Durc e rottamazione ter, rilascio immediato

Redazione - Imposte

Rilascio del Durc per chi presenta domanda di rottamazione ter: la novità è contenuta nel testo del Decreto Fiscale 2019 approvato in via definitiva da Camera e Senato.

Durc e rottamazione ter, rilascio immediato

Durc e rottamazione ter, regolarità contributiva immediata per chi presenta domanda di adesione alla definizione agevolata delle cartelle.

Riprendendo quando disposto dal DL n. 50/2017, il testo definitivo del Decreto Fiscale 2019 conferma il rilascio del Durc per le imprese che aderiranno alla nuova rottamazione, presentando domanda entro la scadenza del 30 aprile 2019.

Si tratta di una conferma importante per le tante imprese che potranno beneficiare dei vantaggi della riapertura a condizioni più vantaggiose della rottamazione delle cartelle: sarà possibile pagare in un massimo di 18 rate e il Documento Unico di Regolarità Contributiva sarà rilasciato nel rispetto dell’unico requisito della presentazione della domanda di adesione.

Fondamentale è tuttavia il rispetto delle scadenze per il pagamento delle rate, pena l’annullamento del Durc precedentemente rilasciato. Una regola che si incrocia con la lieve tolleranza prevista dal Decreto legge n. 119/2018: saranno considerati validi i pagamenti effettuati entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla scadenza originaria.

Durc e rottamazione ter, rilascio immediato

Per il rilascio del Durc sarà sufficiente presentare domanda di adesione alla rottamazione ter delle cartelle.

Le imprese con debiti che necessitano dell’attestazione sulla regolarità contributiva, necessaria non solo negli appalti pubblici ma anche nei rapporti verso clienti privati, oltre che per la fruizione di benefici normativi e contributivi, dovranno presentare domanda entro la scadenza del 30 aprile 2019.

La norma sul rilascio del Durc è parte del complesso di misure previste dal testo definitivo del Decreto Fiscale n. 119/2018 convertito in legge il 13 dicembre 2018. Riprende, in pratica, quanto già fissato per le precedenti rottamazioni, evitando che vi sia un “vuoto normativo” in merito.

È alla lettera f-bis, comma 10, articolo 3 che viene stabilito che alla rottamazione ter

“si applica la disposizione di cui all’articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).”

Il rilascio del Durc sarà subordinato al rispetto delle scadenze per il pagamento delle rate della rottamazione, pena l’annullamento.

Rilascio Durc e rottamazione alla prova delle scadenze

Il documento unico di regolarità contributiva è rilasciato a chi presenta domanda di rottamazione delle cartelle, nel caso siano rispettati gli altri requisiti del Durc previsti dall’articolo 3 del decreto interministeriale del 30 gennaio 2015.

Chi otterrà il “via libera” dopo aver presentato domanda di adesione alla rottamazione delle cartelle dovrà rispettare il termine di pagamento delle rate, qualora si sia optato per il pagamento rateale.

In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata, tutti i DURC rilasciati sono annullati dagli Enti preposti alla verifica.

Le regole fin qui indicate, stabilite dall’articolo 54 del DL 50/2017 si incrociano con le novità in merito al pagamento delle rate della rottamazione ter.

Rottamazione ter, pagamento fino a 18 rate. Lieve ritardo tollerato

La prima scadenza da ricordare per chi farà domanda di rottamazione ter sarà quella del 31 luglio 2019, seguita da quella di novembre.

Se nel 2019 i pagamenti dovranno avvenire in due diverse tranche, a partire dal 2020 le rate e le scadenze da ricordare raddoppiano e diventano quattro fino al 2023.

Le scadenze da rispettare a partire dal 2020 saranno le seguenti:

  • 28 febbraio;
  • 31 maggio;
  • 31 luglio;
  • 30 novembre.

Appuntamenti per i quali sarà possibile concedersi qualche giorno in più.
Sarà possibile mettersi in regola e non scendere dal treno dei benefici della definizione agevolata se la rata sarà pagata entro il termine massimo di 5 giorni dalla data di scadenza.

Il ritardo minimo, in sostanza, non comporterà effetti negativi per il contribuente.

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