Imposte in misura fissa per l’atto di dotazione del trust

Emiliano Marvulli - Imposte di registro, ipotecarie e catastali

Imposte di registro e ipotecaria e catastale in misura fissa e non proporzionale per l'atto dispositivo di un trust, con cui il disponente trasferisce al trustee immobili e partecipazioni sociali allo scopo del successivo passaggio a favore di beneficiari suoi familiari.

Imposte in misura fissa per l'atto di dotazione del trust

L’atto dispositivo di un trust, con cui il disponente trasferisce al trustee immobili e partecipazioni sociali allo scopo del successivo passaggio a favore di beneficiari suoi familiari, sconta le imposte di registro e ipotecaria e catastale in misura fissa e non proporzionale.

Il trasferimento, infatti, avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l’attribuzione definitiva allo stesso trustee, che è tenuto solo ad amministrarlo ed a custodirlo a futuro beneficio dei familiari del disponente.

Sono queste le precisazioni contenute nell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 30821/2019.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 30821 del 26 novembre 2019
Imposte in misura fissa per l’atto di dotazione del trust. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l’Ordinanza numero 30821 del 2019.

La Sentenza – La controversia nasce dall’impugnazione da parte di un contribuente, nella sua qualifica di settlor di un trust, avverso un avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle entrate aveva ripreso a tassazione la maggior per imposta ipotecaria relativa all’atto istitutivo, calcolata in misura fissa invece che proporzionale, con riferimento ai beni immobili conferiti.

Il ricorso era stato respinto dalla CTP ma accolto in sede di appello. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, il quale ha contestato il mancato riconoscimento della imposizione a tassa fissa anziché proporzionale alle applicate tasse ipotecarie e catastali.

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso e ha cassato la sentenza impugnata, accogliendo l’introduttivo ricorso del contribuente.

Sulla misura dell’applicazione delle imposte ipotecarie e catastali dovute nel caso di segregazione di proprietà immobiliari in un trust, l’Amministrazione finanziaria ha emanato diversi documenti di prassi, dalle Circ. 48/E/2007 e 3/E/2008 fino alla recente risposta ad interpello n. 371/2019, in cui è ferma nel ritenere che il conferimento di beni immobili nel trust debba essere assoggettato a imposta in misura proporzionale.

Questa posizione è stata respinta dal Collegio di legittimità che, con la decisione in commento, ha ribadito ancora una volta che

“il trasferimento dal settlor al trustee di immobili e partecipazioni sociali per una durata predeterminata o fino alla morte del disponente, i cui beneficiari siano i discendenti di quest’ultimo (come verificatosi nel caso di specie) avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l’attribuzione definitiva allo stesso trustee, che è tenuto solo ad amministrarlo ed a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del suo ritrasferimento ai beneficiari del «trust».

Detto atto, pertanto, è soggetto a tassazione in misura fissa, sia per quanto attiene all’imposta di registro che alle imposte ipotecaria e catastale”

A parere della Cassazione i giudici di merito non hanno dato corretta applicazione a tale principio quando hanno affermato che, nel caso di specie, vi fosse stato affidamento di immobili al trust con conseguente effetto traslativo, fiscalmente rilevante ai fini dell’imposizione indiretta.

Al contrario, detto affidamento non comporta alcuna attribuzione definitiva ma solo una disponibilità transitoria in attesa del successivo trasferimento dei beni agli effettivi beneficiari, che nel caso di specie erano i figli del disponente.

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