Dichiarazione IVA 2018: soggetti obbligati ed esclusi

Giuseppe Guarasci - Dichiarazione IVA

Dichiarazione IVA 2018: soggetti obbligati e soggetti esclusi. Ecco cosa prevedono le istruzioni ministeriali.

Dichiarazione IVA 2018: soggetti obbligati ed esclusi

Chi sono i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA 2018? Ed i soggetti esonerati?

Per rispondere a questa domanda occorre leggere con attenzione le istruzioni alla dichiarazione IVA 2018, sia nel modello ordinario che nel modello base.

Prima di affrontare il tema dei soggetti obbligati oppure esonerati dalla dichiarazione IVA 2018 è bene fare una premessa di carattere generale. Quest’anno la dichiarazione IVA presenta due importanti novità rispetto allo scorso anno. La prima è ovviamente la data di scadenza, che passa dal 28 febbraio (2017) al 30 aprile (quest’anno). La seconda è relativa al quadro VH che dovrà essere presentato solo da quei contribuenti che devono apportare modifiche, correzioni o integrazioni alle comunicazioni delle liquidazioni IVA periodiche inviate per i quattro trimestri 2017. Altre modifiche di minore rilevanza sono quelle apportate alla denominazione di alcuni quadri (per esempio per effetto delle modifiche normative allo split payment IVA).

Dichiarazione IVA 2018: soggetti obbligati

Chi sono i soggetti obbligati all’invio telematico della dichiarazione IVA 2018?

Sono soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA:

tutti i contribuenti esercenti attività d’impresa ovvero attività artistiche o professionali, di cui agli articoli 4 e 5 del d.p.r. 633/1972, titolari di partita IVA

Dichiarazione IVA 2018: soggetti esclusi

Chi sono, invece, i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA 2018?

I soggetti esclusi dall’obbligo di invio telematico della dichiarazione IVA 2018 sono i seguenti:

  • contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’articolo 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art. 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. L’esonero non si applica, ovviamente, qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero se sono state registrate operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, del decreto-legge n. 331 del 1993) o siano state eseguite le rettifiche di cui all’art. 19-bis2 ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.);
  • i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;
  • i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’art. 34, comma 6;
  • gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 74, sesto comma, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;
  • le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell’IVA (si vedano a questo proposito le circolari ministeriali n. 26 del 19 marzo 1985 e n. 72 del 4 novembre 1986);
  • i soggetti passivi d’imposta nell’ipotesi di cui all’art. 44, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n. 331 del 1993,
  • qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
  • i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
  • i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art. 74-quinquies per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.

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