Indennità di discontinuità: quali lavoratori dello spettacolo possono riceverla

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Il nuovo decreto del Ministero del Lavoro individua i lavoratori dello spettacolo che possono ricevere l'indennità di discontinuità. Il trattamento è concesso per i periodi di inattività

Indennità di discontinuità: quali lavoratori dello spettacolo possono riceverla

A chi spetta l’indennità di discontinuità per i periodi di inattività?

Il decreto del Ministero del Lavoro pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre definisce tutte le categorie di lavoratori delle spettacolo che ne possono beneficiare, dagli operatori di cabine di sale cinematografiche a maschere, custodi e guardarobieri.

L’indennità sarà erogata in un’unica soluzione su apposita domanda presentata dal lavoratore all’INPS.

Indennità di discontinuità: quali lavoratori dello spettacolo possono riceverla

Il decreto del Ministero del Lavoro e di quello della Cultura che individua i lavoratori del settore dello spettacolo che possono beneficiare dell’indennità di discontinuità è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 2023.

La legge n. 106/2022, infatti, ha delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo con l’obiettivo di effettuare il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità per i lavoratori dello spettacolo.

Tra i provvedimenti è prevista anche l’istituzione dal 2024 dell’indennità di discontinuità, strutturale e permanente, per garantire un sostegno a tali lavoratori nei periodi di inattività.

Si tratta, in particolare, dei lavoratori e delle lavoratrici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) e b) del decreto legislativo n. 182/1997:

  • che prestano, a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;
  • che prestano, a tempo determinato, attività al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera a).

Il Dlgs, ancora atteso in Gazzetta Ufficiale, è stato approvato in Consiglio dei Ministri lo scorso 28 agosto. Il nuovo decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale definisce appunto quali lavoratori dello spettacolo, rientranti nel gruppo di cui alla lettera b), potranno ricevere l’indennità di discontinuità dal prossimo anno.

Come si legge nel decreto, i lavoratori che potranno beneficiare dell’indennità di discontinuità sono:

  • operatori di cabine di sale cinematografiche;
  • impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
  • maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
  • impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
  • lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film.

Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo: attiva dal 1° gennaio 2024

L’obiettivo dell’indennità è quello di fornire un sostegno ai lavoratori dello spettacolo durante le interruzioni dell’attività, dato che si tratta di un settore caratterizzato da alti livelli di frammentarietà e discontinuità della posizione reddituale e contributiva.

La novità sarà in vigore dal 1° gennaio 2024, in sostituzione dell’ALAS, l’indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo.

Come si legge nel comunicato stampa del Governo del 28 agosto, per poter ricevere il sostegno sarà necessario presentare apposita domanda all’INPS entro il 30 giugno di ogni anno, con riferimento ai requisiti maturati dal richiedente nell’anno precedente.

L’indennità sarà erogata in un’unica soluzione per un valore pari al 60 per cento della media delle retribuzioni imponibili relative all’anno solare precedente.

Per quanto riguarda la durata dell’indennità, non saranno calcolati i periodi contributivi che abbiano già portato all’erogazione di altre prestazioni di disoccupazione, come la NASpI. Il sostegno, infatti, non è cumulabile con le indennità di maternità, malattia, infortunio e con tutte le altre misure per la disoccupazione involontaria.

Ministero del Lavoro - Decreto del 25 luglio 2023 - GU n. 234 del 6 ottobre 2023
Individuazione dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo.

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