Contributi a fondo perduto, non rileva il motivo del calo di ricavi o compensi

Tommaso Gavi - Imposte

La motivazione del calo di ricavi o compensi non incide sull'accesso al contributo a fondo perduto perequativo, se vengono rispettare i requisiti. L'Agenzia delle Entrate torna sull'agevolazione del decreto Sostegni bis a oltre un anno dalla chiusura delle domande

Contributi a fondo perduto, non rileva il motivo del calo di ricavi o compensi

Per l’accesso al contributo a fondo perduto perequativo non incide la motivazione del peggioramento del risultato economico d’esercizio.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 45 del 17 gennaio 2023.

Le somme spettano anche allo studio legale nel quale il calo di ricavi e compensi tra l’anno d’imposta 2019 e l’anno d’imposta 2020 è causato dalla fuoriuscita di uno dei soci e di una parte di clientela.

I chiarimenti arrivano molto dopo la chiusura delle domande, che potevano essere presentate entro la scadenza del 28 dicembre 2021.

Contributi a fondo perduto, non rileva il motivo del calo di ricavi o compensi

Con la risposta all’interpello numero 45 del 17 gennaio 2023 l’Agenzia delle Entrate ritorna, dopo molto tempo, a fornire chiarimenti sul contributo a fondo perduto perequativo, previsto dal decreto Sostegni bis.

Lo spunto per le delucidazioni è legato al quesito posto dall’’istante, un’associazione professionale che svolge attività di studio legale.

Tale attività ha registrato una diminuzione di ricavi dell’83,58 per cento, nel confronto tra il risultato economico dell’anno 2019 e quello del 2020.

Il dato pone l’istante ampiamente all’interno del perimetro delineato dai requisiti stabiliti dall’articolo 1, comma 16, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, ovvero il decreto Sostegni bis, e dal successivo provvedimento attuativo.

La motivazione del calo è legata alla fuoriuscita di uno dei soci, che ha portato alla perdita di parte della clientela.

L’istante intende quindi sapere se ha comunque diritto al contributo in questione.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate arriva a oltre un anno dalla chiusura della finestra per la presentazione delle domante: la scadenza per invio dell’istanza relativa al contributo perequativo era fissata al 28 dicembre 2021.

L’istante ha diritto alle somme dal momento che, come sottolineato dall’Agenzia delle Entrate, la norma si limita a stabilire che:

“il contributo è subordinato al «peggioramento del risultato economico d’esercizio» a prescindere dal motivo per il quale si verificato tale “peggioramento del risultato economico d’esercizio”.”

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 45 del 17 gennaio 2023
Importi di riferimento ai fini del calcolo del contributo a fondo perduto ex articolo 1, commi da 16 a 27, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 per gli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica «Covid-19» nel caso di uno studio associato di professionisti che presenti una variazione dei soci nel corso del 2020.

Contributi a fondo perduto: i requisiti per l’accesso

Dopo molto tempo l’Agenzia delle Entrate torna a fornire chiarimenti sul contributo a fondo perduto perequativo.

Prima di sciogliere i dubbi del contribuente l’Amministrazione finanziaria riepiloga i requisiti da rispettare per l’accesso ai fondi e come calcolare gli importi spettanti.

L’agevolazione introdotta dall’articolo 1, comma 16, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 prevede un sostegno a favore delle partite IVA residenti nello stato, attive al momento dell’entrata in vigore del decreto.

I soggetti non devono avere redditi superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta precedente a quello dell’anno 2021.

I soggetti devono inoltre aver registrato un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello precedente pari alla percentuale stabilita dall’apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il decreto del MEF del 12 novembre 2021 ha fissato tali percentuali.

Per calcolare l’importo si dovrà, quindi:

  • calcolare la differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 con quello in corso al 2019;
  • sottrarre i contributi a fondo perduto ricevuti dall’inizio della pandemia in base a quanto stabilito dai provvvedimenti emergenziali:
    • articolo 25 del Decreto Rilancio;
    • articolo 59 e 60 del Decreto Agosto;
    • articolo 1, 1-bis e 1 ter del Decreto Ristori;
    • articolo 2 del Decreto Natale;
    • articolo 1 del Decreto Sostegni;
    • articolo 1 commi da 1 a 3 e da 5 a 13 del Decreto Sostegni bis;
  • applicare al risultato la percentuale relativa al valore di ricavi e compensi conseguiti nel 2019.

Si dovrà poi utilizzare le percentuali riportate all’interno della tabella riassuntiva, relative ai ricavi e compensi del 2019.

Percentuale Ricavi e compensi del 2019
30 per cento fino a 100.000 euro
20 per cento da 100.000 a 400.000 euro
15 per cento da 400.000 a un milione di euro
10 per cento da un milione e fino a 5 milioni di euro
5 per cento da 5 milioni a 10 milioni di euro

Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 4 settembre 2021 sono stati individuati i campi delle dichiarazioni dei redditi da prendere in considerazione per il calcolo delle somme.

Sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima dei compensi per l’accesso al contributo, che dovrà avvenire considerando i compensi del 2019, sia per la determinazione del peggioramento del risultato economico i valori da confrontare sono quelli del rigo RE21 del modello Redditi SP, anno di imposta 2019 e 2020.

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