Domanda cassa integrazione per permanenza domiciliare: istruzioni INPS

Rosy D’Elia - Leggi e prassi

Domanda cassa integrazione per i lavoratori con obbligo di permanenza domiciliare che si trovavano nei primi territori individuati come zona rossa: dopo quasi un anno arriva la possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali specifici, introdotti solo con il Decreto Agosto. Nel messaggio numero 304 del 25 gennaio 2021, le istruzioni per richiedere questa particolare forma di CIG entro la scadenza del 24 febbraio 2021.

Domanda cassa integrazione per permanenza domiciliare: istruzioni INPS

Al via la domanda di cassa integrazione per i lavoratori residenti o domiciliati in Comuni interessati da provvedimenti di permanenza domiciliare nei primi territori individuati come zona rossa: disponibile il servizio online per la richiesta di questa particolare forma di CIG per coronavirus, accessibile solo per la finestra temporale dal 23 febbraio al 30 aprile 2020 e prevista già con ritardo dal Decreto Agosto.

Ad annunciarlo è l’INPS con il messaggio numero 304 del 25 gennaio 2021, le richieste si sarebbero dovute chiudere ad ottobre.

L’apertura del canale per trasmettere le richieste e le indicazioni da seguire arrivano dopo quasi un anno dal periodo di riferimento. La scadenza è fissata dopo 30 giorni dalla pubblicazione del messaggio e quindi al 24 febbraio 2021.

Domanda cassa integrazione per i primi lavoratori in zona rossa: istruzioni INPS

L’articolo 19 del Decreto Agosto ha previsto un accesso agli ammortizzatori sociali specifico per i lavoratori, domiciliati o residenti in Comuni per i quali la pubblica autorità abbia emanato provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio nelle regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia, e per questo impossibilitati a raggiungere il luogo di lavoro.

In questi casi si ha diritto a 20 giornate per la CISOA, Cassa integrazione speciale operai agricoli, e a quattro settimane per:

  • CIGO, cassa integrazione ordinaria;
  • CIGD, cassa integrazione in deroga;
  • ASO, assegno ordinario.

Secondo quanto stabilito dalla norma, è possibile presentare domanda in presenza delle condizioni che seguono:

  • in caso di sospensione dell’attività lavorativa, anche limitatamente alla prestazione dei lavoratori interessati dai provvedimenti di contenimento della pandemia, a causa dell’impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei dipendenti;
  • per il periodo che va dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020;
  • per i datori di lavoro che si trovano nelle regioni che seguono:
    • Emilia-Romagna;
    • Veneto;
    • Lombardia.

La circolare specifica:

“Si ricorda che la disposizione di cui trattasi ammette allo specifico trattamento di integrazione salariale esclusivamente i lavoratori per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Conseguentemente i datori di lavoro non potranno richiedere questa particolare prestazione con riferimento a dipendenti già ricompresi in precedenti richieste di trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA ovvero destinatari della misura di cui all’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni”.

Sui tempi per richiedere l’accesso alla misura, nel testo del Decreto Agosto si legge:

“Le domande sono trasmesse esclusivamente all’INPS, a pena di decadenza, entro il 15 ottobre 2020.

Domanda cassa integrazione per i primi lavoratori in zona rossa: istruzioni INPS

Ma solo con il messaggio numero 304 del 25 gennaio 2021, l’INPS dà il suo via libera alla presentazione delle richieste e specifica:

“In ragione dei tempi tecnici che si sono resi necessari per la realizzazione delle procedure di gestione da parte dell’Istituto, gli effetti del regime decadenziale relativo alle istanze di concessione del trattamento di cui trattasi si considerano operanti decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente messaggio”.

La causale da utilizzare è COVID-19 - Obbligo permanenza domiciliare e le domande dovranno essere corredate da una autocertificazione con la quale il datore di lavoro dichiarerà che i destinatari del trattamento oggetto della domanda non hanno prestato l’attività lavorativa per effetto di uno o più provvedimenti di restrizione emanati dalla pubblica autorità e provvederà ad indicarne gli estremi.

