Gestione separata, malattia e degenza ospedaliera: dall’INPS dettagli sulle novità

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Gestione separata, malattia e degenza ospedaliera: il Decreto Crisi Aziendali modifica i requisiti contributivi e gli importi delle indennità. Nella circolare INPS numero 141 del 19 novembre, le istruzioni per i lavoratori che hanno diritto a beneficiarne per gli eventi a partire dal 5 settembre 2019.

Gestione separata, malattia e degenza ospedaliera: dall'INPS dettagli sulle novità

Gestione separata, malattia e degenza ospedaliera: il Decreto Crisi Aziendali ha introdotto nuove tutele per i lavoratori iscritti. I requisiti contributivi richiesti diventano più favorevoli e crescono gli importi delle indennità a cui si ha diritto.

Con la circolare numero 141 del 19 novembre 2019, l’INPS ha fornito dettagli e istruzioni sulle novità introdotte, con una precisazione: per tutti gli aspetti non affrontati nel documento resta come riferimento la circolare numero 77/2013.

L’articolo 1 del decreto-legge numero 101 del 3 settembre 2019 ha inserito l’articolo 2-bis Ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla gestione separata nel decreto legislativo numero 81 del 2015. Il nuovo testo prevede:

“1. Per i soggetti iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, l’indennità giornaliera di malattia, l’indennità di degenza ospedaliera, […] sono corrisposti, fermi restando i requisiti reddituali vigenti, a condizione che nei confronti dei lavoratori interessati risulti attribuita una mensilità della contribuzione dovuta alla predetta gestione separata nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell’evento o di inizio del periodo indennizzabile;
2. Per i soggetti di cui al comma 1 la misura vigente dell’indennità di degenza ospedaliera è aumentata del 100 per cento. Conseguentemente è aggiornata la misura dell’indennità giornaliera di malattia”.

L’INPS illustra come si traducono, sul piano operativo, le novità normative soffermandosi in particolare su due aspetti:

  • requisiti contributivi, che diventano più favorevoli;
  • misura delle prestazioni, che aumentano.
INPS - Circolare numero 141 del 19 novembre 2019
Ampliamento delle tutele per malattia e degenza ospedaliera in favore degli iscritti alla Gestione separata. Decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n.
128.

Gestione separata INPS, da quando si applicando le maggiori tutele per malattia e degenza ospedaliera

Innanzitutto, la circolare numero 141 del 19 novembre 2019 mette in chiaro chi sono i diretti interessati delle novità previste dal Decreto Crisi Aziendali e da quando si applicano le nuove regole.

Maggiori tutele per malattia e degenza ospedaliera spettano a tutte le categorie di lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge numero 335 dell’8 agosto 1995, con aliquota contributiva piena, non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non titolari di pensione.

La data che segna uno spartiacque per l’applicazione delle disposizioni al centro dei chiarimenti è il 5 settembre 2019: gli eventi di malattia e le degenze ospedaliere iniziate precedentemente ricadono nell’ambito di applicazione della normativa previgente, anche se ancora in corso nella data indicata.

Gestione separata INPS, malattia e degenza ospedaliera: requisiti contributivi

Più nello specifico, l’ampliamento delle tutele per malattia e degenza ospedaliera dei lavoratori iscritti alla gestione separata INPS è rappresentata da un’importante modifica che riguarda il requisito contributivo richiesto: se prima erano necessarie 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti, oggi ne basta una.

Per vedersi riconosciute le indennità di malattia e di degenza ospedaliera, a partire dal 5 settembre 2019, è necessario rispettare i seguenti requisiti contributivi e reddituali:

  • nei 12 mesi precedenti l’evento deve risultare attribuito, cioè accreditato, almeno un mese di contribuzione nella Gestione separata;
  • nell’anno solare che precede quello in cui è iniziato l’evento, il reddito individuale, assoggettato a contributo, presso la gestione separata non deve essere superiore al 70% del massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della legge numero 335/1995, valido per lo stesso anno.

Gestione separata INPS, importi per indennità di malattia e degenza ospedaliera

Nella circolare INPS del 19 novembre, inoltre, l’Istituto indica gli importi che spettano a chi è iscritto alla gestione separata per i seguenti eventi:

  • indennità di degenza ospedaliera;
  • indennità di malattia;

A seguito dell’entrata in vigore della norma in esame, la misura dell’indennità di degenza ospedaliera di cui al D.M. 12 gennaio 2001 è aumentata del 100%.

Nel testo le indicazioni su come sono stati calcolati i nuovi valori:

“Sono state ricalcolate le percentuali da applicare, a seconda della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero, sull’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, della citata legge n. 335/1995, valido per l’anno nel quale ha avuto inizio la degenza”.

Di seguito gli importi dell’indennità per degenza ospedaliera.

Indennità per degenza ospedaliera calcolata su 280,94 euro (giornata)Accrediti contributivi
44,95 euro (16%) da 1 a 4 mesi
67,43 euro (24%) da 5 a 8 mesi
89,90 euro (32%) da 9 a 12 mesi

Il testo inoltre specifica:

“I periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100% vengono equiparati alla degenza ospedaliera (circolare n. 139/2017). Pertanto, anche in tali casi, agli eventi intervenuti a decorrere dalla data del 5 settembre 2019, si applicano le nuove disposizioni, sia con riguardo ai requisiti contributivi richiesti sia alle percentuali da applicare per il calcolo dell’indennità”.

L’indennità di malattia, invece, è pari al 50% dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata. Con l’entrata in vigore del decreto-legge n. 101/2019, convertito dalla legge n. 128/2019, anche l’indennità di malattia viene quindi raddoppiata.

Indennità di malattia calcolata su 280,94 euro (giornata)contribuzione nei 12 mesi precedenti l’evento
22,48 euro (8%) da 1 a 4 mensilità
33,71 euro (12%) da 5 a 8 mensilità
44,95 euro (16%) da 9 a 12 mensilità

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