Il sospetto di evasione sussiste anche in caso di contabilità formalmente corretta

Emiliano Marvulli - Dichiarazione dei redditi

Anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, ma inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, l'Amministrazione finanziaria può determinare il reddito del contribuente in via analitico induttiva. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con l'Ordinanza numero 23228 del 25 luglio 2022.

Il sospetto di evasione sussiste anche in caso di contabilità formalmente corretta

L’Amministrazione finanziaria può determinare il reddito del contribuente in via analitico-induttiva, pur in presenza di contabilità formalmente regolare, qualora quest’ultima sia intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente.

Il maggior reddito può essere desunto anche sulla base di presunzioni, purché gravi, precise e concordanti, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente.

Questo il contenuto dell’Ordinanza della Corte di Cassazione n. 23228 del 25 luglio 2022.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 23228 del 25 luglio 2022
Il testo dell’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 23228 del 25 luglio 2022.

La sentenza – La controversia ha origine dal ricorso proposto da un contribuente avverso l’avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva ricostruito con modalità analitico-induttiva i ricavi e rettificato il reddito d’impresa ai sensi degli artt. 39, comma 1, lett. d), dPR 600/1973.

Il ricorso è stato respinto in CTP ma la sentenza è stata ribaltata dalla CTR e avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 per avere ritenuto la CTR, a fronte della prova del comportamento antieconomico tenuto dal contribuente nell’esercizio della sua attività, che gravasse sull’Ufficio l’espletamento di ulteriore attività di controllo e riscontro.

In tal modo è stato erroneamente invertito l’onere probatorio che pone a carico del contribuente la prova di circostanze idonee a giustificare la pratica mercantile.

La Suprema Corte, ritenendo infondato il motivo, ha rigettato il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la Corte di legittimità ha ribadito che la presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimità dell’accertamento analitico - induttivo del reddito d’impresa previsto dall’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, quando la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile in quanto contrastante con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo della antieconomicità del comportamento del contribuente.

In tale ipotesi, l’Ufficio può evincere l’esistenza di maggiori ricavi o minori costi in base a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente.

Nel caso di specie la CTR, pur riconoscendo la legittimità del ricorso all’accertamento analitico-induttivo, pur in presenza di una contabilità formalmente corretta, ha concluso che l’Ufficio avesse determinazione in maniera errata il reddito.

La ricostruzione, infatti, è fondata su una percentuale di ricarico erronea in quanto contrastante con le contestazioni del ricorrente, che erano supportate da idonea documentazione, sull’utilizzo di un paniere comprendente beni con caratteristiche differenti nonché sulla mancata considerazione delle ragioni economiche sottese al deprezzamento dei beni ed ai maggiori oneri.

La sentenza impugnata, quindi, non mette in dubbio l’applicazione della regola della ripartizione dell’onere probatorio ma ha ritenuto, piuttosto, che quanto allegato e documentato dal contribuente fosse idoneo a vincere la presunzione di cui all’art. 39 citato e, per l’effetto, ha concluso per l’erroneità delle percentuali di ricarico applicate dall’Ufficio.

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