L'INPS estende il fascicolo digitale delle pratiche patrocinate. È possibile fare domanda online per nuove prestazioni tra cui l'ISCRO e l'indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo
Prosegue la digitalizzazione dell’INPS.
Con il messaggio n. 1769 del 27 maggio 2026, l’istituto ha annunciato l’estensione della “Piattaforma intermediari per l’erogazione delle prestazioni individuali” a una nuova serie di misure per lavoratori autonomi e subordinati.
È adesso possibile utilizzare la piattaforma per richiedere l’ISCRO (l’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa) e l’IDIS (Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo) e gestire le prestazioni di RIAR (Richiamo alle armi) e ACM (Assegno congedo matrimoniale) .
La novità si inserisce nei progetti di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione finanziati dai fondi del PNRR e già preannunciati dal messaggio n. 4684/2023. L’obiettivo è realizzare uno spazio digitale in cui inserire informazioni certificate e far si che le pratiche siano tracciate dal sistema.
Accesso alla piattaforma: le modalità per cittadini e patronati
La piattaforma è raggiungibile dal sito istituzionale INPS secondo le seguenti modalità:
- per gli operatori degli Istituti di Patronato, dalla sezione “Portale dei patronati” ricercando tra i servizi disponibili il “Fascicolo digitale delle pratiche patrocinate”;
- per il cittadino, accedendo con la propria identità digitale (SPID, CIE e CNS) e ricercando tra la lista dei servizi pubblicati sul sito dell’Istituto il “Fascicolo digitale delle pratiche patrocinate”.
Per le nuove prestazioni previste dalla piattaforma bisognerà selezionare l’ambito “Ammortizzatori Sociali” e, successivamente, la prestazione da richiedere.
Le modalità di presentazione delle domande rimangono invariate: l’operatore dell’Istituto di patronato dovrà inserire il codice fiscale del cittadino all’avvio della pratica e, se è presente il mandato di patrocinio digitale, può associarlo alla domanda.
INPS: le nuove prestazioni disponibili sulla piattaforma
Le nuove prestazioni a cui è possibile accedere tramite la piattaforma INPS sono:
- ISCRO: l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa;
- RIAR: il richiamo alle armi;
- ACM: l’Assegno congedo matrimoniale;
- IDIS: l’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo.
Si tratta di misure rivolte a categorie diverse di lavoratori, dai lavoratori autonomi agli operatori dello spettacolo. Vediamole in dettaglio.
ISCRO: il sostegno ai lavoratori autonomi
L’ISCRO è il trattamento di integrazione salariale per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata dell’INPS.
I requisiti di accesso sono i seguenti:
- avere una partita IVA attiva da almeno tre anni, al momento della domanda, legata all’attività per cui si è iscritti alla gestione previdenziale;
- non ricevere alcuna pensione diretta, non essere iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e non essere beneficiari dell’Assegno di Inclusione;
- il reddito dichiarato nell’anno precedente alla presentazione della domanda non deve superare i 12.749,18 euro;
- il reddito da lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, deve essere inferiore al 70 per cento rispetto alla media dei redditi dei due anni ancora precedenti;
- essere in regola con i versamenti previdenziali obbligatori.
IDIS: come funziona l’indennità per i lavoratori dello spettacolo
Per i lavoratori del settore dello spettacolo, iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, è prevista dal 2024 l’indennità di discontinuità (IDIS) per i periodi di interruzione dell’attività lavorativa.
Per poter accedere all’agevolazione sono necessari i seguenti requisiti, previsti dalla Legge di Bilancio 2026:
- essere cittadino dell’Unione europea;
- essere residente in Italia da almeno un anno;
- avere un reddito non superiore a 35.000 euro nell’anno di imposta precedente;
- aver maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno 51 giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro che deriva prevalentemente dall’attività lavorativa per la quale è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
- non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente (ad eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non è prevista l’indennità di disponibilità);
- non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.
Congedo matrimoniale: fino a 15 giorni di assenze retribuite
Il congedo matrimoniale permette ai lavoratori che ne fanno richiesta di usufruire di un massimo di 15 giorni di assenza retribuita dal lavoro. Viene riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti assunti almeno una settimana prima del matrimonio e che si assentano nei 30 giorni successivi alla celebrazione.
Hanno diritto all’assegno di congedo matrimoniale gli operai, apprendisti, lavoratori a domicilio, marittimi di bassa forza, dipendenti di aziende industriali, artigiane, cooperative che rispettano i seguenti requisiti:
- contraggono matrimonio civile o concordatario;
- siano in grado, seppure lavoratori disoccupati, di dimostrare che nei 90 giorni precedenti al matrimonio hanno lavorato per almeno 15 giorni alle dipendenze di aziende industriali, artigiane o cooperative;
- non siano in servizio per malattia, sospensione del lavoro o richiamo alle armi.
RIAR: le tutele previste per i richiamo alle armi
Il RIAR, infine, è un trattamento economico erogato ai dipendenti di aziende private appartenenti ai settori dell’industria, dell’artigianato, dell’agricoltura, del commercio, del credito, delle assicurazioni, delle professioni e delle arti richiamati alle armi. Ne hanno diritto i lavoratori che dimostrano di avere un rapporto di lavoro valido al momento del richiamo.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: ISCRO e IDIS: domanda anche sulla Piattaforma intermediari INPS