Fattura elettronica scartata dal SdI e liquidazione IVA: Assosoftware chiarisce

Fattura elettronica scartata dal SdI emessa a ridosso della scadenza per la liquidazione IVA: a fornire chiarimenti in merito è Assosoftware, con le nuove FAQ dell'8 febbraio 2019.

Fattura elettronica scartata dal SdI e liquidazione IVA: Assosoftware chiarisce

Fattura elettronica scartata dal SdI a ridosso della scadenza della liquidazione IVA: come comportarsi?

È Assosoftware a fornire chiarimenti in merito, con una nuova FAQ dedicata alla complessa gestione dell’obbligo di fatturazione elettronica.

Per i contribuenti con liquidazione IVA mensile il 18 febbraio 2019 sarà l’ultimo giorno utile per l’emissione delle fatture elettroniche relative alle operazioni del mese di gennaio. La possibilità di sfruttare la moratoria delle sanzioni e il termine lungo per l’emissione si scontra con possibili casi di scarto delle fatture elettroniche dal SdI.

Il dubbio di molti operatori in merito riguarda la corretta imputazione dell’IVA per le fatture trasmesse a ridosso della scadenza del termine di liquidazione, scartate dal SdI e con ricevuta di consegna recapitata in ritardo.

Fattura elettronica scartata dal SdI e liquidazione IVA: Assosoftware chiarisce

Il quesito contenuto nella FAQ di Assosoftware pubblicata l’8 febbraio 2019 è il seguente:

“Una fattura di gennaio, datata 31/01/2019 è stata trasmessa al SDI il 14 febbraio 2019. La fattura è stata scartata dal SDI con ricevuta recapitata il 16 febbraio 2019. Come ci si deve comportare ai fini della liquidazione IVA di gennaio? Se la ricevuta di consegna arriva dopo il termine della liquidazione, la fattura deve essere conteggiata nell’IVA a debito? Se la fattura viene ritrasmessa al SDI corretta il 17 Febbraio 2019 si incorre in sanzioni?”

Tenuto conto che si tratta di un’operazione effettuata nel mese di gennaio, la fattura dovrà essere conteggiata nell’IVA vendite del mese di gennaio, anche in presenza di scarto della fattura elettronica dal SdI.

La stessa considerazione vale nel caso in cui alla data di scadenza della liquidazione IVA periodica non sia stato recapitato l’esito della trasmissione.

Assosoftware ricorda che la fattura scartata dovrà essere trasmessa nuovamente al Sistema di Interscambio entro il termine di 5 giorni dalla data di notifica dell’esito di scarto. Nel rispetto delle regole di cui sopra, non si applica alcuna sanzione.

In sostanza, quello che Assosoftware risponde è che ai fini della liquidazione dell’IVA è necessario tenere a mente sempre le regole in materia di esigibilità dell’imposta.

Scarto fattura elettronica, nuovo invio entro 5 giorni

Il SdI per ogni fattura elettronica o lotto di fatture ricevute effettua i dovuti controlli che, in caso di esito negativo, comportano il recapito entro 5 giorni della ricevuta di scarto del file.

La fattura elettronica scartata si considera non emessa e sarà necessario effettuare un nuovo invio del file corretto entro il termine di 5 giorni dalla data di notifica dell’esito.

Così come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 13/E del 2 luglio 2018, è preferibile che la fattura elettronica rinviata dopo lo scarto indichi la stessa data e numero del documento originario. Qualora fosse impossibile, sarà necessario alternativamente:

  • l’emissione di una fattura con nuovo numero e data (coerenti con gli ulteriori documenti emessi nel tempo trascorso dal primo inoltro tramite SdI), per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata da Sdi e successivamente stornata con variazione contabile interna onde rendere comunque evidente la tempestività della fattura stessa rispetto all’operazione che documenta;
  • l’emissione di una fattura come sopra, ma ricorrendo ad una specifica numerazione che, nel rispetto della sua progressività, faccia emergere che si tratta di un documento rettificativo del precedente, variamente viziato e scartato dal SdI. Si pensi a numerazioni quali “1/R” o “1/S” volte ad identificare le fatture, inserite in un apposito registro sezionale, emesse in data successiva in luogo della n. 1 (nell’esempio fatto) prima scartata dal SdI. Così, ad esempio, a fronte delle fatture n. 1 del 2/01/2019 e n. 50 dell’1/03/2019 (uniche 2 fatture del contribuente scartate dal SdI sino a quella data), potranno essere emesse la n. 1/R del 10/01/2019 e la n. 50/R dell’8/03/2019 annotate nell’apposito sezionale.

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