Niente diritto di autore per gli influencer

Salvatore Cuomo - Imposte

Il reddito dell'attività di influencer tra diritto di immagine e diritto d'autore: riferimenti normativi e di prassi per orientarsi tra le regole relative alla tassazione

Niente diritto di autore per gli influencer

Una recente sentenza in ambito tributario riguardante un noto calciatore riporta indirettamente alla trattazione del reddito derivante dall’attività di influencer.

Una recente Sentenza, la numero 219/2/2023 pronunciata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte ha confermato la decisione di primo grado relativa alla non debenza del rimborso delle imposte versate dal famoso calciatore in relazione ai redditi conseguiti nel 2019 derivanti dallo sfruttamento del proprio diritto di immagine.

I giudici hanno confermato il diniego al rimborso sui redditi derivanti dalla cessione dei diritti di sfruttamento dell’immagine ritenendo tali proventi redditi di lavoro autonomo territorialmente prodotti in Italia, in considerazione della contemporanea esecuzione delle prestazioni sportive alle dipendenza della Juventus.

Il diritto di immagine non si può estendere al diritto di autore

La notorietà del soggetto coinvolto ha favorito una diffusione mediatica sopra la media e la sentenza offre l’occasione di evidenziare un aspetto che coinvolge sempre più persone oltre le tradizionali attività artistiche e professionali sportive, si pensi a coloro che via social sfruttano economicamente la propria immagine personale.

Dalla sentenza si ha conferma della impossibilità di assimilare i redditi da sfruttamento dell’immagine personale a quanto regolato dall’articolo 53, comma 2, lettera b) del TUIR, i redditi derivanti dallo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale prodotti dallo stesso autore e/o inventore.

Una estensione analogica del diritto di immagine al diritto di autore appare difficilmente giustificabile anche riesaminando la definizione della fattispecie in esame e le relative previsioni normative.

La definizione del diritto di immagine

Il diritto all’immagine è un diritto della personalità quindi un diritto soggettivo che fa sì che la propria immagine non possa essere divulgata, esposta o comunque pubblicata senza il proprio consenso salvo i casi previsti dalla legge.

Il diritto di immagine è trattato dall’articolo 10 del Codice Civile il quale, pur non fornendone una precisa definizione, estrinseca il perimetro al di fuori del quale è applicabile una prima forma di tutela legale:

Art. 10. Codice civile (Abuso dell’immagine altrui).
Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni.”

A questo si aggiunga la previsione della Legge n° 633 del 1941 sul Diritto di Autore che dedica una apposita sezione ai diritti relativi al “ritratto”.

Art. 96.
“Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell’articolo seguente. (...)”

Art. 97.
“Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla riputazione od anche al decoro nella persona ritratta.”

Quanto sopra conferma appunto che non può essere assimilato in alcun modo al diritto di autore, disciplinato proprio dalla legge 633/41 sopra citata la quale tutela gli autori di opere di carattere creativo, consentendo loro di beneficiare dei relativi diritti riguardo allo sfruttamento economico delle stesse.

Tra le varie pronunce di prassi si riporta quanto evidenziato nella risoluzione 255/E del 2009 in risposta ad un interpello sul tema dello sfruttamento dell’immagine personale:

Non è il corrispettivo delle ordinarie prestazioni del personaggio ma si riferisce allo sfruttamento razionale ed organizzato della sua immagine sotto tutte le forme: pubblicitarie e promozionali.

Detto compenso, anche se non strettamente riconducibile alla attività professionale, configura reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 54, comma 1-quater, del Tuir, inserito dall’art. 36, comma 29, lett. a), del d.l. n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006, in base al quale risultano ampliate le componenti positive dei redditi professionali, attualmente costituite oltre che dai compensi in denaro o in natura percepiti per l’esercizio dell’arte o della professione, “…dai corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all’attività artistica o professionale”.

Niente tassazione del diritto d’autore per gli influencer

I Giudici della CGT del Piemonte hanno nei fatti confermato la del tutto condivisibile tesi dell’Agenzia delle Entrate riguardo la non assimilabilità delle due diverse fattispecie reddituali.

Evidenza che riguarda non più solo, come allìepoca della formazione delle norme citate, attori, interpreti e personaggi sportivi ma anche la più recente ed ormai piuttosto diffusa figura degli influencer considerando che anche il diritto di immagine di questi, ancorché associato ad una attività artistica o professionale svolta, dipende essenzialmente dalla capacità di promuovere il proprio personaggio sui social e sui mezzi di comunicazione audiovisiva di massa in generale.

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