Il documento, una volta compilato secondo il format fornito dall’INPS, dovrà essere allegato alla domanda di CIG in formato “pdf”.

INPS - Messaggio numero 304 del 25 gennaio 2021
Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, articolo 19. Trattamenti di sostegno al reddito per sospensione dei lavoratori residenti o domiciliati in Comuni interessati da provvedimenti di permanenza domiciliare adottati dall’autorità pubblica per l’epidemia da COVID-19. Modalità di presentazione delle domande. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.

Tranne che per CIGD e CISOA, che prevedono solo pagamento diretto da parte dell’INPS, anche in questo caso è possibile scegliere una delle due canoniche modalità:

  • pagamento diretto da parte dell’Inps: il datore di lavoro deve inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale (modelli SR41 e SR43 semplificati) entro il termine di 30 giorni dalla notifica della PEC con l’autorizzazione alla prestazione. Scaduto il termine, il pagamento rimane a carico del datore di lavoro;
  • anticipo delle somme da parte del datore di lavoro che poi le recupera tramite rimborso o conguaglio.

Per la cassa integrazione per obbligo di permanenza domiciliare non è previsto il versamento del contributo addizionale.

I codici evento da utilizzare, come sottolinea il documento dono i seguenti.

Tipologia di ammortizzatore sociale Codice evento
CIGO 62 (Fondo ad hoc Diretto e conguaglio)
FIS e altri Fondi di solidarietà 35
Deroga 33197
CISOA 14

Domanda cassa integrazione per i primi lavoratori in zona rossa con conguaglio istruzioni INPS

Il messaggio numero 304 del 25 gennaio 2021 riporta, inoltre, le istruzioni per i datori di lavoro che devono procedere con la compilazione dei flussi Uniemens per il conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale.

Tra le varie indicazioni, la comunicazione sottolinea anche l’istituzione di nuovi codici:

  • “L065”, con il significato di “Conguaglio CIGO articolo 19 DL 14 agosto 2020, n. 104” per la cassa integrazione ordinaria;
  • “L006” , con il significato di “Conguaglio assegno ordinario ai sensi articolo 19 DL 14 agosto 2020, n. 104” che deve essere utilizzato dai datori di lavoro autorizzati all’assegno ordinario a carico dello Stato, compresi i datori di lavoro iscritti al FIS.

Altre istruzioni riguardano, poi, il conguaglio degli ANF, Assegni per il NUcleo Familiare, maturati nei periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per gli eventi previsti per la causale “COVID-19 - Obbligo permanenza domiciliare”.

Il datori di lavoro dovranno compilare l’elemento InfoAggcausaliContrib con i valori riassunti in tabella.

ElementoValore da inserire per il conguaglio ANF
CodiceCausale L020 - Conguaglio ANF per COVID-19 articolo 19 DL 14 agosto 2020, n. 104 (periodo di riferimento 23 febbraio-30 aprile 2020)
IdentMotivoUtilizzoCausal N
AnnoMeseRif Anno Mese di riferimento
ImportoAnnoMeseRif importo conguagliato, relativo al mese di riferimento della prestazione

Nel testo si legge:

Con riferimento ai mesi per i quali i datori di lavoro abbiano già operato il conguaglio degli assegni per il nucleo familiare erogati ai dipendenti, dovranno procedere alla restituzione di quanto conguagliato utilizzando esclusivamente il codice causale già in uso “F110”.

Maggiori informazioni sulle domande e sulla compilazione dei flussi Uniemens sono contenute nel testo integrale del messaggio numero 304 del 25 gennaio 2021.

INPS - Messaggio numero 304 del 25 gennaio 2021
Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, articolo 19. Trattamenti di sostegno al reddito per sospensione dei lavoratori residenti o domiciliati in Comuni interessati da provvedimenti di permanenza domiciliare adottati dall’autorità pubblica per l’epidemia da COVID-19.
Modalità di presentazione delle domande. Istruzioni operative e
contabili. Variazioni al piano dei conti

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