Esenzione IVA mascherine, fino al 31 ottobre per l’importazione: proroga dell’UE

Esenzione IVA mascherine ed eliminazione dei dazi doganali in caso di importazione, arriva la proroga fino al 31 ottobre 2020: a stabilirlo è la Commissione europea nella giornata del 23 luglio 2020. L'agevolazione si applica anche ai kit di test, ai ventilatori polmonari e ad altre attrezzature mediche.

Esenzione IVA mascherine, fino al 31 ottobre per l'importazione: proroga dell'UE

Esenzione IVA mascherine ed eliminazione dei dazi doganali in caso di importazione da paesi terzi, arriva la proroga fino al 31 ottobre 2020.

A stabilirlo è la Commissione Europea nella giornata del 23 luglio 2020: c’è ancora bisogno di contribuire alla lotta contro il coronavirus ed è necessario mantenere l’agevolazione oltre la scadenza inizialmente prevista del 31 luglio 2020.

Stesso trattamento vale anche per l’importazione di altri dpi, dispositivi di protezione individuale, kit di test, ventilatori polmonari e altre attrezzature mediche.

Esenzione IVA mascherine in caso di importazione fino al 31 ottobre: la decisione dell’UE

L’esenzione IVA per l’importazione delle mascherine e l’eliminazione dei dazi doganali è stata disposta dalla Commissione UE con la decisione del 3 aprile 2020.

Si tratta di un’agevolazione temporanea per far fronte all’emergenza coronavirus che ha toccato indistintamente tutti gli Stati membri.

A definirne i confini è l’articolo 1 della decisione UE 2020/491 della Commissione del 3 aprile 2020 sull’esenzione dai dazi all’importazione e l’esenzione dall’IVA sull’importazione concessa per le merci necessarie per combattere gli effetti dell’epidemia di COVID-19 nel 2020:

Le merci sono ammesse in franchigia dai dazi all’importazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1186/2009 ed esenti dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni ai sensi dell’articolo 2 ( 1) a) della direttiva 2009/132 / CE, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  • (un) i prodotti sono destinati a uno dei seguenti usi:
    • (io) distribuzione gratuita da parte degli organismi e delle organizzazioni di cui alla lettera c) alle persone colpite o a rischio di COVID-19 o coinvolte nella lotta contro l’epidemia di COVID-19;
    • (Ii) essere reso disponibile gratuitamente alle persone colpite o a rischio di COVID-19 o coinvolte nella lotta contro l’epidemia di COVID-19 pur rimanendo di proprietà degli organismi e delle organizzazioni di cui alla lettera c);
  • (B) le merci soddisfano i requisiti di cui agli articoli 75, 78, 79 e 80 del regolamento (CE) n. 1186/2009 e agli articoli 52, 55, 56 e 57 della direttiva 2009/132 / CE;
  • (C)le merci sono importate per l’immissione in libera pratica da o per conto di organizzazioni statali, compresi enti statali, enti pubblici e altri organismi di diritto pubblico o da o per conto di organizzazioni approvate dalle autorità competenti negli Stati membri.

In prima battuta per l’esenzione IVA sulle mascherine è stata stabilita una durata di circa 3 mesi e mezzo. Il protrarsi della crisi epidemiologica ha imposto una nuova decisione sul tema.

Nella notizia pubblicata il 23 luglio dalla Commissione Europea si legge:

“L’11 giugno 2020 la Commissione ha consultato tutti gli Stati membri, nonché il Regno Unito, in merito alla necessità dell’estensione e hanno proceduto a richiederlo. La franchigia si applicherà ininterrottamente fino al 31 ottobre 2020”.

Non solo le mascherine rientrano nell’esenzione dall’IVA e dai dazi doganali, ma anche altri prodotti godono dello stesso trattamento in caso di importazione da paesei terzi: dai test ai ventilatori polmonari, la Commissione UE ha messo a disposizione una lista dei beni che possono accedere all’agevolazione.

Esenzione IVA mascherine, sulle vendite l’Italia l’ha prevista per tutto il 2020

Sul fronte interno, invece, il Decreto Rilancio ha previsto un’esenzione IVA sulla vendita delle mascherine fino alla fine del 2020. A partire dal 2021 si applicherà, invece, un’aliquota agevolata pari al 5%.

Lo stabilisce l’articolo 124 che prevede lo stesso trattamento anche per una serie di altri prodotti:

  • ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva;
  • monitor multiparametrico anche da trasporto;
  • pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale;
  • tubi endotracheali;
  • caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
  • maschere per la ventilazione non invasiva;
  • sistemi di aspirazione;
  • umidificatori;
  • laringoscopi;
  • strumentazione per accesso vascolare;
  • aspiratore elettrico;
  • centrale di monitoraggio per terapia intensiva;
  • ecotomografo portatile;
  • elettrocardiografo;
  • tomografo computerizzato;
  • mascherine chirurgiche;
  • mascherine Ffp2 e Ffp3;
  • articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
  • termometri;
  • detergenti disinfettanti per mani;
  • dispenser a muro per disinfettanti;
  • soluzione idroalcolica in litri;
  • perossido al 3% in litri;
  • carrelli per emergenza;
  • estrattori RNA;
  • strumentazione per diagnostica per COVID-19;
  • tamponi per analisi cliniche;
  • provette sterili;
  • attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

Ma allargando lo sguardo, la stessa riflessione sui tempi, fatta in europa sull’esenzione IVA che riguarda l’importazione delle mascherine, in Italia è in corso sullo stato di emergenza.

Il governo, infatti, vorrebbe la stessa proroga di 3 mesi: prolungandolo dal 31 luglio al 31 ottobre 2020, ma a distanza di una settimana il Parlamento non ha ancora trovato un accordo sul punto.

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