Assunzioni donne vittime di violenza: agevolazioni per le cooperative sociali

Alessio Mauro - Leggi e prassi

Assunzioni donne vittime di violenza, agevolazioni per la cooperative sociali: con la circolare numero 53 del 15 aprile 2020 l'INPS fornisce le istruzioni per richiedere gli sgravi contributivi dell'assicurazione obbligatoria per le lavoratrici assunte con contratto a tempo indeterminato tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018. Ecco gli adempimenti per i datori di lavoro.

Assunzioni donne vittime di violenza: agevolazioni per le cooperative sociali

Donne vittime di violenza, con la circolare numero 53 del 15 aprile 2020 l’INPS fornisce le istruzioni per richiedere gli sgravi contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato delle lavoratrici.

Possono accedere al beneficio solo le cooperative sociali che abbiano assunto con contratto a tempo indeterminato tali lavoratrici nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018.

Gli sgravi contributivi hanno il tetto massimo di 350 euro al mese per l’assicurazione obbligatoria.

L’agevolazione è prevista per il periodo compreso tra il mese di assunzione e il mese di novembre 2020.

La circolare INPS contiene le istruzioni e gli adempimenti per i datori di lavoro.

Assunzione donne vittime di violenza, agevolazioni per le cooperative sociali: la circolare INPS

Le istruzioni per ottenere le agevolazioni previste per le assunzioni a tempo indeterminato delle donne vittime di violenza sono contenute nella circolare INPS numero 53 del 15 aprile 2020

INPS - Circolare numero 53 del 15 aprile 2020
Sgravio contributivo per l’assunzione a tempo indeterminato, da parte delle cooperative sociali, di donne vittime di violenza di genere ai sensi dell’articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e del decreto 11 maggio 2018 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’Interno. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.

Come specificato nella circolare possono richiedere il beneficio le cooperative sociali, regolamentate dalla legge 8 novembre 1991, n. 381.

Sono ricomprese anche le società che perseguono l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso:

  • la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
  • lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

L’incentivo è previsto per l’assunzione a tempo indeterminato nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2018 delle donne vittime di violenza di genere, inserite in percorsi di protezione, certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio dell’articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93.

Il beneficio riguarda le nuove assunzioni, sono dunque esclusi i casi in cui un contratto a termine viene convertito in uno a tempo indeterminato.

Rientrano invece nell’agevolazione i contratti a tempo parziale: la soglia massima deve essere ridotta in misura proporzionale alla durata dello specifico orario di lavoro.

L’incentivo copre la contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 350 euro al mese.

Nei casi di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine viene restituito il contributo addizionale dell’1,40% previsto per i contratti a tempo determinato.

Donne vittime di violenza: le condizioni per avere diritto all’incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato

Si può richiedere l’agevolazione per l’assunzione di donne vittime di violenza dalla data di assunzione fino al mese di novembre 2020.

I requisito per avere diritto all’agevolazione sono quelli previsti dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006:

  • la regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale;
  • l’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • l’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Non si ha diritto all’incentivo nelle seguenti condizioni:

  • se l’assunzione attua un obbligo preesistente;
  • l’incentivo non spetta se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo;
  • quando sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale;
  • se l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento.

Donne vittime di violenza, le assunzioni a tempo indeterminato: gli adempimenti dei datori di lavoro

Per fare richiesta dell’incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato di donne vittime di violenza il datore di lavoro deve inviare la domanda attraverso il servizio telematico del sito INPS.

Il percorso da seguire per accedere al modulo di domanda “Do.VI”, presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni – ex DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente” è il seguente:

  • “Accedi ai servizi”;
  • “Altre tipologie di utente”;
  • “Aziende, consulenti e professionisti”;
  • “Servizi per le aziende e consulenti”;
  • “Dichiarazioni di responsabilità del contribuente”.

I dati da indicare sono quelli dell’elenco riportato di seguito:

  • la lavoratrice assunta a tempo indeterminato nel 2018;
  • la data di rilascio del provvedimento riguardante il percorso di protezione e il Comune di competenza;
  • l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
  • la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.

La compilazione del flusso UniEmens, nella sezione PosContributiva deve essere compilata seguendo le istruzioni INPS.

I datori di lavoro devono riportare i nominativi delle lavoratrici a partire dal flusso UniEmens di competenza aprile 2020.

Gli elementi da compilare sono i seguenti:

  • Imponibile;
  • Contributo;
  • Denuncia Individuale.

Nell’elemento “Contributo” deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

L’agevolazione deve essere inserita all’interno di “DenunciaIndividuale”, “DatiRetributivi”, nell’elemento “Incentivo”.

I campi devono essere compilati come segue:

  • nell’elemento “TipoIncentivo” dovrà essere inserito il valore “DOVI” che corrisponde all’“Incentivo assunzione donne vittime di violenza di genere”;
  • nell’elemento “CodEnteFinanziatore” dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
  • nell’elemento “ImportoCorrIncentivo” dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
  • nell’elemento “ImportoArrIncentivo” dovrà essere indicato l’eventuale importo dell’incentivo, a partire dal mese di assunzione, e relativo ai mesi di competenza da gennaio 2018 a marzo 2020. L’elemento può essere compilato esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di aprile, maggio e giugno 2020.

Tali dati presentati nel flusso UniEmens saranno poi riportati dall’INPS nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

  • con il codice “L499” che corrisponde al “conguaglio incentivo assunzione donne vittime di violenza di genere”;
  • con il codice “L500” che si riferisce a “arretrati incentivo assunzione donne vittime di violenza di genere”.

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