Fattura elettronica ed esportazioni: non è necessario il visto di uscita della Dogana

Fattura elettronica ed esportazioni: niente visto sul documento cartaceo, come prova è sufficiente il messaggio elettronico della dogana di uscita. I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 130 del 24 aprile 2019.

Fattura elettronica ed esportazioni: non è necessario il visto di uscita della Dogana

La fattura elettronica per le esportazioni non è un obbligo, ma una scelta. Chi opta per l’emissione del documento in formato elettronico non deve emettere prima la fattura cartacea, modificarla dopo aver ottenuto il visto di uscita dalla dogana e poi inviarla tramite il Sistema di Interscambio. Ma può procedere direttamente.

Basta il DAE, documento informatico di accompagnamento all’esportazione, come prova dell’operazione. Si tratta di una procedura informatizzata, quindi non è necessario intervenire in alcun modo in maniera analogica.

Con la risposta all’interpello numero 130 del 24 aprile 2019, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle regole da seguire.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 130 del 2019
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a) legge 27 luglio 2000, n. 212 – Fatturazione elettronica.

Fattura elettronica ed esportazioni: non è necessario il visto di uscita per le esportazioni

Lo spunto per accendere i riflettori sul tema arriva da un commerciante di autoveicoli che esporta vetture fuori dall’ambito UE e, per le operazioni, sceglie di emettere fatture elettroniche. I dubbi, in particolare, riguardano le procedure da seguire per la fatturazione elettronica dopo aver ottenuto il visto in uscita della dogana.

Ma, come si legge nella risposta all’interpello numero 130 del 2019 dell’Agenzia delle Entrate, il contribuente può procedere tranquillamente a emettere il documento tramite Sistema di interscambio, senza preoccuparsi del visto.

Con il documento, infatti, si chiarisce che:

“Con l’entrata in vigore del regolamento CE n. 1875 del 18 dicembre 2006, in ambito extra UE, la prova dell’esportazione è fornita, in sostituzione del visto sul documento cartaceo, dal documento informatico rilasciato dalla dogana con la procedura Documento di Accompagnamento all’Esportazione (Dae), che fornisce un codice Movement Reference Number (Mrn).

Il Dae viene rilasciato dalla dogana di esportazione allo spedizioniere o direttamente all’esportatore e accompagna la merce dalla dogana di esportazione fino alla dogana di uscita. Per effetto dell’informatizzazione delle procedure, dunque, non è più necessario che la dogana di uscita apponga materialmente sulla fattura il visto uscire, poiché esso è sostituito dal messaggio elettronico della dogana di uscita [...]”.

Fattura elettronica ed esportazioni: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

L’analisi del caso pratico delineato dal contribuente offre all’Agenzia dell’Entrate lo spunto per ribadire le regole da seguire per documentare correttamente le esportazioni.

Non c’è l’obbligo di emettere fattura elettronica per le cessioni all’esportazione, né di effettuare la trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere, se le cessioni sono documentate con bollette doganali.

Il documento, infatti, richiama la normativa vigente. L’articolo 1, comma 3 e 3 bis, del decreto legislativo numero 127 del 2015 stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2019:

“[…] per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2.

I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione”.

Infine l’Agenzia delle Entrate ribadisce che resta per il contribuente la possibilità di emettere fattura elettronica nei confronti di un soggetto non residente tramite il Sistema di Interscambio, secondo le modalità previste per le fatture emesse nei confronti dei soggetti residenti, inserendo un codice destinatario convenzionale.

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