Fermo amministrativo, la rottamazione blocca i bonus

Anna Maria D’Andrea - Leggi e prassi

Auto in fermo amministrativo, via libera a rottamazione e cancellazione dal PRA. Lo prevede la legge n. 14/2026, pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Il prezzo? Lo stop a bonus e agevolazioni per l'acquisto di nuovi veicoli

Fermo amministrativo, la rottamazione blocca i bonus

Fermo amministrativo, dal 20 febbraio 2026 sarà possibile procedere alla rottamazione dei veicoli.

Lo prevede la legge n. 14 del 26 gennaio, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio.

La nuova normativa interviene su un paradosso burocratico che per anni ha impedito la demolizione di veicoli inservibili a causa di blocchi di natura fiscale, ma introduce al contempo una clausola di salvaguardia per l’Erario: la perdita definitiva di qualunque bonus per l’acquisto di nuovi mezzi.

Auto con fermo amministrativo, addio al blocco della rottamazione

La legge n. 14/2026 modifica il D.Lgs. 209/2003 e il D.Lgs. 152/2006, prevedendo che l’iscrizione di un fermo amministrativo non può più essere opposta come causa ostativa alla richiesta di cancellazione dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico) per la rottamazione del veicolo.

Le “ganasce fiscali” rappresentano una delle misure cautelari adottate dall’Agenzia delle Entrate Riscossione o dagli enti locali in caso di mancato pagamento di imposte, multe o del bollo auto, bloccando di fatto la circolazione, la vendita e - prima delle novità normative - anche la radiazione del mezzo prima del saldo del debito o della richiesta di rateizzazione della cartella.

Dal 20 febbraio gli effetti del fermo auto vengono limitati e in particolare scatta la possibilità di procedere con la rottamazione a la cancellazione dal PRA.

Quest’ultima facoltà viene però limitata alla distruzione fisica del bene. La radiazione resta impedita in caso di esportazione all’estero.

Il “prezzo” della rottamazione: stop agli incentivi

Se da un lato il Legislatore facilita la rimozione di veicoli obsoleti o abbandonati anche in caso di fermo amministrativo, dall’altro introduce una sanzione indiretta di carattere economico.

Al proprietario del veicolo gravato da fermo che decide di procedere alla rottamazione non potrà esere concessa alcuna forma di agevolazione, contributo o incentivo pubblico per l’acquisto di un nuovo veicolo.

Questo vincolo si estende a chiunque acquisisca la disponibilità del veicolo tramite il proprietario, di fatto neutralizzando l’accesso a bonus o rottamazioni incentivate per chi ha pendenze esattoriali non sanate.

La procedura operativa: rottamazione auto in fermo amministrativo con attestazione di inutilizzabilità

Per rendere operativa la cancellazione nonostante il fermo, la legge introduce l’attestazione di inutilizzabilità. Tale documento, che rientra tra i servizi a domanda individuale, dovrà essere allegato alla richiesta di cancellazione dal PRA.

L’attestazione è rilasciata dagli uffici della Polizia Locale o dall’ente proprietario della strada, con una tariffa che sarà definita dai comuni, garantendo l’equilibrio economico-finanziario del servizio.

In caso di veicoli abbandonati, le cosiddette “auto fantasma”, l’ente proprietario ne attesta l’inutilizzabilità e ne dà comunicazione al proprietario via PEC entro sette giorni. Se il proprietario non si oppone entro sessanta giorni, l’ente procede d’ufficio alla rimozione e demolizione, indipendentemente dalla presenza del fermo.

In particolari circostanze legate all’incolumità pubblica, alla sicurezza della circolazione o alla tutela ambientale, l’autorità può disporre la rimozione immediata del veicolo all’atto del rinvenimento, superando i tempi tecnici della notifica ordinaria.

Auto fantasma, sanzioni più pesanti

La legge n. 14 del 26 gennaio 2026 inasprisce inoltre le sanzioni amministrative pecuniarie intervenendo direttamente sull’articolo 13 del D.Lgs. 209/2003.

Le modifiche riguardano specificamente due tipologie di violazioni:

  • violazione dell’obbligo di consegna (Art. 5, comma 1): la sanzione minima per chi omette di consegnare un veicolo destinato alla demolizione a un centro di raccolta autorizzato o a un concessionario è stata innalzata da 1.000 euro a 3.000 euro;
  • gestione illecita di veicoli fuori uso (Art. 6, comma 2): per chi effettua attività di gestione dei veicoli e dei relativi componenti in modo non conforme alla norma, l’ammenda minima è stata portata da 3.000 euro a 10.000 euro.

Una scelta che riflette la volontà del Legislatore di contrastare con maggiore severità l’abbandono dei veicoli e la gestione irregolare dei rifiuti automobilistici.

Legge n. 14 del 26 gennaio 2026 - Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2026
Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo - In vigore dal 20 febbraio 2026

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