Esenzione IVA per le prestazioni sanitarie più ampia con le novità del DL Semplificazioni

Esenzione IVA per le prestazioni sanitarie, portata più ampia con le novità del Decreto Semplificazioni: agevolazioni anche per cliniche non convenzionate e per i costi degli alloggi per gli accompagnatori dei pazienti. I dettagli nella bozza del testo approvato il 15 giugno in Consiglio dei Ministri.

Esenzione IVA per le prestazioni sanitarie più ampia con le novità del DL Semplificazioni

Si allarga il raggio d’azione dell’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie: la portata diventa più ampia con le novità in arrivo con il Decreto Semplificazioni.

Incluse nelle agevolazioni che riguardano l’imposta sul valore aggiunto anche le cliniche non convenzionate e nuove voci che riguardano i costi per gli alloggi utilizzati dagli accompagnatori dei pazienti.

I dettagli sono contenuti nella bozza del testo approvato il 15 giugno 2022 in Consiglio dei Ministri e di cui si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Esenzione IVA per le prestazioni sanitarie, novità in arrivo con il DL Semplificazioni

Si interviene sul riferimento normativo cardine per orientarsi tra i casi di esenzione IVA, l’articolo 10 del DPR n. 633 del 1972.

In particolare, stando alla bozza in circolazione, viene riscritto il punto 18 del comma 1, che esclude dall’imposta le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie.

Il testo si arricchisce di una precisazione. Si specifica che l’esenzione si applica anche se la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui al numero 19), ovvero:

  • enti ospedalieri;
  • cliniche e case di cura convenzionate;
  • società di mutuo soccorso con personalità giuridica;
  • enti del Terzo settore di natura non commerciale.

L’agevolazione IVA si applica quando il soggetto a sua volta acquista la prestazione sanitaria presso un terzo e per l’acquisto trova applicazione l’esenzione: in questo caso l’imposta non si applica alla prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo.

Esenzione IVA e aliquota ridotta per le prestazioni sanitarie: le novità del DL Semplificazioni

Il Decreto Semplificazioni, inoltre, interviene anche in un altro punto del Decreto IVA: la tabella A, parte terza, che elenca tutti i beni e i servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento.

Anche in questo caso si riscrive una voce già esistente, la numero 120. Come si legge nella bozza in circolazione, questo passaggio normativo si adegua alle novità precedentemente evidenziate.

L’IVA ridotta che si applica alle prestazioni rese nei confronti dei clienti alloggiati nelle strutture ricettive e quelle di maggiore comfort rese a persone ricoverate presso enti ospedalieri, cliniche e case di cura convenzionate, società di mutuo soccorso con personalità giuridica, enti del Terzo settore di natura non commerciale, viene garantita anche nei seguenti casi:

  • prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi dell’articolo 10, menzionate in precedenza;
  • prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate da enti ospedalieri; cliniche e case di cura convenzionate; società di mutuo soccorso con personalità giuridica; enti del Terzo settore di natura non commerciale, e da case di cura non convenzionate.

In chiusura bisogna sottolineare che, come evidenziato in principio, per la conferma di tutte le novità inserite nella bozza del Decreto Semplificazioni è necessario attendere la pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale.

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