Fattura elettronica 2019: invio entro 10 giorni e zero sanzioni. Le novità del DL fiscale

La fattura elettronica potrà essere inviata entro 10 giorni a partire da luglio. Zero sanzioni per i primi sei mesi del 2019. Le novità sono contenute nella bozza del DL fiscale che arriverà in CdM di lunedì 15 ottobre.

Fattura elettronica 2019: invio entro 10 giorni e zero sanzioni. Le novità del DL fiscale

Semplificazioni in vista per la fattura elettronica, che non sarà oggetto di proroga ed entrerà ufficialmente in vigore a partire dal 1° gennaio 2019.

In vista dell’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica, il Decreto Fiscale previsto in arrivo sul tavolo del CdM lunedì 15 ottobre introdurrà due importanti novità: le fatture elettroniche potranno essere inviate entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione, a partire dal 1° luglio 2019, e contestualmente per i primi sei mesi dall’avvio dell’e-fattura non si applicheranno sanzioni per i ritardi che non comporteranno modifiche ai termini di liquidazione IVA.

In caso contrario, la sanzione sarà ridotta dell’80% se la fattura elettronica è emessa entro il termine per la liquidazione mensile o trimestrale successiva.

Sono queste le due novità previste nella bozza del DL fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2019, rivisitata rispetto al testo iniziale e sulla quale il Governo sta lavorando in vista dell’approvazione definitiva.

Il Governo accoglie così parte delle richieste dei commercialisti, i quali avevano sottolineato la necessità di un avvio soft dell’obbligo di fatturazione elettronica, pur ribadendo la necessità di una proroga dell’entrata in vigore fissata al 1° gennaio 2019.

Richiesta, quest’ultima, destinata a non essere accolta: la fattura elettronica è il perno del piano di lotta all’evasione fiscale che garantirà, secondo le stime del Governo, un maggior gettito già iscritto a bilancio pari a circa 2 miliardi di euro.

Fattura elettronica, 10 giorni per l’invio. Novità a partire dal 1° luglio 2019

La possibilità di invio tardivo della fattura elettronica entro il termine di 10 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione entrerà in vigore a partire dal 1° luglio 2019.

Nella nuova bozza del Decreto Fiscale 2019, così come anticipato dal quotidiano Italia Oggi, è previsto che non sarà più obbligatorio trasmettere al SdI le fatture emesse entro le ore 24 del giorno in cui è effettuata l’operazione, così come previsto a normativa vigente.

La possibilità di invio delle fatture elettroniche entro 10 giorni sarà in vigore a partire dal 1° luglio 2019, per consentire l’adeguamento tecnologico necessario. La modifica ai termini di trasmissione al SdI non comporterà modifiche o ritardi alla detrazione IVA da parte del soggetto destinatario.

Ai fini della corretta liquidazione dell’IVA la fattura dovrà essere in ogni caso ricevuta e annotata entro il 15 del mese successivo.

Chi si avvale della possibilità di invio della fattura in data diversa da quella in cui è effettuata l’operazione ne dovrà dare evidenza nel documento stesso, indicando quindi la data in cui è avvenuta la cessione di beni o la corresponsione del corrispettivo.

La novità contenuta nel DL fiscale 2019, in attesa di approvazione definitiva, sarà in vigore come anticipato a partire dal 1° luglio. In parallelo, nei primi sei mesi di avvio del nuovo adempimento, saranno cancellate le sanzioni in caso di ritardi nella trasmissione, purché l’invio venga effettuato entro il termine di liquidazione dell’IVA. Nel caso di invio oltre detto termine ed entro il periodo successivo, la sanzione sarà ridotta dell’80%.

Invio tardivo fattura elettronica, sanzioni azzerate o ridotte

In parallelo alla possibilità di invio entro 10 giorni, la seconda novità che interessa l’obbligo di fatturazione elettronica e che prenderà il via dal 1° gennaio 2019 riguarda le sanzioni.

Nei primi sei mesi dall’avvio, quando l’invio delle fatture elettroniche dovrà essere effettuato entro le ore 24 del giorno in cui ha luogo l’operazione, il ritardo che non comporti modifiche alla liquidazione IVA non sarà sanzionato.

Zero sanzioni, quindi, per le fatture elettroniche trasmesse al SdI e quindi emesse entro il termine per la liquidazione dell’IVA (mensile o trimestrale). Sanzioni minime, invece, qualora il documento sia inviato al SdI entro il termine per la liquidazione del mese o trimestre successivo, che saranno pari al 20% di quella ordinaria (con una riduzione, in parallelo, pari all’80%).

Le riduzioni previste dal Decreto Fiscale si applicheranno anche al cessionario\committente che abbia erroneamente detratto l’imposta o non abbia provveduto alla regolarizzazione.

In particolare, la relazione illustrativa allegata al testo della nuova bozza, prevede che laddove il cessionario abbia detratto l’imposta in assenza di una fattura elettronica, non sarà sottoposto a sanzioni qualora il documento è emesso entro il termine della propria liquidazione IVA. La sanzione sarà ridotta e pari al 20% qualora la regolarizzazione avvenga entro il termine della liquidazione periodica successiva.

Resterà immutata la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso.

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