Ecobonus, sì alla cessione del credito tra società della stessa rete d’imprese

Ecobonus, cessione del credito tra società che appartengono alla stessa rete d'imprese: la possibilità è confermata dall'Agenzia delle Entrate, nella risposta all'interpello n. 105 del 15 aprile 2020.

Ecobonus, sì alla cessione del credito tra società della stessa rete d'imprese

Ecobonus, sì alla cessione del credito corrispondente alla detrazione tra società facenti parte della stessa rete d’imprese o consorzio.

La cessione del credito è consentita anche a società che svolgono attività diverse, a patto che risulti rispettato il requisito del collegamento nel rapporto che ha dato origine alla detrazione.

La conferma arriva dall’Agenzia delle Entrate che, con la risposta all’interpello n. 105 del 15 aprile 2020, ammette la possibilità di cessione del credito tra società facenti parte della stessa rete d’imprese.

Ecobonus, sì alla cessione del credito tra società della stessa rete d’imprese

La cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per i lavori rientranti nell’ecobonus è ammessa per i soggetti privati, diversi dai fornitori, collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

La cessione del credito è riconosciuta anche a società che fanno parte di reti d’imprese. Nella risposta all’interpello n. 105, pubblicata il 15 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate richiama a quanto già chiarito con la circolare n. 11/E del 2018:

“nel caso di lavori effettuati da un’impresa appartenente a un Consorzio oppure a una Rete di imprese, il credito corrispondente alla detrazione può essere ceduto anche agli altri consorziati o retisti, anche se non hanno eseguito i lavori, o direttamente al Consorzio o alla Rete. Restano in ogni caso escluse le cessioni a favore degli istituti di credito e degli intermediari finanziari nonché delle società finanziarie che facciano eventualmente parte del Consorzio o della Rete di Imprese.”

Il requisito fondamentale ai fini della cessione dell’ecobonus resta quello del collegamento rispetto al rapporto che ha dato origine alla detrazione. Una condizione rispettata nel caso di imprese facenti parte di consorzi o reti.

Non rileva l’attività esercitata. L’impresa potrà cedere il credito corrispondente alla detrazione per i lavori effettuate anche a società della rete che svolgono attività totalmente diverse.

Agenzia delle Entrate - risposta interpello n. 105 del 15 aprile 2020
Articolo 14, comma 2 sexies, del decreto legge n. 63 del 2013. Cessione del credito a valore più basso del nominale.

Ecobonus, le regole per la cessione del credito

Il contribuente beneficiario dell’ecobonus può cedere il credito corrispondente alla detrazione ai fornitori o ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione. Non è possibile cedere la detrazione a banche o altri intermediari finanziari.

Tale possibilità, inizialmente prevista solo per i lavori in condominio, è stata estesa a tutti i lavori di riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus, anche quelli effettuati sulle singole unità immobiliari.

In luogo della detrazione da spalmare in 10 anni, i soggetti beneficiari possono quindi cedere il credito d’imposta al fornitore o ad altri soggetti privati collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

Il requisito del collegamento resta quindi fondamentale e, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, persegue scopo di evitare che le cessioni dei crediti in argomento si trasformino, di fatto, in strumenti finanziari negoziabili con il rischio di una riclassificazione degli stessi e conseguenti impatti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network