Contributi per familiari a carico nell’ulteriore plafond di deducibilità

Francesco Rodorigo - Dichiarazione dei redditi

I contributi per i familiari a carico versati dal lavoratore di prima occupazione nel fondo pensione complementare e dedotti dal reddito contribuiscono a formare l'ulteriore plafond di deducibilità. Il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate

Contributi per familiari a carico nell'ulteriore plafond di deducibilità

Anche i contributi versati per i familiari a carico e dedotti dal reddito complessivo da parte dei lavoratori di prima occupazione al 1° gennaio 2007, nei primi 5 anni di iscrizione al fondo di pensione complementare, entrano nel calcolo dell’ulteriore plafond di deducibilità.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello del 22 marzo.

Il plafond potrà essere utilizzato entro i 20 anni successivi per dedurre i contributi versati in aggiunta al limite annuale di 5.164,57 euro e fino a concorrenza di 2.582,29 euro annui.

Previdenza complementare: contributi per familiari a carico nell’ulteriore plafond di deducibilità

L’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 76, pubblicata il 22 marzo 2024, fornisce alcuni chiarimenti in merito alla deduzione dal reddito dei contributi versati alle forme di previdenza complementare da parte dei lavoratori e delle lavoratrici di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, secondo le disposizioni dell’articolo 8, comma 6, del Dlgs n. 252/2005.

Nello specifico, è stato chiesto all’Agenzia se ai fini della determinazione del plafond debbano essere considerati solamente i contributi versati in relazione alla propria posizione contributiva oppure anche quelli versati per i familiari a carico, dedotti dal proprio reddito complessivo.

L’Agenzia nel fornire una panoramica della normativa di riferimento, sottolinea che i contributi versati alle forme di previdenza complementare, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a 5.164,57 euro come previsto dall’articolo 8 del Dlgs n. 252/2005 e illustrato nella circolare AdE n. 70/E/2007.

Per agevolare i lavoratori e le lavoratrici di prima occupazione al 1° gennaio 2007, che nei primi 5 anni di partecipazione ad una forma di previdenza complementare hanno effettuato versamenti per meno di 5.164,57 euro, il comma 6 del citato articolo ha previsto la possibilità di conservare l’importo residuo delle deduzione annuali di cui non hanno usufruito e utilizzare il plafond entro i 20 anni successivi.

La differenza tra l’importo dei contributi versati e il limite annuale, dunque, non è definitivamente persa, ma contribuisce a formare un “ulteriore plafond di deducibilità”, da utilizzare entro i 20 anni successivi come illustrato anche nella risoluzione AdE n. 131/E/2011.

I contributi per familiari a carico nella previdenza complementare entrano nel plafond ulteriore

L’ulteriore plafond accumulato in questo modo, quindi, può essere utilizzato per dedurre dal proprio reddito complessivo i contributi versati a forme di previdenza complementare, in aggiunta al limite annuale di 5.164,57 euro e fino a raggiungere quello di 2.582,29 euro annui (per un totale massimo di 7.746,86 euro).

Questo va a determinato considerando i primi 5 anni di adesione alla forma pensionistica complementare che consentono la deduzione dal reddito complessivo dei contributi versati, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lett. e-­bis) del TUIR.

Pertanto, in applicazione di questo principio, spiega l’Agenzia, se il lavoratore di prima occupazione nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, oltre ai contributi per la propria posizione, versa anche i contributi per i familiari a carico, che ha dedotto dal proprio reddito complessivo, anche questi ultimi concorrono alla determinazione dell’ulteriore plafond di deducibilità.

Tale plafond, dunque, potrà essere utilizzato per dedurre dal reddito complessivo i contributi versati, in aggiunta al limite annuale di 5.164,57 euro e fino a concorrenza di 2.582,29 euro annui, dal sesto anno di adesione alla previdenza complementare e fino al venticinquesimo anno successivo.

Agenzia delle Entrate - Interpello n. 76 del 22 marzo 2024
Ambito applicativo dell’articolo 8, comma 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di deduzione dei contributi versati per la partecipazione alle forme di previdenza complementare per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007– regime dei contributi versati a favore dei soggetti fiscalmente a carico per l’adesione alle forme di previdenza complementare

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