Finanziamenti sisma Centro Italia, al via il credito d’imposta per recupero spese e interessi

Alessio Mauro - Imposte

Finanziamenti sisma Centro Italia, recupero di spese e interessi per i soggetti finanziatori mediante credito d'imposta. La risoluzione n. 54/E dell'Agenzia delle Entrate istituisce il codice tributo per l'utilizzo dell'importo in compensazione.

Finanziamenti sisma Centro Italia, al via il credito d'imposta per recupero spese e interessi

Parte il credito d’imposta per i finanziamenti agevolati erogati a seguito del sisma del Centro Italia.

L’importo corrispondente a spese di gestione ed interessi potrà essere recuperato dai soggetti finanziatori, come le banche, mediante compensazione.

La risoluzione n. 54/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 30 maggio 2019 istituisce il codice tributo da indicare nel modello F24 e consente di dare il via ad una delle misure introdotte nell’ambito delle agevolazioni per le imprese danneggiate dagli eventi sismici.

Imprese, lavoratori autonomi ed esercenti attività agricole potevano richiedere un finanziamento a garanzia dello Stato per il versamento dei tributi sospesi a seguito del terremoto che tra 2016 e 2017 ha colpito le zone del Centro Italia.

A copertura degli interessi relativi ai finanziamenti erogati e alle spese di gestione, lo Stato riconosce ai soggetti finanziatori il rimborso della somma corrisposta mediante credito d’imposta.

Vediamo quindi come fruire del credito riconosciuto in compensazione e qual è il codice tributo da indicare all’interno del modello F24.

Finanziamenti sisma Centro Italia, al via il credito d’imposta per recupero spese e interessi

È la risoluzione n. 54/E del 30 maggio 2019 a dare il via al credito d’imposta per il recupero di spese ed interessi relativi ai finanziamenti erogati ai contribuenti danneggiati dal sisma del Centro Italia.

Ad imprese e lavoratori autonomi era stata concessa la possibilità di accedere ad un finanziamento a garanzia statale per il versamento dei tributi sospesi tra 2017 e 2018, senza interessi o spese.

L’importo anticipato dai soggetti finanziatori viene ora riconosciuto a rimborso dall’Erario, mediante compensazione da effettuarsi con modello F24 anche con possibilità di cessione a terzi.

Il credito d’imposta dovrà essere utilizzato indicando nel modello F24 il seguente codice tributo:

  • “6895” denominato “Credito di imposta per il recupero da parte dei soggetti finanziatori degli interessi relativi ai finanziamenti erogati e delle spese di gestione – Sisma Centro Italia – art. 11, c. 5, d.l. 9 febbraio 2017, n. 8”.

La risoluzione fornisce le istruzioni per la compilazione del modello F24. Sarà necessario esporre il codice tributo nella “Sezione Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.

Nella sezione “anno di riferimento” bisognerà indicare l’anno a cui si riferisce l’importo degli interessi relativi ai finanziamenti erogati e delle spese di gestione, espresso nella forma “AAAA”.

Agenzia delle Entrate - risoluzione n. 54/E del 30 maggio 2019
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta di cui all’articolo 11, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8

Codice tributo 6895 anche per la restituzione del credito revocato

Il codice tributo 6895, oltre che per l’utilizzo del tax credit da parte dei soggetti finanziatori, dovrà essere utilizzato anche nei casi di restituzione degli importi relativi ai finanziamenti concessi e successivamente revocati, anche parzialmente, oppure oggetto di estinzione anticipata.

In tal caso, nel campo “anno di riferimento” del modello F24, bisognerà indicare l’anno in cui è stato emesso il provvedimento di revoca, ovvero si è manifestata la diversa causa di estinzione anticipata del finanziamento, nel formato “AAAA”.

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