L’assenza di una sede operativa e della contabilità non provano la fittizietà del fornitore

Se viene contestata un'indebita detrazione IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, a dover provare l'oggettiva fittizietà è l'Agenzia delle Entrate. Lo chiarisce la Corte di Cassazione nell'Ordinanza numero 19098 del 2022. Deve essere inoltre fornita la prova della consapevolezza del destinatario in merito alla partecipazione a una frode.

L'assenza di una sede operativa e della contabilità non provano la fittizietà del fornitore

Al fine di contestare l’indebita detrazione IVA relativa a operazioni ritenute soggettivamente inesistenti è l’Amministrazione finanziaria a dover provare l’oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario di partecipare ad una frode.

La prova può essere fornita anche dimostrando in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l’ordinaria diligenza, della sostanziale inesistenza del contraente.

Elementi quali l’assenza di contabilità e di una sede operativa del fornitore non sono sufficienti a dimostrare la consapevolezza del cessionario in quanto elementi non oggettivamente percepibili.

Sono queste le indicazioni contenute nell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 19098/2022.

La sentenza - La controversia è scaturita a seguito del ricorso avverso l’atto impositivo notificato dall’Agenzia delle entrate ad una società per indebita detrazione dell’IVA relativa a fatture per operazioni inesistenti emesse da una società terza.

Il ricorso è stato accolto sia dalla CTP che dalla CTR, i cui giudici hanno ritenuto che l’assenza di una sede operativa adeguata in rapporto all’attività dichiarata e il non aver mai tenuto la contabilità non fossero circostanze tali da dover far dubitare del ruolo di soggetto meramente interposto dell’interlocutore con cui aveva a che fare la società ricorrente.

Tale decisione è stata quindi impugnata dall’Ufficio finanziario innanzi alla Corte di cassazione la quale, ritenendo infondati i motivi di doglianza, ha respinto il ricorso della parte pubblica.

L’agenzia delle entrate aveva sostenuto dinanzi al giudice d’appello che circostanze quali l’assenza di una sede operativa adeguata e della contabilità fossero indizi gravi, tali da dover far dubitare la società della fittizietà del fornitore e del fatto che l’operazione si inserisse in una frode fiscale.

In tema di onere probatorio nel caso di contestazioni riguardanti fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria ha sempre l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente.

Dal lato indiziario possono costituire elementi sintomatici della mancata esecuzione della prestazione dal fatturante, l’assenza della minima dotazione personale e strumentale adeguata alla predetta esecuzione, l’immediatezza dei rapporti (cedente/prestatore fatturante interposto e cessionario/committente), una conclamata inidoneità allo svolgimento dell’attività economica e la non corrispondenza tra i cedenti e la società coinvolta nell’operazione.

Tuttavia, l’assenza di contabilità del soggetto interposto non risulta poter essere percepibile dagli altri operatoti con cui entra in contatto, né la percezione (soggettiva) dell’adeguatezza della sede operativa può - da sola - essere elemento idoneo per far presumere la consapevolezza in capo al contribuente di essere parte di una più ampia frode.

Si tratta, in buona sostanza, di un apprezzamento di valore estremamente variabile, non ancorato a elementi oggettivi e specifici che avrebbero potuto indurre il cessionario a ritenere sostanzialmente inesistente il contraente.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 19098 del 14 giugno 2022
Per contestare l’indebita detrazione IVA relativa a operazioni soggettivamente inesistenti è la stessa Agenzia delle Entrate che deve provare l’oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza del destinatario in merito alla partecipazione a una frode.

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