Analisi di un caso pratico relativo al termine per il trasferimento della residenza relativa alla prima casa
La Corte di Cassazione ha ormai una posizione consolidata sul tema delle agevolazioni “prima casa”, con particolare riferimento
al termine per il trasferimento della residenza che non è sollecitatorio bensì perentorio
In questo modo, detto trasferimento, elemento costitutivo del beneficio richiesto e provvisoriamente accordato, rappresenta un obbligo del contribuente verso il Fisco, dovendosi però tenere conto di eventuali ostacoli nell’adempimento di tale obbligazione, caratterizzati dalla non imputabilità alla parte obbligata e dall’inevitabilità ed imprevedibilità dell’evento.
Agevolazione prima casa e trasferimento di residenza: il fatto oggetto della sentenza
Nel caso pratico che analizziamo oggi, tratto dalla datata ma sempre attuale ordinanza n. 24488/2023 della Corte di Cassazione, un contribuente ha impugnato un avviso di liquidazione di maggiore IVA relativamente ad un immobile in relazione al quale l’Ufficio aveva disconosciuto l’applicazione dell’aliquota agevolata per l’acquisto di immobili “prima casa” non di lusso, per non avere il contribuente trasferito la propria residenza entro il termine di 18 mesi dall’acquisto.
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Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Agevolazione prima casa e trasferimento di residenza