L'INPS chiarisce come regolarizzare le quote di TFR maturate nel periodo transitorio che si apre con l'adesione automatica alla previdenza complementare, in vigore dal 1° luglio: le istruzioni per i datori di lavoro
Come trattare le quote arretrate del Trattamento di Fine Rapporto che si maturano dalla data di assunzione e fino al momento in cui la scelta di destinazione diventa pienamente concreta?
La risposta arriva direttamente dall’INPS con il messaggio numero 2325 del 10 luglio 2026.
TFR: chiarimenti sul periodo transitorio e sulle somme arretrate
Dal 1° luglio 2026 è scattato l’obbligo di adesione automatica alle forme pensionistiche complementari per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti del settore privato assunti per la prima volta dopo il 30 giugno 2026, ad eccezione del lavoro domestico.
La novità, prevista dalla legge di bilancio 2026 ribalta lo schema consolidato: senza una scelta esplicita, il TFR confluisce automaticamente nella previdenza complementare.
In ogni caso, si hanno a disposizione 60 giorni dalla data di assunzione per effettuare la scelta: si può scegliere di destinare il TFR a un’altra forma pensionistica, oppure di mantenerlo in azienda, decisione revocabile anche in un secondo momento.
Dal momento che l’assunzione apre un periodo transitorio, l’INPS ha chiarito come trattare le quote maturate.
L’obbligo per il datore di lavoro di versare i contributi alla forma pensionistica prescelta scatta solo dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni e il versamento deve coprire anche quanto dovuto a partire dalla data di prima assunzione, dal momento che l’adesione produce effetti retroattivi.
Di conseguenza, tra l’assunzione e la scelta definitiva del lavoratore o della lavoratrice, le quote di TFR restano sospese: solo dopo la scelta a è possibile stabilire se debbano confluire nella previdenza complementare, restare in azienda oppure essere gestite dal Fondo di Tesoreria.
TFR: come gestire le quote arretrate alla luce delle novità in vigore dal 1° luglio
In base a quanto chiarito dall’INPS, le somme maturate nel periodo tra l’assunzione e la determinazione del regime definitivo dal punto di vista contributivo vanno trattate, a tutti gli effetti, come competenze arretrate.
| Istruzioni per il flusso Uniemens |
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| Codice causale CF05 | Eelemento Tipo ImpPregCMT di GestioneTFR-MeseTFR-MeseTesoreria-Contribuzione-ImportoPregresso del flusso Uniemens | Versamento arretrati quote TFR legge 30 dicembre 2025, n. 199 |
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L’INPS chiarisce anche la tabella di marcia da seguire:
- se la regolarizzazione avviene entro il mese successivo a quello in cui il lavoratore ha compiuto la propria scelta (codice CF05), non sono dovute sanzioni civili, interessi o somme aggiuntive;
- se invece la denuncia degli arretrati arriva oltre tale scadenza, la regolarizzazione deve avvenire con il codice CF02 e deve essere usato anche il codice CF11 per il versamento della maggiorazione dovuta.
Per tutti gli altri dettagli sulle novità del TFR, l’Istituto rimanda alla circolare n. 12/2026 e al successivo messaggio n. 1511 del 6 maggio 2026.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: TFR: le istruzioni INPS sulle quote arretrate