Provvigioni indeducibili se non adeguatamente documentate

Emiliano Marvulli - Dichiarazione dei redditi

L'Amministrazione finanziaria può negare inerenza, e relativa deducibilità, delle spese per carenza di elementi sufficienti a dimostrarla o per incongruità e antieconomicità del costo. A stabilirlo è l'Ordinanza della Corte di Cassazione numero 18391 del 9 luglio 2019.

Provvigioni indeducibili se non adeguatamente documentate

L’Amministrazione finanziaria può negare l’inerenza - e la relativa deducibilità - di un costo se in sede di controllo rilevi che gli elementi addotti dal contribuenti siano carenti o insufficienti a dimostrare l’inerenza oppure se emerga l’incongruità e l’antieconomicità della spesa. In tal caso è onere del contribuente dimostrare la regolarità delle operazioni in relazione allo svolgimento dell’attività d’impresa e alle scelte imprenditoriali.

Questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 18391/2019.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 18391 del 9 luglio 2019
Se non sono adeguatamente documentate, le provvigioni sono indeducibili. A stabilirlo è l’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 18391 del 9 luglio 2019.

La sentenza – La decisione in commento segue il ricorso proposto da una società avverso l’avviso di accertamento ai fini IRPEF e IRAP, che la CTR ha parzialmente respinto. A parere dei giudici di merito, ai fini della deducibilità delle provvigioni pagate, la società avrebbe dovuto dimostrare il collegamento del costo con il ricavo “che ne deve conseguire in termini di necessità”, attraverso l’esibizione della documentazione probatoria. La società ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione dell’art. 109 del DPR 917/1986, che i giudici di legittimità hanno respinto ritenendo infondati i motivi di impugnazione.

Nella controversia in commento, l’Amministrazione finanziaria prima e i giudici dopo, hanno ritenuto non inerenti le spese che la società pagava sistematicamente in misura fissa mensile ai soci fondatori a titolo di provvigioni, perché non accompagnate dalla esibizione della documentazione probante i rapporti intercorrenti tra gli stessi e la società.

Il tema riguarda, quindi, il principio di inerenza quale requisito per la deducibilità dal reddito imponibile di un costo e la correlata questione dell’onere della prova. In linea di principio, secondo la costante giurisprudenza, tale onere incombe sul contribuente che è sempre tenuto, ancor prima che l’amministrazione finanziaria contesti una maggior pretesa tributaria, “a provare (e documentare) l’imponibile maturato e, dunque, l’esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, ovvero che esso è in realtà un atto d’impresa perché in correlazione con l’attività d’impresa”.

Dall’altro lato, in sede di contestazione, l’amministrazione finanziaria può ritenere carenti gli elementi di fatto addotti dal contribuente ai fini del giudizio di inerenza oppure rilevare l’esistenza di ulteriori elementi che facciano dubitare che il costo sia correlato all’attività d’impresa.

Sul tema gli ermellini hanno affermato il principio per cui “in tema di imposte dirette, l’Amministrazione finanziaria, nel negare l’inerenza di un costo per mancanza, insufficienza od inadeguatezza degli elementi dedotti dal contribuente ovvero a fronte di circostanze di fatto tali da inficiarne la validità o la rilevanza, può contestare l’incongruità e l’antieconomicità della spesa, che assumono rilievo, sul piano probatorio, come indici sintomatici della carenza di inerenza pur non identificandosi in essa ed in tal caso è onere del contribuente dimostrare la regolarità delle operazioni in relazione allo svolgimento dell’attività d’impresa e alle scelte imprenditoriali”.

Nel caso di specie i giudici di merito hanno dato puntuale applicazione a tale principio perché hanno ritenuto le spese oggetto di ripresa fiscale non inerenti in quanto non adeguatamente dimostrate, essendo insufficiente la semplice esibizione delle fatture rilasciate dai soci fondatori.

La società, infatti, aveva il preciso dovere di documentare i documenti di spesa attraverso l’esibizione della documentazione probante i rapporti intercorrenti tra gli emittenti delle fatture e la società quale, per esempio, l’eventuale contratto di collaborazione coordinata e continuativa o un contratto di subagenzia e la documentazione probatoria dei contratti di assicurazione o dell’attività a qualsiasi titolo prestata giustificativa dei compensi corrisposti in misura fissa mensile. In assenza, il costo non soddisfa il concetto di inerenza e deducibilità stabilito dall’art. 109 DPR del TUIR che statuisce la deducibilità delle spese a condizione che si riferiscano a ricavi o ad altri proventi concorrenti alla formazione del reddito imponibile.

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