Come inviare la fattura elettronica al SdI

Fattura elettronica: ecco come inviare il file in formato xml allo SdI e le regole in materia di trasmissione, emissione e controlli sui file in vigore dal 1° luglio 2018 per i carburanti e da gennaio 2019 per le operazioni tra privati.

Come inviare la fattura elettronica al SdI

Tutto pronto per l’invio della fattura elettronica: si partirà dal 1° luglio 2018, quando le e-fatture dovranno essere trasmesse tramite il SdI per l’acquisto di benzina e gasolio.

A fornire le istruzioni su come inviare la fattura elettronica al SdI è il provvedimento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 30 aprile 2018. Dal 1° gennaio 2019 la fatturazione telematica sarà obbligatoria per tutte le operazioni B2B.

Per agevolare i soggetti obbligati all’invio dell’e-fattura, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione gratuitamente una procedura web, un app e un software da installare sul proprio PC. La fattura elettronica, file in formato .xml, potrà altresì essere predisposta tramite software privati, nel rispetto delle specifiche tecniche allegate al provvedimento.

Come inviare la fattura elettronica al SdI

La fattura elettronica dovrà essere trasmessa al SdI dell’Agenzia delle Entrate dal soggetto obbligato all’emissione ovvero da un intermediario abilitato.

Le modalità di invio della fattura in formato elettronico sono contenute al punto 2 del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate pubblicato il 30 aprile 2018, all’interno del quale sono contenute tutte le istruzioni per poter trasmettere i file, in formato xml.

Per inviare la fattura elettronica al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate potranno essere utilizzate le seguenti modalità:

  • posta elettronica certificata, PEC;
  • servizi informatici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate: procedura web e app dedicata;
  • sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service”;
  • sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP.

Come già anticipato, in vista dell’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica, anticipato al 1° luglio 2018 per gli acquisti di carburante ed esteso dal 1° gennaio 2019 per tutte le operazioni B2B, l’Agenzia delle Entrate predisporrà un applicazione, un software gratuito e un servizio web.

Per quanto riguarda, invece, l’invio della fattura elettronica tramite un “web service” e tramite il sistema di trasmissione dati tra terminali remoti sarà necessario un preventivo accreditamento al SdI.

La procedura, necessaria per impostare le regole tecniche per lo scambio dei dati tra il SdI e il soggetto trasmittente, si conclude, su richiesta, con l’associazione di un codice numerico di 7 cifre (codice destinatario) al canale telematico attivato.

Controlli fattura elettronica: in caso di scarto si considera non emessa

Il Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate, a seguito dell’invio di ogni singola fattura elettronica ovvero dei lotti di file, effettuerà controlli sui dati trasmessi.

In caso di scarto della fattura elettronica sarà recapitata, entro 5 giorni dall’invio, una ricevuta del file al soggetto che ha trasmesso il documento utilizzando lo stesso canale con il quale è stata inviata la fattura al SdI.

I controlli sulle fatture elettroniche effettuati dallo SdI riguarderanno anche la validità del certificato di firma qualora il file inviato sia firmato in modalità elettronica. Anche in questo caso, a seguito di esito negativo del controllo, lo scarto del file verrà comunicato con una ricevuta recapitata entro 5 giorni.

Si ricorda che in caso di scarto la fattura elettronica si considera non emessa.

Per maggiori dettagli leggi anche -> Fattura elettronica 2018: la data di emissione è uguale a quella della consegna

Dati obbligatori della fattura elettronica

I dati obbligatori da indicare all’interno della fattura elettronica sono quelli previsti dall’articolo 21 del decreto IVA, ovvero:

  • data di emissione;
  • numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
  • ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  • numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
  • ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  • numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, codice fiscale;
  • natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;
  • corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all’articolo 15, primo comma, n. 2;
  • corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
  • aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
  • data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
  • annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.

Per le fatture semplificate, invece, bisognerà far riferimento ai dati obbligatori indicati al comma 21bis del medesimo decreto:

  • data di emissione;
  • numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
  • ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  • numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
  • ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può’ essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento;
  • descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
  • ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;
  • per le fatture emesse ai sensi dell’articolo 26, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate.

A tali informazioni si aggiuntono i dati indicati nelle specifiche tecniche di cui all’allegato A del provvedimento pubblicato il 30 aprile 2018.

Inoltre, ad integrazione delle informazioni obbligatorie, il file della fattura elettronica consente di inserire, facoltativamente, ulteriore dati utili alla gestione del ciclo attivo e passivo degli operatori.

Per le fatture elettroniche emesse nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni restano valide le disposizioni e le regole tecniche di cui al Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

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