Ecobonus 110%, decreto prezzi e requisiti ancora fermo. Vecchi limiti per i lavori avviati

Ecobonus 110%, il decreto del MISE sui requisiti e sui prezzi dei lavori non è ancora in vigore. Il provvedimento è al vaglio della Corte dei Conti, prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Nel frattempo, per i lavori avviati bisognerà far riferimento ai vecchi limiti, più convenienti per il contribuente.

Ecobonus 110%, decreto prezzi e requisiti ancora fermo. Vecchi limiti per i lavori avviati

Ecobonus 110%, il decreto con prezzi e nuovi requisti non è ancora in vigore. Il provvedimento del MISE, pubblicato sul proprio portale il 6 agosto 2020, è ancora al vaglio della Corte dei Conti.

Per i lavori avviati dal 1° luglio 2020 ai fini dell’accesso al superbonus, ma altresì per la generalità degli interventi rientranti nell’ecobonus ordinario, si continuano ad applicare i vecchi limiti, di gran lunga più convenienti per il contribuente.

Per quel che riguarda le prestazioni energetiche da conseguire, sono ancora validi i valori fissati dal decreto del MISE datato 11 marzo 2008, almeno per i lavori avviati prima della data di pubblicazione del nuovo decreto con requisiti tecnici e nuovi tetti di spesa.

Ecobonus 110%, decreto prezzi e requisiti ancora fermo. Vecchi limiti per i lavori avviati

L’iter per la definizione delle regole da applicare ai fini dell’accesso all’ecobonus del 110%, così come alla generalità delle detrazioni fiscali riconosciute per i lavori di riqualificazione energetica, non si è ancora concluso.

Il lavoro del MISE, ed il concerto con gli altri ministeri interessati, ai fini della messa a punto di quello che viene definito come decreto prezzi e requisiti, è al vaglio della Corte dei Conti, chiamata a verificare i contenuti delle nuove regole prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la conseguente entrata in vigore.

All’atto pratico quindi chi ha già avviato lavori di riqualificazione energetica in casa o in condominio dovrà attendersi alle regole già in vigore. Non solo per l’ecobonus del 110%.

Il decreto del MISE si applicherà alla generalità delle detrazioni, dal 50% e fino al 110%, riconosciute per i lavori di riqualificazione energetica. Di un provvedimento su requisiti e prezzi dei lavori si parla dal 2013, ma l’iter attuativo è stato caratterizzato da notevoli ritardi e da un vero e proprio blocco da parte dei ministeri competenti.

L’introduzione dell’ecobonus del 110%, con la necessità di fissare requisiti e prezzi chiari (anche in ottica anti-abuso) ha velocizzato l’operato del MISE, che resta però in attesa del via libera della Corte dei Conti.

Per i contribuenti, il temporeggiare rappresenta un vantaggio, almeno considerando i parametri da rispettare. Il nuovo decreto MISE fissa requisiti stringenti, soprattutto per quel che riguarda i valori di trasmittanza termica da rispettare, che saranno però operativi solo dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Ecobonus, requisiti e prezzi a due vie: vecchi limiti per i lavori già in corso

L’articolo 12 del decreto del MISE, al comma 1, stabilisce espressamente che:

“Le disposizioni e i requisiti tecnici di cui al presente decreto si applicano agli interventi la cui data di inizio lavori sia successiva all’entrata in vigore del presente decreto. Agli interventi la cui data di inizio lavori, comprovata tramite apposita documentazione, sia antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 26 febbraio 2007”.

A far fede sarà la data di inizio lavori. Per quelli già avviati, sia per l’ecobonus del 110% che per le detrazioni dal 50% in su, bisognerà attenersi ai parametri meno stringenti già in uso.

Un esempio sui vantaggi per il contribuente viene riportato dal Sole24Ore. Con riferimento ai valori di trasmittanza termica, parametro che calcola la dispersione di energia per metro quadrato, il DM requisiti minimi del 26 giugno 2015 prevede requisiti più soft.

Diversi e più stringenti sono invece i requisiti minimi fissati dal nuovo decreto del MISE, al fine di massimizzare il risparmio energetico conseguibile, con la conseguenza pratica di dover rivedere i materiali da utilizzare e gli interventi da effettuare per raggiungere lo standard previsto per legge.

Al netto della convenienza, è evidente che i tempi lunghi di entrata in vigore del nuovo decreto rischiano di creare ancora più confusione nelle imprese, chiamate a seguire un doppio binario e due diverse normative, con regole non sempre semplici da decifrare.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network