La mancata formalizzazione dell’iscrizione alla gestione separata non comporterà più l'esclusione dall’ISCRO o dalla Dis-Coll. Basterà aver versato i contributi
Semplificate le procedure burocratiche per ottenere l’ISCRO e la Dis-Coll, l’indennità di disoccupazione per partite IVA e collaboratori.
L’INPS chiarisce che la mancata iscrizione formale alla gestione separata non comporterà più il rigetto della domanda per la prestazione.
Saranno sufficienti i contributi versati correttamente. Resta comunque necessario provvedere alla regolarizzazione dell’iscrizione.
ISCRO e Dis-Coll: bastano i contributi versati per avere l’indennità
Per ottenere l’indennità ISCRO e Dis-Coll basterà il versamento della contribuzione.
Con la pubblicazione del messaggio n. 1129/2026, l’INPS fornisce un importante chiarimento che permette di superare un impedimento burocratico non indifferente.
In molte occasioni, infatti, liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi, assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio si sono visti rifiutare la domanda per l’accesso alle prestazioni per via della mancata formalizzazione dell’iscrizione alla Gestione Separata.
Questo nonostante abbiano regolarmente versato la contribuzione dovuta, adempiendo all’obbligo contributivo nei confronti della medesima Gestione.
Come specificato dall’INPS, quindi, la mancata iscrizione formale alla Gestione Separata non sarà più un ostacolo per l’accesso a ISCRO e Dis-Coll così da garantire che una semplice carenza formale non comprometta i diritti dei lavoratori che hanno correttamente adempiuto agli obblighi contributivi. La condizione alla base, infatti, sta nel corretto adempimento dell’obbligo: i contributi pertanto devono essere stati pagati correttamente.
Tuttavia, ha precisato l’Istituto nel messaggio, resta necessario provvedere alla regolarizzazione dell’iscrizione, secondo quanto previsto dalla normativa e ha invitato comunque i lavoratori interessati da questa situazione a sanare la posizione contributiva, procedendo all’iscrizione formale, in modo tale da evitare futuri impedimenti e garantire la piena tutela previdenziale.
I requisiti per accedere a ISCRO e Dis-Coll
Resta fermo il fatto che, per poter accedere all’ISCRO e all’indennità Dis-Coll, è indispensabile rispettare tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento (per le indicazioni operative si può fare riferimento alla circolare n. 84/2024 per l’ISCRO e alla circolare n. 115/2017 per la Dis-Coll).
L’ISCRO, ricordiamo, è l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, ovvero il trattamento di integrazione salariale per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata dell’INPS.
I requisiti per poterla ottenere sono i seguenti:
- non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- non essere beneficiari di Assegno di inclusione di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
- aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda;
- aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.749,18 euro;
- essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- essere titolari di partita IVA attiva da almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.
La Dis-Coll, invece, è l’indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca con borsa di studio che non siano titolari di pensione, di partita IVA o amministratori, sindaci o revisori di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.
Per poterla ottenere è necessario aver perso involontariamente il lavoro e aver maturato contemporaneamente i seguenti requisiti:
- stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda;
- almeno un mese di contribuzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di fine dal lavoro e l’evento stesso.
La domanda va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: ISCRO e Dis-Coll: bastano i contributi versati per avere l’indennità