Imposta di registro prima casa, esenzione per giovani nel decreto Sostegni bis ma solo dopo il rogito

Tommaso Gavi - Imposte di registro, ipotecarie e catastali

Imposta di registro prima casa, i giovani under 36 dovranno pagare l'imposta per il contratto preliminare, acconti e caparre. L'esenzione prevista dal decreto Sostegni bis si applica esclusivamente all'atto del contratto definitivo, con la richiesta di rimborso dell'imposta. Lo spiega l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 650 del 1° ottobre 2021.

Imposta di registro prima casa, esenzione per giovani nel decreto Sostegni bis ma solo dopo il rogito

Imposta di registro prima casa, l’esenzione per i giovani under 36 è prevista solo dopo la stipula del contratto definitivo.

Lo chiarisce la risposta all’interpello numero 650 del 1° ottobre 2021 dell’Agenzia delle Entrate.

L’esenzione prevista dal decreto Sostegni bis non può essere applicata nella fase di registrazione del contratto preliminare.

L’imposta potrà essere recuperata dopo il rogito come rimborso della differenza tra l’imposta proporzionale versata per caparra e acconti e l’imposta principale dovuta per il contratto di acquisto.

Imposta di registro prima casa, esenzione per giovani nel decreto Sostegni bis ma solo dopo il rogito

L’esenzione dall’imposta di registro sulla prima casa, prevista dal decreto Sostegni bis per i giovani che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età al momento del rogito, è prevista soltanto nel caso del contratto di acquisto definitivo.

Lo spiega l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 650 del 2 ottobre 2021.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 650 del 1° ottobre 2021
Applicazione del regime agevolativo recato dall’articolo 64, comma 6 del decreto legge n. 73 del 2021 ad un preliminare di compravendita.

L’agevolazione con lo scopo di favorire l’autonomia abitativa dei giovani non si può applicare anche nella fase di registrazione del contratto preliminare.

Il chiarimento prende spunto dal quesito posto dall’istante, un giovane che intende stipulare e registrare un contratto preliminare per l’acquisto di un’abitazione.

Tale contratto prevede il versamento di importi a titolo di acconti e caparra. Il soggetto chiede se l’agevolazione si possa applicare anche per l’imposta di registro proporzionale da versare, appunto, per acconti e caparra.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’imposta può essere recuperata, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge.

Dopo la stipula dell’atto di compravendita, si potrà provvedere all’apposita istanza di rimborso della differenza tra l’imposta proporzionale versata per caparra e acconti e l’imposta principale dovuta per il contratto definitivo.

Nei chiarimenti del documento di prassi, l’Amministrazione finanziaria richiama i riferimenti normativi relativi all’agevolazione.

Imposta di registro prima casa, per quali atti spetta l’esenzione per giovani under 36?

Prima di fornire le risposte al quesito sollevato, l’Agenzia delle Entrate richiama il quadro normativo di riferimento.

In base a quanto previsto dall’articolo 64 comma 6 del DL 73 del 25 maggio 2021, ovvero il decreto Sostegni bis, è previsto un esonero dal pagamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali per i giovani che non abbiano compiuto i 36 anni di età.

I soggetti che intendono avere accesso all’agevolazione devono avere un ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

L’esenzione è prevista per le imposte sugli atti traslativi a titolo oneroso delle prima casa.

Sono esclusi gli edifici che rientrano in categorie catastali A1, A8 e A9, ovvero abitazioni signorili, ville, abitazioni di lusso e castelli.

Il periodo di applicazione dell’esenzione riguarda gli atti che vengono stipulati tra la data di entrata in vigore del decreto e il 30 giugno 2022.

Come riportato nella norma, l’agevolazione interessa:

“gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione”

Per quanto riguarda il contratto preliminare, invece, la tassazione resta invariata.

Tale atto è infatti l’accordo tra le parti, che si obbligano reciprocamente alla stipula di un successivo contratto definitivo.

Nell’atto sono indicati i contenuti e gli aspetti essenziali di quello che poi sarà l’atto definitivo di compravendita ma il contratto produce tra le parti solo effetti obbligatori e non reali.

In altre parole, il preliminare non determina l’obbligo di trasferimento della proprietà o di pagamento del prezzo definito.

Imposta di registro prima casa, i confini dell’esenzione del decreto Sostegni bis

L’imposta relativa al contratto preliminare è dunque esclusa dall’agevolazione.

All’atto del contratto preliminare, quindi, il soggetto in questione deve pagare l’imposta di registro prevista per tale contratto, così come per gli acconti e la caparra.

Nello specifico sono due le tipologie di contratti precedenti al rogito che sono interessate da quanto previsto dall’articolo 10 della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, ovvero il TUR:

  • il contratto preliminare che contiene una clausola con importi a titolo di caparra confirmatoria;
  • il contratto preliminare che contempli il versamento di acconti non soggetti a IVA.

Nel primo caso è dovuta l’imposta di registro nella misura dello 0,50 per cento, come previsto dall’articolo 6 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR.

Nel secondo caso l’imposta proporzionale di registro deve essere versata nella misura del 3 per cento, come previsto dall’articolo 9 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR.

In merito l’Agenzia delle Entrate sottolinea quanto segue:

“Così come chiarito con la circolare n. 18/E del 2013, in entrambi i casi descritti, l’imposta di registro corrisposta è imputata all’imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo.”

Nel caso in cui l’imposta proporzionale per la caparra confirmatoria e per gli acconti sia superiore all’imposta di registro dovuta per il contratto definitivo, il soggetto ha diritto al rimborso dell’imposta, come previsto dall’articolo 77 del TUR.

Il termine della richiesta del rimborso è di 3 anni, a pena di decadenza, e decorre da quando sorge il diritto.

Dal momento che la restituzione è dovuta a seguito della registrazione del contratto definitivo, tale data è il giorno dal quale decorre il termine triennale.

Nel rispetto delle condizioni previste dalla legge gli istanti possono recuperare l’imposta versata per acconti e caparra dopo la stipula del contratto definitivo di compravendita, attraverso l’apposita istanza di rimborso.

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