconto di giugno. A fine anno i calcoli aggiornati

L'acconto IMU del 16 giugno 2026 si calcola con le aliquote approvate lo scorso anno. Inciderà sul saldo di dicembre la pubblicazione di nuovi valori, così come le agevolazioni aggiornate nel Prospetto

IMU 2026, vecchie aliquote per l'acconto di giugno. A fine anno i calcoli aggiornati

Il panorama delle regole che caratterizzano l’IMU non è cambiato nel 2026, ma tornare su alcuni concetti è centrale in vista della scadenza dell’acconto.

Seguendo il cronoprogramma annuale della tassa sulla casa, il 16 giugno è la data ultima per versare la prima rata dovuta. Nel pieno della stagione dei calcoli, è utile un ripasso delle regole relative alle aliquote da applicare per determinare l’importo dovuto.

I valori da prendere come riferimento sono quelli approvati dal proprio comune per il 2025. Un calcolo senza modifiche quindi sul fronte delle aliquote da considerare, salvo poi rimetter mano agli importi nel mese di dicembre.

IMU 2026, le aliquote dell’acconto non cambiano: le regole nelle delibere approvate lo scorso anno

Il calcolo dell’IMU si caratterizza per una sorta di periodo transitorio che, di anno in anno, accompagna la determinazione dell’importo complessivamente dovuto nel corso dell’anno.

L’acconto del 16 giugno, cioè la prima rata da pagare, può essere calcolato applicando le aliquote e le agevolazioni previste da regolamenti e delibere approvate dal comune di riferimento nel corso del 2025.

Le aliquote specifiche da considerare per il calcolo possono essere consultate sul portale del Dipartimento delle Finanze, l’hub nel quale confluiscono gli atti che di anno in anno regolano il pagamento dell’IMU.

E, su questo fronte, è utile tenere a mente che dallo scorso anno è pienamente operativo la nuova modalità di esposizione dei valori applicabili per immobili, aree fabbricabili e terreni agricoli.

Si tratta del Prospetto delle aliquote, che olte a fornire un quadro più immediato delle regole di calcolo, consente ai comuni di diversare i valori IMU per le specifiche fattispecie individuate dal Ministero dell’Economia, sulla base dei criteri individuati prima con il decreto del Viceministro delle Finanze del 7 luglio 2023 e successivamente integrate e modificate con il decreto del 4 settembre 2024.

Ai fini del calcolo dell’acconto IMU, i contribuenti potranno scegliere di utilizzare le regole applicabili a dicembre dello scorso anno, ma anche adattare i calcoli sulla base dei regolamenti già approvati e validi per l’anno in corso.

Nel Prospetto le aliquote IMU differenziate e le agevolazioni locali

Consultare il Prospetto delle aliquote IMU è centrale non solo per tener in conto eventuali variazioni ai valori applicabili in sede di calcolo, ma anche per conoscere le agevolazioni applicate a livello territoriale per le specifiche fattispecie.

Oltre alle riduzioni già applicabili su base nazionale, ciascun comune ha la possibilità di prevedere specifiche aliquote agevolate ad esempio per gli immobili concessi in comodato d’uso, per quelli in affitto così come per gli immobili usati solo per una parte dell’anno, caso tipico delle seconde case in località turistiche.

Agevolazioni specifiche possono essere previste inoltre per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, come quelli utilizzati per attività commerciali, alberghi o pensioni.

Aliquote IMU 2026, non cambia la cornice dei valori minimi e massimi

Se quindi la “partita” dell’IMU si gioca a livello locale sul fronte delle misure agevolative applicabili caso per caso, è bene specificare che si applicano delle regole nazionali, vincolanti per i singoli enti.

È lo Stato a stabilire, per ogni fattispecie, l’aliquota IMU standard. I comuni hanno la possibilità di aumentarla o diminuirla, entro i margini di manovrabilità stabiliti dalla legge nazionale.

fattispecienorma di riferimentoaliquota stabilita dalla leggealiquota minima che può essere stabilita dal comunealiquota massima che può essere stabilita dal comuneex maggiorazione Tasi (art. 1, comma 755, della legge n. 160/2019)
abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 art. 1, c. 740, L. n. 160/2019 Esente Esente Esente non previsto
abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 (* si applica una detrazione di euro 200) art. 1, c. 748, L. n. 160/2019 0,5 per cento * 0 0,6 per cento* non previsto
fabbricati del gruppo catastale D art. 1, c. 753, L. n. 160/2019 0,86 per cento (0,76 per cento riservato allo Stato) 0,76 per cento 1,06 per cento non previsto
fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce) art. 1, c. 751, L. n. 160/2019 0,1 per cento (esenti dal 2022) 0 0,25 per cento (esenti dal 2022) non previsto
fabbricati rurali strumentali art. 1, c. 750, L. n. 160/2019 0,1 per cento 0 0,1 per cento non previsto
altri fabbricati (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali) art. 1, c. 754, L. n. 160/2019 0,86 per cento 0 1,06 per cento 1,14 per cento
aree fabbricabili art. 1, c. 754, L. n. 160/2019 0,86 per cento 0 1,06 per cento 1,14 per cento
Terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell’art. 1, comma 758, legge n. 160/2019) art. 1, c. 752, L. n. 160/2019 0,76 per cento 0 1,06 per cento non previsto

Dentro questi margini può quindi muoversi il consiglio comunale, nell’approvazione delle delibere entro i termini stringenti fissati dalla normativa.

Entro il 14 ottobre di ciascun anno è fondamentale la trasmissione dei dati al MEF e, successivamente, i singoli atti devono essere pubblicati sul portale del Dipartimento delle Finanze entro il 28 ottobre.

Ecco quindi perché il saldo IMU, dovuto entro il 16 dicembre, diventa la “prova del nove” dell’esatto importo della tassa sulla casa dovuta. Eventuali variazioni intervenute, rispetto alle regole adottate per calcolare l’acconto, dovranno essere versate a titolo di conguaglio.