Domanda cassa integrazione Covid, da FSBA le istruzioni sulle settimane aggiuntive 2021

Eleonora Capizzi - Leggi e prassi

Domanda cassa integrazione Covid, dal Fondo Artigiani le istruzioni per la domanda relativa alle ulteriori 13 settimane concesse dal Decreto Fiscale. Il quadro dei requisiti e delle regole procedurali nel manuale di FSBA aggiornato al 27 ottobre 2021.

Domanda cassa integrazione Covid, da FSBA le istruzioni sulle settimane aggiuntive 2021

Domanda cassa integrazione Covid, il Fondo Artigiani fornisce le istruzioni per richiedere le 13 settimane aggiuntive concesse dal Decreto Fiscale.

Il manuale per fare domanda disponibile sul sito di FSBA è stato aggiornato il 27 ottobre 2021, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL n. 146/2021, con il quale è stata prolungata la durata della CIG Covid.

Il Fondo Artigiani fornisce un riepilogo dei requisiti richiesti per fruire della proroga. Sarà necessario presentare una nuova domanda di cassa integrazione con causale “Covid19 (Decreto 146/2021)”.

A poter beneficiare del periodo extra, si ricorda, sono le imprese che hanno terminato le settimane autorizzabili nel mese di ottobre 2021 previste dal Decreto Sostegni.

Di seguito il quadro generale delle regole e delle istruzioni procedurali per fare domanda.

Domanda cassa integrazione Covid, da FSBA le istruzioni sulle settimane aggiuntive 2021

Per richiedere le 13 settimane aggiuntive di cassa integrazione Covid le aziende artigiane iscritte a FSBA devono rifarsi alle istruzioni e all’elenco dei requisiti contenuti nell’ultima versione del manuale operativo datata 27 ottobre.

Anche stavolta, come per le domande precedenti, per semplificare le procedure il Sistema consente di iniziare dalla duplicazione dell’ultima richiesta già presentata, come base di partenza da integrare o modificare.

È comunque possibile presentare una nuova domanda ex novo, sulla quale saranno riportati automaticamente dal sistema i dati inseriti nella precedente.

I datori di lavoro che intendono fruire della proroga del Decreto Fiscale potranno inoltrare al Fondo la nuova domanda solo in presenza delle seguenti condizioni:

  • i lavoratori per cui si presenta la richiesta devono essere stati in forza al 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del Decreto Fiscale;
  • la durata minima della sospensione deve essere di una settimana;
  • la durata massima della sospensione deve essere di 13 settimane, nel periodo tra il 1° ottobre 2021 - termine del periodo coperto dalle settimane concesse dal DL Sostegni - e il 31 dicembre 2021;
  • è necessario mantenere lo stesso accordo sindacale allegato nelle precedenti domande che va allegata anche a questa nuova richiesta;
  • la rendicontazione delle assenze deve avvenire entro il 25 del mese successivo;
  • è necessario richiedere un nuovo ticket INPS;
  • la domanda deve essere presentata necessariamente entro il 30 del mese successivo alla sospensione.

Cassa integrazione Covid, le istruzioni in caso di sovrapposizione con il periodo coperto dal DL Sostegni

Si ricorda che la domanda relativa alle 13 settimane aggiuntive del Decreto Fiscale può essere inoltrata solo una volta esaurite integralmente le 28 settimane messe a disposizione dal Decreto Sostegni.

Proprio per questa ragione, se nella procedura risultano coincidere i periodi coperti da entrambi i provvedimenti la domanda non potrà essere inoltrata.

Qualora, quindi, le giornate concesse dal DL n. 41/2021 fossero state esaurite prima della fine indicata nella domanda a FSBA, il datore di lavoro deve “riallineare i periodi” prima di fare la nuova domanda.

In buona sostanza, per poter presentare una domanda D.L. n. 146 che ricalca il periodo già coperto dalla domanda precedente, bisogna modificare la data fine della domanda D.L. n .41 seguendo le istruzioni fornite appositamente da FSBA.

Per ulteriore chiarezza si riporta di seguito un esempio:

Poniamo il caso di domanda D.L. 41 in cui sia stata inserita come “data fine” il 31 dicembre 2021, ma con un utilizzo completo delle giornate al 15 novembre 2021.

In tal caso, poter presentare una domanda D.L. 146 a partire dal 16 novembre 2021 è necessario entrare nella domanda D.L. 41 e variare la “data fine” al 15 novembre 2021.

FSBA - manuale operativo Cassa integrazione aggiornato al 27 ottobre 2021
MANUALE OPERATIVO per le prestazioni FSBA di cui al d.l. 104/2020, al d.l. 137/2020, al d.l. 157/2020, alla Legge di Bilancio 178/2020, al d.l. 41/2021 e al d.l. 146/2021

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