Ecobonus, cessione credito tra genitori e figli: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Cessione credito ecobonus, arrivano ulteriori chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello pubblicata il 31 ottobre 2018. Tra i punti principali le regole su soggetti ammessi e sulla possibilità di cedere la detrazione tra genitori e figli.

Ecobonus, cessione credito tra genitori e figli: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Ecobonus e cessione del credito, chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle regole previste sono stati pubblicati oggi con la risposta all’interpello n. 56.

Il quesito è utile per spiegare alcune regole importanti dell’ecobonus per chi intende beneficiare della possibilità di cessione del credito: si tratta del caso di un contribuente in procinto di acquistare il credito corrispondente alla detrazione Irpef dal padre.

La cessione del credito dell’ecobonus tra il figlio istante e il padre riguarda gli interventi di riqualificazione energetica di un intero edifico, non in condominio bensì in comproprietà tra il padre e lo zio, e i lavori sono stati svolti sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari che compongono l’edificio.

In relazione al caso contenuto nell’interpello di cui alla risposta pubblicata il 31 ottobre 2018, l’istante ha richiesto alcuni importanti chiarimenti sulla cessione del credito.

Tra questi la possibilità di cessione del credito dell’ecobonus tra parenti in linea retta (cioè tra genitori e figli), se è possibile cedere il credito anche di spese relative ad interventi non effettuati su parti comuni e le modalità di cessione del credito e di comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Di seguito tutti i dettagli.

Cessione credito ecobonus tra padre e figlio: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

La cessione del credito riferita alla detrazione riconosciuta per i lavori ammessi all’ecobonus è stata oggetto di importanti modifiche e novità negli ultimi anni e da ultimo, con la Legge di Bilancio 2018, è stata estesa anche ai lavori effettuati su singole unità immobiliari.

In linea generale, come richiamato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello pubblicata il 31 ottobre 2018, il credito può essere ceduto ai seguenti soggetti:

  • ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché ad altri soggetti privati, con la facoltà per gli stessi di successiva cessione del credito, con esclusione delle banche e degli intermediari finanziari;
  • anche alle banche e agli intermediari finanziari da parte dei soli contribuenti che ricadono nella no tax area.

Scendendo nell’analisi dei quesiti posti dall’istante, l’Agenzia delle Entrate sottolinea come non vi sia una specifica modalità da adottare per la cessione del credito e pertanto non vi è una forma standard per la formalizzazione dell’accordo.

Per quanto riguarda la possibilità o meno di cessione dell’Ecobonus tra genitori e figli, l’Agenzia delle Entrate richiama a quanto previsto dalla circolare n. 11/E del 2018, nella quale è stato chiarito che per soggetti privati cessionari devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

Quindi, ad esempio, il credito potrà essere ceduto, nel caso di interventi condominiali, nei confronti degli altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali ovvero, più in generale, nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti ad un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo ad esclusione, tuttavia, per i soggetti diversi dai cd. no tax area, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari.

Le regole sopra esposte non si applicano nel caso in cui i contribuenti avessero adottato comportamenti difformi prima della pubblicazione della circolare in merito alla cessione del credito anche nei confronti di altri soggetti privati non collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

Ecobonus, cessione del credito solo tra soggetti “collegati” dalla detrazione

Continuando, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che la cessione del credito corrispondente alla detrazione ecobonus dovrà essere subordinata al requisito di “collegamento” tra cedente e cessionario in merito al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

Non basta il mero rapporto di parentela tra il padre che ha sostenuto la spesa e il figlio che intende acquisire il credito d’imposta spettante.

La stessa regola vale in caso di donazione tra padre e figlio della nuda proprietà degli immobili oggetto di riqualificazione; dal contratto in questione, infatti, non può, secondo l’Agenzia delle Entrate, discendere un collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione idoneo a consentirne la cessione sotto forma di credito.

A tal proposito tuttavia l’interpello pubblicato il 31 ottobre 2018 ricorda che ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 2, del decreto interministeriale 19 febbraio 2007, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell’unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi di riqualificazione energetica, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, per i rimanenti periodi d’imposta, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare.

Quindi, in caso di donazione, il beneficiario potrà, comunque, fruire della detrazione delle spese relative agli interventi di riqualificazione energetica effettuati sull’immobile, per la quota non utilizzata dal donante.

Rimandando all’interpello n. 56 di seguito allegato per ulteriori dettagli, si riepilogano le regole generali per la cessione del credito ecobonus previste per il 2018 e, salvo modifiche, per il 2019.

Agenzia delle Entrate - risposta interpello n. 56 del 31 ottobre 2018
Chiarimenti in merito alla cessione del credito corrispondente alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.

Cessione credito ecobonus: come funziona e novità

A partire dal 1° gennaio 2017 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali i condòmini possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito. La detrazione non può essere ceduta ad istituti di credito ed intermediari finanziari.

A decorrere dal 1° gennaio 2017, la cessione del credito a favore di altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito, può essere esercitata anche dai soggetti che ricadono nella cd. no tax area.

I soggetti esenti Irpef possono cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante anche ad istituti di credito ed intermediari finanziari.

In merito alle regole previste, ulteriori novità sono state introdotte dal 1° gennaio 2018, data a partire dalla quale la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione è stata riconosciuta per tutti gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, compresi quelli effettuati sulle singole unità immobiliari.

La cessione del credito consentirà quindi di scambiare il credito d’imposta in contanti e rappresenta un reale vantaggio per tutti i contribuenti in no tax area che, altrimenti, avrebbero perso il diritto a beneficiare della detrazione fiscale.

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