Divieto di licenziamento e accesso alla NASPI in seguito ad accordo collettivo: chi ne ha diritto?

Alessio Mauro - Leggi e prassi

Divieto di licenziamento e accesso alla NASPI in seguito ad accordo collettivo: chi ne ha diritto fino al 31 dicembre 2021? L'INPS, con la circolare numero 180/2021 rettificata in alcuni punti dalla successiva n. 196 del 23 dicembre, chiarisce le date di scadenza da considerare e ribadisce i requisiti previsti dalle regole ordinarie per l'accesso all'indennità di disoccupazione.

Divieto di licenziamento e accesso alla NASPI in seguito ad accordo collettivo: chi ne ha diritto?

In caso di accordo collettivo, nonostante il divieto di licenziamento, è possibile procedere con l’interruzione del rapporto di lavoro e i lavoratori possono accedere alla NASPI. Ma fino a quando e in quali casi si applicano ancora le regole emergenziali?

Ci sono diverse scadenze fino al 31 dicembre in base alle tipologie di datori di lavoro. A chiarire chi ha diritto all’indennità di disoccupazione in queste particolari condizioni è l’INPS con la circolare numero 180 del 1° dicembre 2021, rettificata dalla successiva n. 196 del 23 dicembre 2021.

Lo spunto è anche utile per chiarire quali sono i requisiti canonici che permettono di beneficiare delle prestazioni.

Divieto di licenziamento e accesso alla NASPI in seguito ad accordo collettivo: chi ne ha diritto?

Per orientarsi tra le regole su divieto di licenziamento, accordo collettivo e accesso alla NASPI è necessario chiarire una serie di regole e proroghe con effetto a cascata.

Partendo dal principio, bisogna far riferimento all’articolo 14 del Decreto Agosto con il quale è stato stabilito che le preclusioni e le sospensioni in materia di licenziamenti collettivi e di licenziamento per giustificato motivo oggettivo non trovano applicazione nei casi di accordo collettivo aziendale che ha ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro: in questi casi, infatti, si viene a determinare una risoluzione consensuale.

Ed è possibile anche accedere all’indennità di disoccupazione, come chiarito dall’INPS nel messaggio n. 4464 del 2020.

Le regole emergenziali si applicano fino alla scadenza del divieto dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo.

Ed è proprio su questa data che l’INPS si sofferma per chiarire fino a quando si ha diritto all’indennità di disoccupazione in seguito a un accordo collettivo durante il periodo del blocco dei licenziamenti.

La tabella di marcia da rispettare merita un approfondimento dal momento che le disposizioni dell’articolo 14 del decreto-legge n. 104 del 2020 sono state prorogate dal decreto Sostegni fino alla data del 30 giugno 2021, ma il divieto di licenziamento a cui si collega è stato esteso al 31 ottobre e al 31 dicembre 2021 per alcune categorie di datori di lavoro.

Scadenza divieto licenziamentoTipologia di datori di lavoro
31 ottobre 2021 datori di lavoro privati che possono accedere a trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga e aziende che possono accedere alla CISOA del DL Sostegni
31 dicembre 2021 datori di lavoro privati che hanno richiesto trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga del DL Fiscale
datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, che hanno richiesto CIGO COVID del DL Sostegni-bis e del Decreto Fiscale
imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale che hanno richiesto il trattamento ordinario di integrazione salariale COVID per una durata massima di ulteriori 13 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021
datori di lavoro privati di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 41 del 2021 che dal 1° luglio hanno richiesto i trattamenti di integrazione salariale ordinaria o straordinaria ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, beneficiando dell’esonero dal pagamento del contributo addizionale
datori di lavoro che hanno richiesto il trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga del DL Sostegni bis per un massimo di 13 settimane dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021
datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo che beneficiano dell’esonero di cui all’articolo 43 del decreto Sostegni-bis

La circolare n. 196 del 23 dicembre 2021 con cui l’INPS ha chiarito alcuni punti del precedente documento specifica che per l’accesso alla NASPI “le date del 31 ottobre 2021 e del 31 dicembre 2021 costituiscono il termine ultimo entro il quale deve essere stipulato l’accordo aziendale e avvenuta l’adesione del lavoratore all’accordo, mentre la risoluzione del rapporto di lavoro può divenire efficace anche successivamente alle predette date”.

Divieto di licenziamento verso la scadenza: requisiti di accesso alla NASPI con le regole ordinarie?

Con la circolare n. 180 del 2021, inoltre, l’INPS chiarisce:

“Per i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro a seguito di adesione a un accordo collettivo aziendale, con decorrenza successiva al 30 giugno 2021, la possibilità di accedere alla prestazione NASpI è ammessa esclusivamente se detta cessazione è intervenuta con un datore di lavoro per il quale è ancora vigente, nei termini come sopra specificati, il divieto di licenziamento”.

Nel caso in cui la cessazione del rapporto lavorativo con un datore di lavoro per cui non vige più dal 1° luglio il divieto di licenziamento sia avvenuta dopo il 30 giugno 2021, l’accesso alla NASPI segue requisiti canonici e regole ordinarie.

L’indennità di disoccupazione può essere richieste in presenza delle condizioni che seguono:

  • licenziamento;
  • scadenza del contratto a tempo determinato;
  • dimissioni per giusta causa;
  • dimissioni durante il periodo tutelato di maternità;
  • risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione;
  • licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione;
  • risoluzione consensuale in seguito al rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore ovvero mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici.

Tutti i dettagli e i chiarimenti sono contenuti nel testo integrale della circolare INPS numero 180 del 1° dicembre 2021.

INPS - Circolare numero 180 del 1° dicembre 2021
Indennità di disoccupazione NASpI e risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale durante il periodo di vigenza delle preclusioni e delle sospensioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo

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