Indennità di discontinuità lavoratori dello spettacolo: domanda entro il 30 marzo 2024

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Ultimi giorni a disposizione per presentare la domanda per ottenere l'indennità di discontinuità. I lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo possono richiedere la nuova prestazione entro la scadenza del 30 marzo 2024

Indennità di discontinuità lavoratori dello spettacolo: domanda entro il 30 marzo 2024

I lavoratori e le lavoratrici del settore dello spettacolo che intendono beneficiare dell’indennità di discontinuità devono inviare la domanda all’INPS entro la scadenza del 30 marzo 2024.

Questo il termine entro il quale è possibile richiedere la prestazione economica per le interruzioni dell’attività lavorativa nel periodo di competenza 2023.

L’istanza si può inviare online dal sito dell’INPS accedendo con SPID, CIE o CNS, oppure tramite Patronati o Contact Center.

Indennità di discontinuità lavoratori dello spettacolo: domanda entro il 30 marzo 2024

Mancano pochi giorni alla scadenza per la presentazione della domanda di accesso all’indennità di discontinuità, la nuova prestazione introdotta in favore dei lavoratori e delle lavoratrici dello spettacolo.

Si tratta del sostegno economico riconosciuto per i periodi di interruzione dell’attività lavorativa, strutturale dal 1° gennaio 2024.

Tutte le istruzioni in merito sono state fornite dall’INPS nella circolare n. 2 pubblicata lo scorso 3 gennaio. Qui l’Istituto ha specificato che i potenziali beneficiari della prestazione devono presentare la domanda per accedere all’indennità di discontinuità entro il 30 marzo di ogni anno.

Questi, dunque, sono gli ultimi giorni a disposizione per inviare la richiesta relativa ai periodi di competenza del 2023.

Come indicato nelle istruzioni dell’INPS, la domanda si può trasmettere dal sito istituzionale, accedendo all’apposita sezione tramite il seguente percorso:

““Sostegni, Sussidi e Indennità” - “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” - selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti - “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.”

Una volta effettuato l’accesso con credenziali SPID, CIE o CNS è necessario selezionare “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”.

In alternativa è possibile richiedere l’indennità tramite i Patronati oppure tramite il Contact Center multicanale, chiamando:

  • il numero verde 803 164 da rete fissa (gratuito);
  • il numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Indennità di discontinuità lavoratori dello spettacolo in scadenza: chi può richiederla

Per poter inviare la domanda e ricevere l’indennità di discontinuità, i lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo devono risultare in possesso di specifici requisiti:

  • essere cittadino dell’Unione europea;
  • essere residente in Italia da almeno un anno;
  • reddito non superiore a 25.000 euro nell’anno di imposta precedente;
  • aver maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno 60 giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
  • avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro che deriva prevalentemente dall’attività lavorativa per la quale è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
  • non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente (ad eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non è prevista l’indennità di disponibilità);
  • non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.

Come indicato dall’INPS nella circolare del 2 gennaio, l’indennità è riconosciuta per un numero di giornate pari ad un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel 2023, nel limite di 312 giornate annue complessive (si detraggono le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo).

La prestazione viene erogata del 60 per cento del valore calcolato secondo le modalità previste.

INPS - Circolare n. 2 del 3 gennaio 2024
Decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, recante “Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo”. Disposizioni in materia di indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo. Variazioni al piano dei conti

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