Per il disconoscimento di un credito IVA è necessario un avviso di rettifica

Avviso di rettifica necessario per il disconoscimento di un credito IVA. Ecco le ultime novità nell'Ordinanza della Corte di Cassazione numero 5785/2018.

Per il disconoscimento di un credito IVA è necessario un avviso di rettifica

Il mancato riconoscimento di un rimborso IVA non può essere ricondotto a un mero controllo automatizzato perché è un’attività che implica verifiche e valutazioni giuridiche tali da richiedere l’emissione di un avviso di rettifica adeguatamente motivato. In mancanza, l’eventuale cartella di pagamento è legittima solo se preceduta da un avviso di recupero o, almeno, da un avviso bonario.

Questo è il principio sancito dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 5785/2018.

Per il disconoscimento di un credito IVA è necessario un avviso di rettifica
Avviso di rettifica necessario per disconoscere un credito IVA: è questo l’importante principio ribadito nell’Ordinanza della Corte di Cassazione numero 5785/2018.

I fatti – La controversia ha origine dal disconoscimento di un ingente credito IVA richiesto a rimborso da una società di capitali, che l’Agenzia delle entrate ha recuperato attraverso la notifica di una cartella di pagamento. La società contribuente ha impugnato la cartella e il ricorso è stato accolto sia dai giudici di primo grado che dalla Commissione Tributaria Regionale, che ha evidenziato l’assenza di un avviso bonario precedente all’emissione della cartella di pagamento impugnata.

L’Ufficio finanziario proponeva allora ricorso per cassazione, lamentando la violazione dell’art. 54-bis del D.P.R. 633/1972, avendo i giudici d’appello annullato la cartella di pagamento nonostante l’assenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

I giudici di Cassazione, non ritenendone fondati i motivi, hanno deciso per il rigetto del ricorso dell’Agenzia delle entrate.

Il controllo automatico – Il giudizio verte su una controversia attinente la particolare attività di controllo cd. automatizzato (o liquidazione) previsto dall’art. 36-bis del D.P.R. 600/1973 (in materia di imposte dirette) e dall’art. 54-bis del D.P.R. 633/1972 (in materia di IVA). Si tratta di un controllo che ha natura formale, che avviene tramite procedure automatizzate previste dalla legge, in cui è assente qualsiasi attività di verifica della posizione sostanziale del contribuente.

L’Amministrazione finanziaria, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria, ha il potere di:

a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione del volume d’affari e delle imposte;
b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
c) controllare la tempestività dei versamenti d’imposta in sede di acconto, conguaglio o liquidazione periodica e la loro coerenza con le risultanze della dichiarazione annuale.

Attualmente l’Agenzia delle entrate, a seguito del controllo automatico ai sensi dei citati artt. 36-bis e 54-bis, emette apposite comunicazioni che evidenziano la correttezza della dichiarazione (le cd. comunicazione di regolarità) o l’eventuale presenza di errori (le comunicazione di irregolarità). In tal caso, il contribuente è invitato a corrispondere le somme indicate con una riduzione delle sanzioni oppure a segnalare all’Amministrazione finanziaria le ragioni per cui ritiene il pagamento non dovuto. Tali comunicazioni non sono atti impositivi e quindi non sono autonomamente impugnabili dinanzi al giudice tributario (la procedura è consultabile sul sito internet Agenzia delle entrate, sez. Accertamenti e regolarizzazioni/Comunicazioni di irregolarità).

Il giudizio della Corte – A riguardo, i giudici di legittimità hanno precisato già in precedenti pronunce la natura del controllo in argomento, che prescinde da qualsiasi intervento diretto da parte degli Uffici finanziari ed è attivato, invece, nei casi di “mancata considerazione dei pagamenti effettuati, errata o incompleta trasmissione e/o ricezione dei dati della dichiarazione, errori di compilazione della dichiarazione da parte del contribuente sanabili e facilmente riconoscibili, errata individuazione del contribuente, incoerenza della dichiarazione, eccedenze di imposta non completamente confermate dal sistema informativo concludendosi la procedura con un atto liquidatorio ai fini dell’iscrizione a ruolo a titolo definitivo (cfr. Cass. S.U. n. 17758/2016).

Se ne deduce, pertanto, che le modalità di controllo automatizzato non possono avere ad oggetto la risoluzione di questioni giuridiche, che invece richiederebbero un’analisi sostanziale da parte dell’Ufficio.

Applicando tale principio al caso di specie, “il mancato riconoscimento di un rimborso IVA non può essere ricondotta al mero controllo cartolare, in quanto implica, appunto, verifiche e valutazioni giuridiche; con la conseguenza che il disconoscimento del credito e l’iscrizione della conseguente maggiore imposta deve avvenire previa emissione di motivato avviso di rettifica”.

In altri termini, i giudici della Suprema Corte hanno sancito che, trattandosi nel caso di specie, del disconoscimento di un credito IVA vantato dalla società, l’Ufficio finanziario non avrebbe potuto procedere al suo recupero tramite l’emissione di una cartella di pagamento, essendo necessario un “previo avviso di recupero del credito d’imposta” o, in difetto, almeno un avviso bonario, “la cui mancanza è stata quindi correttamente ritenuta dalla Commissione Tributaria Regionale causa di illegittimità della cartella impugnata.”

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network