Ecobonus, al via i controlli ENEA sulle detrazioni: regole in Gazzetta

Al via i controlli ENEA sull'ecobonus: il decreto MISE pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'11 settembre 2018 stabilisce regole e procedure per le verifiche a campione sulle detrazioni fiscali.

Ecobonus, al via i controlli ENEA sulle detrazioni: regole in Gazzetta

Controlli a campione sull’Ecobonus: regole e procedure sono state definite con il decreto MISE pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’11 settembre 2018.

Per le detrazioni fiscali sul risparmio energetico l’ENEA dovrà presentare al Ministero dello Sviluppo Economico, entro il 30 giugno di ciascun anno, un programma sui controlli a campione in relazione ai documenti inviati ai fini di beneficiare della detrazione del 50% o del 65% per i lavori di risparmio energetico.

Del totale delle domande di accesso al bonus, i controlli sui documenti saranno effettuati su un campione massimo pari allo 0,5% dei richiedenti. Inoltre, l’ENEA dovrà effettuare sopralluoghi sui lavori effettuati in una percentuale non inferiore al 3%.

Il decreto del MISE datato 11 maggio 2018 e pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale definisce le regole in merito alle modalità di selezione del campione per i controlli sull’ecobonus nonché la procedura di verifica da parte dell’ENEA.

Al via i controlli ENEA sull’ecobonus: ecco i destinatari

Il campione dei contribuenti che saranno sottoposti ai controlli ENEA sull’ecobonus sarà selezionato secondo i criteri stabiliti dall’articolo 2 del decreto del MISE pubblicato nella GU dell’11 settembre 2018 (di seguito allegato).

Decreto MISE 11 maggio 2018
Procedure e modalità per l’esecuzione dei controlli da parte di ENEA sulla sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, ai sensi dell’articolo 14, comma 2-quinquies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2013, n. 90. (18A05858) (GU Serie Generale n.211 del 11-09-2018)

Nel dettaglio, tra coloro che avranno fatto domanda e effettuato la comunicazione preliminare alla richiesta della detrazione, saranno selezionati i contribuenti le cui domande rispettano uno o più dei seguenti requisiti:

  • istanze relative agli interventi che hanno diritto a una maggiore aliquota;
  • istanze che presentano la spesa più elevata;
  • istanze che presentano criticità in relazione ai requisiti di accesso alla detrazione fiscale ed ai massimali dei costi unitari.

Importo, aliquota del bonus per il risparmio energetico e analisi dei requisiti per beneficiare dell’ecobonus: saranno queste le regole per la selezione del campione di contribuenti interessati ai controlli programmati dall’ENEA.

Come si svolgeranno i controlli ENEA

L’avvio della procedura di verifica da parte dell’ENEA sarà comunicata al contribuente mediante l’invio di una lettera raccomandata o, qualora disponibile, di una PEC. In caso di controllo effettuato su domande inerenti lavori su parti comuni di edifici condominiali la comunicazione sarà inviata all’amministratore di condominio o al legale rappresentante pro-tempore.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della raccomandata ovvero della PEC il contribuente dovrà trasmettere la documentazione necessaria per fruire dell’ecobonus, qualora non sia stata già inviata.

Una volta ricevuti tutti i documenti necessari per fruire dell’Ecobonus, l’ENEA procederà ad una prima verifica documentale per controllare il rispetto delle regole tecniche e amministrative del lavoro effettuato, nonché la permanenza dei requisiti per beneficiare delle detrazioni fiscali.

L’esito della prima fase di verifica sarà comunicato al beneficiario del bonus fiscale entro il termine di novanta giorni.

Qualora la documentazione inviata risulti carente (anche a seguito di eventuali integrazioni richieste dall’ENEA) l’accertamento avrà esito negativo.

Sopralluoghi ENEA sui lavori richiesti in detrazione fiscale

Non solo controlli documentali: l’attività di verifica dell’ENEA sarà integrata da sopralluoghi presso gli edifici interessati dai lavori di risparmio energetico ammessi in detrazione fiscale.

Almeno il 3% dei contribuenti beneficiari dell’ecobonus sarà interessato dai sopralluoghi in situ e anche in questo caso la visita dei tecnici ENEA sarà comunicata con un preavviso di almeno quindici giorni tramite raccomandata o PEC.

Il soggetto beneficiario della detrazione, nonché l’amministratore per conto del condominio, dovrà essere presente in fase di verifica, affiancato dai tecnici firmatari della relazione di fine lavori quando necessario.

Il personale ENEA potrà, in fase di svolgimento delle operazioni di sopralluogo, richiedere l’acquisizione di atti, documenti, schemi tecnici ed effettuare foto ai fini dell’attività di controllo.

In caso di differenze tra la documentazione trasmessa dal beneficiario della detrazione e operazioni effettivamente realizzate il controllo avrà esito negativo e in tal caso sarà inviata apposita relazione all’Agenzia delle Entrate sulle motivazioni degli accertamenti eseguiti al fine di valutare la decadenza dal beneficio.

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