Fattura elettronica riepilogativa, obbligo di conservazione della lista delle operazioni

Fattura elettronica, non è necessario allegare la lista riepilogativa delle operazioni. È invece obbligatorio conservare il documento contenente natura, quantità e qualità di beni ceduti o servizi prestati. Il chiarimento nella risposta all'interpello n. 8 pubblicata dall'Agenzia delle Entrate il 21 gennaio 2020.

Fattura elettronica riepilogativa, obbligo di conservazione della lista delle operazioni

Fattura elettronica anche senza l’allegato della lista riepilogativa delle operazioni effettuate.

Nel caso di invio di un’unico file xml per tutte le prestazioni rese nel mese, è invece obbligatorio conservare il documento che descrive natura, qualità e quantità dei beni ceduti o dei servizi prestati, in formato cartaceo o elettronico.

Sono questi alcuni dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 8 del 21 gennaio 2020, in risposta al quesito posto da un’impresa che, per l’attività di trasporto merci conto terzi, emette un’unica fattura riepilogativa delle operazioni effettuate nel mese per ciascun cliente.

Ai fini della corretta fatturazione, è necessario inserire nel tracciato xml del file della fattura elettronica un rinvio alla lista riepilogativa delle operazioni effettuate.

Fattura elettronica riepilogativa, obbligo di conservazione della lista delle operazioni

Nel caso di trasmissione di un’unica fattura elettronica riepilogativa, ai fini del rispetto degli obblighi descrittivi previsti dall’articolo 21, comma 2 del decreto IVA è sufficiente il richiamo nel file xml della lista delle operazioni effettuati.

Non è necessario allegare la lista riepilogativa al file xml della fattura elettronica trasmessa al SdI.

Sarà tuttavia fondamentale che l’elenco delle operazioni indicate nella fattura elettronica, con la descrizione della prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti, sia conservato in modalità cartacea o elettronica.

È questo uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 8 pubblicata il 21 gennaio 2020.

La mancata allegazione della documentazione richiamata dalla fattura non comporta l’applicazione di sanzioni.

Agenzia delle Entrate - risposta interpello n. 8 del 21 gennaio 2020
Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - fattura riepilogativa per le prestazioni di servizi - allegati - prestazioni accessorie

Fattura elettronica separata per prestazioni accessorie, ma con riferimento a quelle principali

Sono ulteriori i chiarimenti contenuti nella risposta all’interpello n. 8 dell’Agenzia delle Entrate. Tra questi vi sono le indicazioni circa la corretta fatturazione per le prestazioni ed i servizi accessori a quelli principali.

La domanda posta dall’impresa istante riguarda la necessità o meno di valorizzare la sezione 2.1.10, FatturaPrincipale , del tracciato xml per la fatturazione elettronica o se sia sufficiente che il collegamento tra la prestazione principale e il servizio accessorio venga illustrato nel campo descrizione della fattura elettronica.

Nel rispondere, l’Agenzia delle Entrate richiama alla circolare n. 198/E del 13 agosto 1996, relativamente alle prestazioni accessorie (inclusi i servizi collegati di trasporto) a quelle di autotrasporto per conto terzi, nella quale è stato chiarito che:

“viene consentito di fatturare le suddette prestazioni accessorie separatamente da quelle principali, salvo l’indicazione degli estremi delle fatture relative a queste ultime, per il necessario collegamento.”

È quindi necessario che vi sia un’evidente collegamento tra operazione principale ed accessoria che, nell’ambito della fatturazione elettronica, si traduce nella compilazione della sezione FatturaPrincipale.

Nel caso di errori e compilazioni secondo regole diverse da quelle esplicitate nelle specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate, sarà necessaria la regolarizzazione delle fatture da parte dell’emittente, emettendo note di variazione IVA ed emettendo fatture corrette:

“che valorizzino la distinzione tra le prestazioni di trasporto eseguite nel mese di riferimento della lista e i servizi accessori ai trasporti eseguiti nel mese precedente a quello di riferimento, richiamando altresì, con riguardo a questi ultimi, la fattura che documenta le operazioni principali cui si collegano quelle accessorie.”

Fattura elettronica differita solo se l’imposta è divenuta esigibile

Ulteriori chiarimenti riguardano la tempistica di fatturazione ed i casi in cui è possible emettere fattura riepilogativa differita entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è effettuata l’operazione.

Per fattura riepilogativa differita, specifica l’Agenzia delle Entrate, si intende la documentazione cumulativa di prestazioni di servizi rese nel mese nei confronti del medesimo cliente “per cui si è verificata l’esigibilità dell’imposta”.

La possibilità di emettere fattura elettronica riepilogativa differita è quindi subordinata alla necessità che le prestazioni di servizi si considerino effettuate e l’imposta sia esigile, nel momento in cui viene pagato il corrispettivo, indipendentemente dalla circostanza che la prestazione sia o meno già stata resa o ultimata.

Se il pagamento del corrispettivo avviene dopo l’emissione della fattura - e quindi la prestazione non si intende effettuata e l’IVA non è esigibile - si è in presenza di una fattura che documenta più prestazioni rese nel mese, il cui momento impositivo coincide con l’emissione della fattura e costituisce la data da indicare nel campo apposito del file xml della fattura elettronica.

In tal caso quindi la fattura dovrà essere trasmessa al SdI entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione, “momento che coincide con la data riportata sulla stessa fattura”.

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